L.R. Lazio 3/2017
Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali (1a)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplinava il riconoscimento, la gestione e il sostegno degli ecomusei regionali, con marchio dedicato, programma annuale, contributi e un comitato tecnico-scientifico. Prevedeva anche una procedura transitoria per gli ecomusei già operativi da almeno due anni. È però stata abrogata nel 2019 e oggi non è più applicabile.
Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali
Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali
La legge definiva il quadro regionale per promuovere, riconoscere e sostenere gli ecomusei nel territorio della Regione, intesi come strumenti di tutela, interpretazione e valorizzazione integrata del paesaggio, della memoria storica e delle identità locali. La disciplina aveva rilievo solo regionale ed è oggi superata dall’abrogazione intervenuta nel 2019.
Finalità e nozione di ecomuseo
La Regione perseguiva la conservazione del paesaggio e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, favorendo la trasmissione della memoria storica e l’accompagnamento delle trasformazioni territoriali.
L’ecomuseo era configurato come una forma museale territoriale finalizzata a conservare, comunicare e rinnovare l’identità culturale di una comunità, tramite un progetto integrato riferito a un territorio omogeneo sotto il profilo geografico, sociale ed economico e caratterizzato da peculiarità storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali.
Le finalità prioritarie comprendevano, tra l’altro:
- partecipazione attiva della comunità alla vita del territorio;
- sviluppo sostenibile in chiave ambientale, economica e sociale;
- valorizzazione dei patrimoni locali, materiali e immateriali;
- rafforzamento dell’identità e dell’appartenenza delle comunità;
- promozione di progetti di valorizzazione territoriale;
- incremento delle ricadute economiche da turismo, artigianato e prodotti tipici;
- tutela di ambienti tradizionali di vita e lavoro, impianti industriali di interesse storico o artistico, dialetti locali e beni naturali e culturali;
- promozione di ricerca scientifica, attività didattiche, nuove tecnologie, fonti rinnovabili e pratiche museali innovative;
- monitoraggio delle trasformazioni fisiche e antropiche del territorio.
Soggetti legittimati e ambito territoriale
Gli ecomusei potevano essere promossi e gestiti da:
- enti locali, singoli o associati;
- associazioni, fondazioni culturali e ambientaliste e altri organismi senza scopo di lucro con specifico oggetto statutario coerente con le finalità della legge;
- enti di gestione delle aree naturali protette regionali nel cui territorio ricadeva l’ecomuseo.
I soggetti promotori definivano l’ambito territoriale dell’ecomuseo nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento attuativo.
Procedura di riconoscimento e programma annuale
Il riconoscimento era subordinato a un regolamento regionale, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, su proposta del Comitato tecnico-scientifico e previo parere della commissione consiliare competente.
Il regolamento doveva definire i criteri e requisiti di riconoscimento, in particolare:
- omogeneità culturale, geografica e paesaggistica dell’ambito territoriale;
- coinvolgimento documentato della comunità locale nel progetto;
- presenza di beni e elementi patrimoniali materiali e immateriali riconosciuti come rilevanti dalla comunità;
- presenza di almeno un centro di interpretazione attrezzato;
- esistenza di itinerari di visita, luoghi ed elementi di interpretazione.
Ogni anno, entro il 31 gennaio, la Giunta regionale approvava il programma annuale regionale degli ecomusei, su proposta del Comitato tecnico-scientifico e previo parere delle commissioni consiliari competenti. Al programma era allegato l’elenco regionale degli ecomusei con denominazione esclusiva e logo; l’iscrizione nell’elenco equivaleva a riconoscimento della qualifica.
Per l’inserimento nel programma, i soggetti interessati presentavano apposita domanda secondo le modalità stabilite annualmente dalla Giunta, allegando il programma delle attività e l’indicazione di denominazione e logo.
Il programma annuale individuava anche iniziative di formazione degli operatori, realizzabili pure mediante partecipazione e scambio culturale con circuiti di ecomusei già attivi.
Marchio regionale, contributi e obblighi di rendicontazione
Presso l’assessorato regionale competente in materia di cultura era istituito il marchio regionale degli ecomusei, rilasciato agli ecomusei riconosciuti.
La Giunta regionale doveva disciplinare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge:
- le caratteristiche ideografiche del marchio;
- i criteri e le modalità di concessione in uso, nonché i casi di sospensione, decadenza e revoca;
- le modalità d’uso del marchio.
Con deliberazione annuale la Giunta definiva inoltre:
- modalità e termine di presentazione della domanda di inserimento nel programma;
- documentazione da allegare;
- criteri e modalità di concessione dei contributi agli ecomusei, nel rispetto della disciplina regionale sui benefici e provvidenze di legge.
La Regione concorreva alla gestione degli ecomusei riconosciuti tramite appositi contributi. Inoltre, entro il 31 dicembre, gli ecomusei riconosciuti dovevano trasmettere all’assessorato competente un report dell’attività svolta e la programmazione dell’anno successivo.
La Giunta riferiva annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge, sugli ecomusei riconosciuti e sulle proposte e i progetti da essi realizzati.
Comitato tecnico-scientifico
La legge istituiva presso l’assessorato regionale competente in materia di cultura un Comitato tecnico-scientifico, con funzioni di supporto tecnico e coordinamento.
Il Comitato aveva il compito di:
- predisporre la proposta di regolamento attuativo;
- predisporre la proposta del programma annuale regionale degli ecomusei;
- svolgere azioni di coordinamento nei confronti degli ecomusei riconosciuti.
Era presieduto dall’Assessore regionale competente o da un suo delegato ed era composto da:
- quattro dirigenti regionali competenti in beni culturali, paesaggio, ambiente e turismo sostenibile;
- due esperti in progettualità integrata di valorizzazione territoriale;
- un componente designato da ciascuna università pubblica presente nel territorio regionale.
Le funzioni di segretario erano affidate a un funzionario della direzione regionale competente in materia di cultura. Il Comitato disciplinava autonomamente il proprio funzionamento e poteva invitare esperti e rappresentanti delle comunità locali. I componenti erano nominati con decreto del Presidente della Regione e restavano in carica per tutta la legislatura, senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione e con partecipazione gratuita.
Regime transitorio
In sede di prima applicazione, gli ecomusei già gestiti dai soggetti legittimati e operanti da almeno due anni nel territorio regionale, nel rispetto delle finalità della legge, potevano essere riconosciuti secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento.
Gli ecomusei così riconosciuti dovevano adeguarsi ai criteri e requisiti del regolamento entro un anno dalla sua adozione.
Disposizioni finanziarie
La copertura finanziaria era assicurata mediante l’istituzione di due fondi regionali:
- un fondo di parte corrente per la promozione degli ecomusei regionali, alimentato con 50.000 euro per il 2017 e 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;
- un fondo in conto capitale per gli interventi relativi agli ecomusei regionali, alimentato con 100.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
Alla copertura potevano concorrere anche risorse della programmazione europea 2014-2020, se coerenti con le relative linee di intervento.
Stato di vigenza
La legge è stata abrogata nel 2019 e, pertanto, non risulta oggi applicabile come disciplina vigente.
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