Sentenza n. 7561/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Determinazione della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità - Ufficio Supporto, Affari Generali e Legali n. DPF/121 del 13/12/2022, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: -dell''''intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''''adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; dell''''accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell''''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l'''' “Accordo 181/CSR”); della Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l''''applicazione delle disposizioni previste dall''''art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa: della nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all''''accesso agli atti; - di tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 (deliberazione del Direttore Generale dell''''ASL 1 Abruzzo Avezzano - Sulmona - L''''Aquila n. 1493 del 22.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''ASL 1 Abruzzo Avezzano - Sulmona - L''''Aquila n. 2110 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''''ASL 2 Lanciano - Vasto - Chieti n. 373 del 13.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''ASL 2 Lanciano - Vasto - Chieti n. 1601 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''''ASL 3 di Pescara n. 1043 del 22.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''ASL 3 di Pescara n. 1708 del 14.11.2022; deliberazione del Direttore Generale dell''''ASL 4 di Teramo n. 1513 del 22.8.2019; deliberazione del Direttore Generale dell''''ASL 4 di Teramon. 1994 del 14.11.2022), nonché della Relazione del Dipartimento Sanità Regione Abruzzo – Servizio DPF012 – Servizio Programmazione Economica-Finanziaria e delle ulteriori note, non conosciute, richiamate nella suddetta Relazione (nota prot. 02239211/22 del 12.12.2022 dell''''ASL Avezzano Sulmona L''''Aquila; nota prot. 79169/2022 del 12.12.2022 dell''''ASL Lanciano Vasto Chieti; nota prot. 0131455/22 del 12.12.2022 dell''''ASL Pescara; nota prot. 0113333/22 del 12.12.2022 dell''''ASL di Teramo).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale di ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, unitamente ai presupposti atti ministeriali e agli atti istruttori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato gli atti con cui la Regione Abruzzo aveva dato attuazione al meccanismo di ripiano del superamento dei tetti regionali di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, ai sensi dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, nonché i presupposti decreti ministeriali, le linee guida, l'accordo della Conferenza Stato-Regioni e gli atti istruttori relativi alla quantificazione dei fatturati e degli importi dovuti. Nel corso del giudizio, la società ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, versando il 48% dell'importo originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 subordina la cessazione della materia del contendere alla concorrenza di due adempimenti: il tempestivo versamento, da parte dell'azienda fornitrice, della quota ridotta di ripiano pari al 48% dell'importo indicato nel provvedimento regionale e l'attestazione del tempestivo pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma, con comunicazione al TAR. Poiché nel fascicolo non risultava depositato il provvedimento regionale o provinciale di accertamento dell'avvenuto pagamento, non era integrata la fattispecie complessa necessaria per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, l'adesione alla procedura di definizione agevolata e la dichiarazione dell'avvenuto pagamento rendevano evidente la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, desunta ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa del meccanismo di determinazione dei tetti di spesa per dispositivi medici e del relativo ripiano del superamento.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti.
La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta e l'attestazione del pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale competente.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
L'adesione alla procedura di definizione agevolata e la dichiarazione dell'adempimento delle obbligazioni possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non risultino integrati tutti i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere prevista per i giudizi relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici richiede cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'azienda fornitrice e l'adozione e il deposito dell'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte della Regione o della Provincia autonoma competente.
- Quando manca l'attestazione regionale o provinciale richiesta dalla disciplina speciale, non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla sola base della dichiarazione dell'azienda di avere effettuato il pagamento; tuttavia, tale dichiarazione, unitamente all'adesione alla procedura normativa di definizione, può fondare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- L'adesione del ricorrente a una procedura normativa che comporta il pagamento di una quota ridotta e la preclusione di ulteriori azioni giudiziarie può rendere improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso pendente contro gli atti originari di ripiano, anche se non ricorrono i presupposti formali della cessazione della materia del contendere.
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