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Legge

L.R. Lazio 5/2017

Istituzione del servizio civile regionale

Normativa regionaleL.R. Lazio 5/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nel Lazio il servizio civile regionale per giovani UE e stranieri regolarmente soggiornanti, definendone finalità, settori di impiego, programmazione, albo degli enti, progetti, durata, requisiti di accesso, formazione, benefici e copertura finanziaria. Prevede anche servizio all’estero, Consulta regionale e disposizioni transitorie e finanziarie. Le spese sono quantificate soprattutto per il triennio 2017-2019.

Istituzione del servizio civile regionale

Istituzione del servizio civile regionale nel Lazio

La legge istituisce il servizio civile regionale nella Regione Lazio, quale strumento di formazione civica, solidarietà e partecipazione sociale dei giovani. La disciplina organizza programmazione, soggetti ammessi, progetti, formazione, benefici, organismi consultivi e copertura finanziaria.

Finalità e ambiti di intervento

Il servizio civile regionale è orientato a valorizzare la solidarietà e il bene comune, favorire l’acquisizione di competenze utili all’ingresso nel lavoro, promuovere cittadinanza attiva, tutela dei diritti, volontariato e legalità. È inoltre finalizzato a sostenere la fruizione del patrimonio culturale e ambientale regionale, la cooperazione, l’intercultura, l’economia solidale e le realtà locali del terzo settore.

Gli ambiti di impiego comprendono, tra gli altri:

  • servizi alla persona, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
  • educazione alla salute, culturale, ambientale e alla legalità;
  • valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e artistico;
  • protezione civile;
  • cooperazione internazionale, consumo consapevole, commercio equo e solidale;
  • sport, riqualificazione urbana, agricoltura sociale e biodiversità;
  • educazione alla pace e ai diritti umani;
  • servizi connessi al NUE 112.

Funzioni della Regione e programmazione

La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, monitoraggio e promozione. In particolare cura l’albo degli enti, approva i progetti, verifica l’attuazione, predispone il bando annuale e lo schema di contratto, rilascia gli attestati di servizio e adotta strumenti di valorizzazione delle attività.

La programmazione avviene su due livelli:

  • programma triennale, approvato dalla Giunta ogni tre anni, che definisce obiettivi, priorità, settori, tempi, criteri generali di ammissione dei progetti, criteri formativi e modalità di monitoraggio;
  • piano annuale, approvato ogni anno, che detta i termini e i criteri del bando, i criteri di selezione dei giovani, la ripartizione delle risorse del fondo regionale e la durata complessiva e l’impegno settimanale nei limiti di legge.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore la Regione individua una struttura amministrativa già esistente a cui affidare le attività previste, senza oneri aggiuntivi.

Albo regionale degli enti e presentazione dei progetti

È istituito presso la Giunta regionale l’albo degli enti e delle organizzazioni del servizio civile regionale. Possono iscriversi enti pubblici e privati operanti nel territorio regionale, privi di scopo di lucro, con finalità coerenti con almeno uno degli ambiti previsti, adeguata capacità organizzativa e attività continuativa da almeno tre anni. Possono iscriversi anche articolazioni territoriali con almeno una sede operativa nel Lazio.

L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per presentare i progetti. La tenuta, l’aggiornamento e la cancellazione sono disciplinati dal regolamento attuativo. La struttura regionale competente verifica annualmente il permanere dei requisiti e dispone la cancellazione degli enti non più in regola.

I progetti sono selezionati tramite bando pubblico annuale, sulla base del piano annuale, e finanziati nei limiti delle risorse disponibili. Devono indicare obiettivi, tempi, responsabile, attività formative, sedi operative, numero di giovani, operatori di progetto ed eventuali ulteriori requisiti del bando. La legge consente inoltre la collaborazione con istituti scolastici e formativi, strutture per l’inclusione sociale e ASL per specifici interventi educativi, di recupero e di accoglienza/sostegno.

Servizio civile regionale all’estero

Il servizio può svolgersi anche all’estero nell’ambito di progetti presentati da enti iscritti all’albo regionale. La permanenza nelle sedi estere non può essere inferiore a sei mesi.

I progetti all’estero devono specificare, oltre agli elementi ordinari, la sede estera, le modalità di vitto e alloggio, i collegamenti con la sede regionale, le misure di sicurezza e tutela sanitaria, le comunicazioni all’autorità consolare o diplomatica italiana e le modalità di partenza, rientro ed eventuali rientri intermedi. La Regione rimborsa all’ente titolare le spese di un solo viaggio di andata e ritorno in classe economica per ciascun giovane.

Soggetti ammessi e limiti soggettivi

Possono svolgere il servizio civile regionale:

  • giovani cittadini dell’Unione europea e stranieri con regolare permesso di soggiorno, tra 18 e 29 anni, residenti nel territorio regionale o ivi domiciliati per studio o lavoro proprio o di almeno un genitore, e privi di condanne per i delitti richiamati dalla legge;
  • persone con disabilità, con età compresa tra 18 e 35 anni, in possesso dei requisiti di residenza/domicilio e di assenza di condanne;
  • giovani tra 16 e 18 anni, con modalità specifiche di svolgimento e valorizzazione, definite in accordo con l’Ufficio scolastico regionale e inserite in percorsi di istruzione o formazione professionale.

Le domande sono presentate secondo gli schemi predisposti dalla struttura regionale competente all’ente che promuove il progetto. Chi abbia già svolto servizio civile statale o regionale non può presentare ulteriore domanda, salvo la specifica eccezione prevista per i minori di cui al comma dedicato. Inoltre non può presentare domanda all’ente presso cui abbia avuto, nell’ultimo anno e per almeno sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato.

