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Sentenza

Sentenza del 06/03/2018 n. 1432 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Notifica a mezzo posta - Costituzione in giudizio - Deposito della ricevuta di spedizione ovvero dell'avviso di ricevimento - Ammissibilità - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il ricorrente aveva depositato soltanto una distinta di ritiro di una società privata di spedizioni, priva di timbro meccanografico o timbro datario dell’ufficio postale attestante la data di spedizione. La mancanza di una prova documentale ufficiale della tempestiva spedizione impedisce di verificare il rispetto del termine per la costituzione in giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la regolarità della costituzione in giudizio del ricorrente nel processo tributario, dopo la notifica del ricorso tramite il servizio postale. Ai sensi degli artt. 16, 20 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, il ricorrente deve depositare entro trenta giorni dalla notifica la ricevuta di spedizione oppure l’avviso di ricevimento. Il documento deve però attestare ufficialmente la data di spedizione mediante stampigliatura meccanografica dell’ufficio postale o mediante il relativo timbro datario. Non è sufficiente una semplice distinta di ritiro rilasciata da una società privata di spedizioni, se priva di un’attestazione idonea a certificare la data di spedizione.

Norme richiamate

  • Art. 16 del d.lgs. n. 546/1992

    Disciplina le modalità di notificazione degli atti nel processo tributario, compresa la notificazione a mezzo posta.

  • Art. 20 del d.lgs. n. 546/1992

    Rileva ai fini della proposizione del ricorso e della prova della relativa notificazione.

  • Art. 22 del d.lgs. n. 546/1992

    Impone al ricorrente di costituirsi in giudizio entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, depositando la documentazione necessaria a dimostrare la regolare e tempestiva notificazione.

  • Cassazione n. 13452/2017

    Conferma che, in caso di notifica postale, la prova della data di spedizione deve risultare da una ricevuta di spedizione o da un avviso di ricevimento munito di attestazione ufficiale dell’ufficio postale; una distinta priva di tale attestazione non è sufficiente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il rispetto dei termini processuali deve essere dimostrato mediante documenti formalmente idonei e non attraverso meri documenti interni o ricevute prive di attestazione ufficiale.
  • Quando il ricorso è notificato per posta, è opportuno depositare entro trenta giorni la ricevuta di spedizione o l’avviso di ricevimento recante chiaramente la data certificata dall’ufficio postale.
  • Una distinta rilasciata da un corriere o da una società privata di spedizioni non è necessariamente equivalente alla ricevuta postale: se non certifica ufficialmente la data di spedizione, può determinare l’inammissibilità del ricorso.
  • In caso di notifica tramite intermediari privati, occorre verificare che il documento prodotto abbia valore legale e contenga un’attestazione certa, verificabile e riconducibile al soggetto abilitato alla notificazione.
  • Gli adempimenti di costituzione in giudizio sono essenziali: la mancata o irregolare produzione della prova della spedizione può impedire al giudice di verificare la tempestività del ricorso e comportare l’inammissibilità.

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