L.R. Lazio 6/2017
Disposizioni per la semplificazione normativa e procedimentale. Abrogazione espressa di leggi regionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Lazio definisce un intervento annuale di ricognizione e abrogazione di norme obsolete, prevede testi unici per settori omogenei e disciplina la semplificazione dei procedimenti amministrativi e digitali. Contiene inoltre numerose abrogazioni espresshe in allegato. Le abrogazioni operate continuano però ad applicarsi solo ai rapporti sorti durante la loro vigenza e ancora pendenti all’entrata in vigore della legge.
Semplificazione normativa e procedimentale; abrogazioni espresse di leggi regionali
Semplificazione normativa e procedimentale e abrogazioni espresse
La legge regionale del Lazio introduce un quadro organico per la semplificazione normativa, il riordino delle disposizioni regionali e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e digitali. Prevede inoltre un ampio intervento di abrogazione espressa di leggi e disposizioni regionali indicate negli allegati.
Intervento annuale di ricognizione e abrogazione
La Giunta regionale deve effettuare, entro il 31 maggio di ogni anno, una ricognizione delle disposizioni legislative regionali da abrogare espressamente. La selezione deve riguardare in particolare le norme:
- già abrogate tacitamente o implicitamente;
- che hanno esaurito la loro funzione, sono prive di contenuto normativo effettivo o risultano obsolete;
- la cui abrogazione non comprometta diritti costituzionali, disposizioni statutarie, statali o europee;
- coerenti con i principi di coerenza giuridica, logica e sistematica;
- non indispensabili alla regolazione del settore;
- la cui abrogazione non produca effetti, anche indiretti, sulla finanza regionale.
Entro 30 giorni dalla conclusione della ricognizione, la Giunta presenta al Consiglio una proposta di legge con l’elenco delle disposizioni da abrogare. Nella ricognizione si tiene conto anche delle risultanze del Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e della valutazione degli effetti delle politiche regionali; nel procedimento di approvazione il Comitato esprime parere alla commissione consiliare competente.
Testi unici regionali
La Giunta può presentare al Consiglio proposte di testi unici per settori omogenei della normativa regionale, anche in forma meramente compilativa. I testi unici devono perseguire:
- riduzione degli oneri regolatori e individuazione delle disposizioni indispensabili;
- coerenza logica, giuridica e sistematica ed eliminazione di antinomie;
- semplificazione del linguaggio normativo;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi anche in coerenza con il Codice dell’amministrazione digitale;
- aggiornamento dei rinvii interni ed esterni;
- indicazione espressa delle disposizioni abrogate e di quelle che restano vigenti fuori dal testo unico.
La commissione consiliare competente può formulare indirizzi alla Giunta per la predisposizione del testo unico, indicando oggetto e fonti normative da riordinare. I testi unici non possono essere modificati, integrati o derogati se non con disposizione espressa che inserisca la nuova norma nel testo unico.
Semplificazione dei procedimenti amministrativi
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare regolamenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale, nel rispetto della legge n. 241/1990 e dei principi di semplificazione della legge n. 59/1997. I regolamenti devono perseguire, in particolare:
- riduzione dei passaggi procedimentali e soppressione di quelli non necessari;
- individuazione delle responsabilità, dei controlli e del potere sostitutivo in caso di inerzia;
- pubblicità del procedimento, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali;
- soppressione dei procedimenti non più coerenti con le finalità di settore o con i principi dell’ordinamento;
- riduzione e uniformazione dei termini di conclusione;
- omogeneizzazione dei procedimenti analoghi svolti da uffici o amministrazioni diverse;
- accorpamento dei procedimenti riferiti alla medesima attività;
- semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
- maggiore uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Tali regolamenti devono essere autorizzati da specifiche leggi regionali che fissino le norme generali della materia e, se necessario, abroghino le norme incompatibili con effetto dall’entrata in vigore del regolamento.
Partecipazione alla semplificazione: “Lazio Semplice”
È istituita, nei siti istituzionali della Regione, della Giunta e del Consiglio, una sezione denominata “Lazio Semplice”, articolata per aree tematiche. La finalità è acquisire proposte concrete e favorire la partecipazione di cittadini, imprese, ordini professionali, organizzazioni sindacali, enti locali e altri soggetti alla semplificazione dei processi decisionali, normativi e amministrativi.
