Cassazione Penale, Ordinanza n. 22704/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito della responsabilità per i reati contestati, limitandosi a rilevare la genericità del motivo di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo atto di appello e disposto l'esecuzione della decisione di primo grado. La sentenza di primo grado lo aveva ritenuto responsabile di delitti pluriaggravati di tentato furto e di furto. Con l'unico motivo di ricorso denunciava vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era del tutto generico e non rispettava i requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non indicava gli elementi posti a base della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il sindacato richiesto.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo di impugnazione deve essere specifico e contenere gli elementi necessari a individuare con precisione le censure, altrimenti il ricorso è inammissibile.
codice di procedura penale
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, ossia deve indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura, consentendo al giudice di legittimità di esercitare il controllo richiesto.
- La mera deduzione di vizi di motivazione, se non accompagnata da un confronto puntuale con la sentenza impugnata e con i passaggi ritenuti erronei, non soddisfa il requisito di specificità dell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame del merito della responsabilità e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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