Durata, orario e rapporti di servizio

La durata del servizio civile regionale è compresa tra 9 e 12 mesi. L’impegno settimanale non può essere inferiore a 25 ore né superiore a 30 ore, distribuite su 3-6 giorni settimanali.

L’attività non costituisce rapporto di lavoro e i giovani non possono sostituire personale assunto o da assumere per obblighi di legge, contrattuali, convenzionali o statutari. È consentito lo svolgimento di attività di studio compatibili con il progetto.

Trattamento economico, tutele e agevolazioni

Ai giovani impiegati spetta un assegno di natura non retributiva, il cui importo è determinato nel bando annuale in base alle risorse del fondo regionale. La Regione garantisce inoltre:

  • copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
  • prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse allo svolgimento del servizio, senza oneri per gli interessati;
  • tutela del congedo di maternità, considerato servizio effettivo senza riduzione dell’assegno;
  • esclusione delle assenze per infortunio dai giorni di malattia, con riconoscimento del periodo come servizio effettivo senza riduzione dell’assegno.

La Regione e gli enti pubblici e privati possono promuovere accordi per estendere agevolazioni e riduzioni o esenzioni, anche per l’accesso ai musei.

Consulta per il servizio civile regionale

È istituita la Consulta per il servizio civile regionale come organismo permanente di consultazione e raccordo tra Regione, enti locali e rappresentanti degli enti iscritti all’albo. È costituita con decreto del Presidente della Regione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge; i componenti sono designati dalla Giunta secondo criteri fissati dal regolamento.

I componenti durano in carica 3 anni, si riuniscono almeno due volte l’anno e operano a titolo gratuito, senza rimborsi. La Consulta esprime i pareri previsti, propone iniziative di promozione, favorisce il confronto con i soggetti iscritti all’albo del servizio civile universale operanti nel Lazio e formula proposte di miglioramento. Il funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno.

Formazione dei giovani, dei responsabili e degli operatori

La Regione sostiene la formazione generale e specifica dei giovani e promuove, nei progetti, attività educative e formative su cittadinanza attiva, preparazione al settore di servizio e conoscenza reciproca tra volontari e destinatari.

La formazione dei giovani si articola in:

  • una parte generale non inferiore a 30 ore;
  • una parte specifica non inferiore a 50 ore.

La Regione promuove anche l’associazione e il coordinamento degli enti promotori. Inoltre organizza annualmente corsi di formazione e aggiornamento, anche a distanza, per responsabili e operatori di progetto, in coerenza con la programmazione regionale e la normativa statale.

Valorizzazione del servizio e certificazione delle competenze

La legge prevede diversi strumenti di valorizzazione del periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato. La Regione può stipulare accordi con università e istituti di formazione e ricerca per il riconoscimento di crediti formativi e promuove misure per aumentare l’occupabilità dei giovani, anche tramite intese con imprese, enti senza scopo di lucro e rappresentanze cooperative.

Il documento di validazione delle competenze deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla conclusione del servizio. Il servizio prestato è valutato nei concorsi banditi dalla Regione e dagli enti da essa dipendenti con le stesse modalità del servizio prestato presso enti pubblici. La Giunta definisce, tramite regolamento, le forme di certificazione delle competenze acquisite, sia tecniche sia trasversali.

La Regione promuove inoltre campagne informative, specie in scuole, università ed enti del terzo settore, e convoca con cadenza biennale la Conferenza regionale del servizio civile.

Regolamento attuativo

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione e integrazione, previo parere della commissione consiliare competente. Il regolamento disciplina, tra l’altro:

  • iscrizione, tenuta e aggiornamento dell’albo regionale;
  • schema tipo dei contratti;
  • certificazione delle competenze;
  • criteri di nomina dei componenti della Consulta;
  • requisiti di responsabili e operatori di progetto;
  • gestione dei volontari da parte degli enti;
  • criteri generali di formazione;
  • casi di cessazione e sostituzione dei soggetti impiegati.

Monitoraggio e valutazione

Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della legge e ne valuta gli effetti. A partire da due anni dopo l’entrata in vigore e poi annualmente, almeno quattro mesi prima dell’approvazione del piano annuale, la Giunta deve trasmettere una relazione su iscrizioni e cancellazioni dall’albo, esiti dei bandi, soggetti impiegati, formazione, monitoraggio dei progetti, iniziative di promozione e valorizzazione, misure per l’occupabilità e criticità emerse. Gli esiti sono resi pubblici sui siti istituzionali.

Disposizioni transitorie e finanziarie

In prima applicazione sono iscritti all’albo regionale, su domanda, i soggetti già iscritti all’albo istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 82/2006. I soggetti privi dei nuovi requisiti devono adeguarsi entro un anno dall’iscrizione al nuovo albo.

La legge istituisce il “Fondo per il servizio civile regionale” nell’ambito del programma 08 della missione 12. La dotazione è pari a 235.000 euro per il 2017 e a 575.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019; dal 2020 la copertura è demandata alla legge di stabilità regionale. Sono inoltre previste specifiche autorizzazioni di spesa per:

  • prestazioni sanitarie connesse al servizio;
  • formazione di giovani, responsabili e operatori;
  • valorizzazione e promozione dell’attività.

Concorrono alla copertura anche eventuali risorse conferite da altre istituzioni o enti pubblici e privati.

Obsoleto/deprecato

La legge ha una disciplina ancora formalmente pertinente, ma parte rilevante delle autorizzazioni di spesa è limitata al triennio 2017-2019; per questo, sul piano pratico, la componente finanziaria originaria è in gran parte superata. Restano invece di interesse le norme ordinamentali sul servizio civile regionale nel Lazio.

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