Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29718/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una domanda avanzata in sede di esecuzione da un condannato, volta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis tra fatti oggetto di tre sentenze esecutive. La Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di unificazione tra i fatti della seconda e della terza sentenza, perché già unificati, e ha rigettato l'istanza di unificazione tra i fatti della prima e della terza sentenza. Nel ricorso per cassazione si deduce violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valutato gli indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso. In particolare, la difesa afferma che i reati sarebbero stati commessi nello stesso contesto territoriale, per ragioni connesse alla gestione del traffico di stupefacenti in un quartiere di Palermo, e che l'omicidio oggetto della prima sentenza sarebbe riconducibile al programma criminoso dell'associazione cui il condannato avrebbe partecipato e che sarebbe stata poi oggetto della terza sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede la verifica di concreti indicatori dell'unicità del disegno criminoso e della programmabilità, già al momento del primo reato, delle successive condotte almeno nelle linee essenziali. Ha inoltre ribadito che non basta il richiamo alla contiguità cronologica o all'identità/analogia dei titoli di reato, poiché tali elementi possono esprimere solo abitualità criminosa. Nel caso concreto, ha ritenuto logica e coerente la motivazione del giudice dell'esecuzione, che aveva escluso la continuazione valorizzando il fatto che l'omicidio era stato determinato da ragioni contingenti e personali, legate a un episodio di offese verificatosi il giorno stesso, e non da un progetto unitario di spartizione della piazza di spaccio. La Corte ha anche osservato che il ricorso, nel prospettare una diversa lettura del movente e nel richiamare la partecipazione a un'associazione mafiosa, non si confrontava con l'intervallo temporale tra adesione al sodalizio e commissione dell'omicidio, che costituiva un nucleo essenziale della motivazione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La disciplina del reato continuato richiede, anche in executivis, la prova di un medesimo disegno criminoso previamente programmato nelle linee essenziali; non è sufficiente la sola contiguità temporale o l'analogia dei reati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone una verifica rigorosa di indici concreti dell'unitarietà del disegno criminoso, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta e programmazione almeno embrionale dei reati successivi al momento della prima decisione criminosa.
  • L'onere di allegazione grava sul condannato che richiede l'unificazione: egli deve indicare i reati da unificare e gli specifici elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria; il giudice dell'esecuzione deve poi valutare gli elementi sostanziali desumibili dagli atti.
  • La mera contiguità cronologica degli addebiti o l'identità/analogia dei titoli di reato non dimostrano di per sé la continuazione, potendo essere compatibili con una semplice abitualità criminosa o con scelte di vita delittuose reiterate.
  • Non è configurabile la continuazione tra un reato associativo e fatti-reato successivi quando questi ultimi non risultino programmabili ab origine e siano invece legati a circostanze contingenti e occasionali, pur se astrattamente riconducibili all'attività del sodalizio.
  • Quando la motivazione del giudice di merito evidenzia una spiegazione causale contingente e personale del singolo fatto, il ricorso che chieda una diversa lettura del movente senza misurarsi con tale ratio è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.