Attraverso il sito istituzionale i soggetti interessati possono presentare proposte di semplificazione, comprese quelle di modifica di atti normativi regionali, e verificare lo stato dei procedimenti in corso. La Giunta, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, disciplina con propria deliberazione le modalità di presentazione delle proposte, previo parere della commissione competente.
Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma annuale dell’attività di semplificazione regionale, individuando le misure da adottare ai sensi delle norme sui testi unici e sui procedimenti amministrativi e, se del caso, i relativi tempi. La Giunta può inoltre stipulare protocolli d’intesa con gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, per standardizzare gli oneri amministrativi.
Semplificazione digitale e Piattaforma digitale regionale dati
La Regione promuove lo sviluppo della Piattaforma digitale regionale dati, in raccordo con la Piattaforma digitale nazionale dati, per favorire la conoscenza e l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico e realizzare nuovi servizi di semplificazione per cittadini e imprese.
La piattaforma è finalizzata, tra l’altro, a:
- migliorare l’interoperabilità e lo scambio di dati tra pubbliche amministrazioni;
- promuovere open data e diffusione delle informazioni;
- valorizzare il patrimonio informativo di Regione, enti dipendenti, società regionali e altri organismi controllati;
- ridurre i costi transattivi di accesso e utilizzo dei dati;
- sviluppare architetture condivise e strumenti di cooperazione applicativa, anche basati su intelligenza artificiale;
- promuovere attività di ricerca scientifica di interesse per la pubblica amministrazione.
La Regione incentiva anche la condivisione del patrimonio informativo degli enti locali e promuove intese con altre pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, biblioteche, musei, archivi, istituti di istruzione, università ed enti di ricerca con sede e attività nel territorio regionale.
Regolamento attuativo sulla piattaforma dati
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, la Giunta adotta un regolamento, sentita la commissione consiliare competente, che disciplina in dettaglio:
- dati immediatamente riutilizzabili e dati rilasciabili a pagamento;
- criteri per individuare ulteriori dati riutilizzabili in futuro;
- pubblicazione, gestione e aggiornamento del portale regionale;
- licenze standard di riutilizzo;
- formati aperti utilizzabili;
- documentazione da allegare ai dati;
- modalità di richiesta di riutilizzo e di richiesta di dati non ancora presenti in piattaforma;
- regole tecniche per il riuso di programmi informatici;
- formazione e aggiornamento del personale regionale;
- servizi di formazione e assistenza tecnica sul riuso dei dati;
- programmazione di interventi di sostegno, anche tramite fondi di garanzia, finanziamenti o contributi, e concorsi di idee.
Il regolamento deve comunque garantire:
- gratuità di accesso e riutilizzo dei dati, anche per finalità commerciali, nei casi previsti;
- accesso a cataloghi di dati e applicazioni a condizioni eque, adeguate e non discriminatorie;
- adozione di un piano di riutilizzo per i dati regionali, con indicazione dei tempi di messa a disposizione;
- concessione gratuita, secondo licenze di software libero, dei programmi informatici sviluppati dalla Regione o per suo conto, nei limiti della normativa statale;
- formazione del personale regionale sulle tecnologie digitali;
- iniziative di formazione e assistenza tecnica per il pubblico;
- sostegno all’iniziativa economica e ai concorsi di idee per giovani.
Entro 90 giorni dall’adozione del regolamento, la Giunta sottopone al Consiglio il progetto di implementazione e sviluppo della piattaforma, con verifica al 1° marzo di ogni anno.
Abrogazioni e regime dei rapporti pendenti
La legge dispone l’abrogazione o la permanenza dell’abrogazione delle disposizioni elencate negli allegati da A a M, relativi ai diversi settori regionali. Le norme abrogate continuano però ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge.
Per la disciplina sulla Piattaforma digitale regionale dati, dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo sono inoltre abrogati gli articoli da 1 a 14 della legge regionale n. 7/2012.
Ambito temporale e attualità della disciplina
La legge è di impianto organizzativo e procedurale e resta rilevante per il quadro di semplificazione regionale del Lazio. Tuttavia la parte sulle abrogazioni elencate negli allegati ha natura prevalentemente ricognitiva e, per gli effetti abrogativi già disposti, è utile soprattutto ai fini della verifica normativa e dei rapporti ancora pendenti. Le disposizioni relative ai programmi annuali, ai testi unici e ai regolamenti attuativi restano operative per la Regione Lazio, nei termini e con le modalità indicate.
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