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Legge

L.R. Lazio 2/2017

Disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione Lazio. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale e successive modifiche

Normativa regionaleL.R. Lazio 2/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nel Lazio la rete dei cammini regionale, ne definisce componenti e fruizione, istituisce coordinamento e catasto, riconosce alcuni cammini e prevede documenti programmatici, contributi e regole per la gestione. Molte scadenze iniziali erano collegate all’entrata in vigore nel 2017; alcuni articoli sono poi stati abrogati o superati da successive modifiche.

Rete dei cammini del Lazio: promozione, gestione e valorizzazione

Rete dei cammini della Regione Lazio

La legge disciplina, nel territorio della Regione Lazio, la promozione, manutenzione, gestione e valorizzazione della rete dei cammini regionali. L’obiettivo è favorire sviluppo sostenibile, turismo lento ed eco-sostenibile, tutela del patrimonio naturale e storico-paesaggistico, fruizione escursionistica diffusa e collegamento con reti di altre regioni.

Ambito della rete e definizioni

La rete dei cammini comprende itinerari culturali europei, percorsi storici, religiosi, culturali e paesaggistici, vie consolari di primo e secondo livello, patrimonio escursionistico e percorsi delle aree naturali protette del Lazio. Sono disciplinati anche i “cammini” intesi come itinerari percorribili a piedi o con mobilità dolce e sostenibile, anche con tratti su vie d’acqua, articolati in tappe giornaliere e finalizzati alla valorizzazione di attrattori culturali, storici, religiosi, paesaggistici, enogastronomici e sportivi.

Fruizione e modalità d’uso

La fruizione ordinaria della rete è consentita a piedi, in bicicletta, a cavallo e con mezzi non motorizzati. L’uso di mezzi motorizzati è ammesso solo quando necessario per soccorso, protezione civile, manutenzione e attività agro-silvo-pastorali. Fuori dalle aree naturali protette, l’ente proprietario della strada, d’intesa con il comune competente, può stabilire modalità più restrittive di utilizzo per ragioni fisiche del tracciato o per preesistenti limitazioni; tali restrizioni devono risultare dal catasto e da adeguata segnaletica.

Integrazione con le aree naturali protette

Per i percorsi ricadenti nelle aree naturali protette, gli atti e le attività della legge che producono effetti all’interno di tali aree, inclusi gli interventi su documento di indirizzo e programma operativo, sono subordinati al preventivo nulla osta dell’ente di gestione. Regolamento, documento di indirizzo e programma operativo devono inoltre essere conformi alla disciplina di tutela dell’area protetta interessata, ai relativi piani, regolamenti e ulteriori atti degli enti gestori.

Soggetti promotori e riconoscimento di nuovi cammini

Possono proporre il riconoscimento di nuovi cammini gli enti locali interessati, gli enti gestori delle aree naturali protette regionali e dei siti Natura 2000, nonché gli enti del Terzo settore associati con almeno uno di tali soggetti, purché iscritti al RUNTS e con finalità statutarie di promozione dei cammini. Le modalità e i termini di presentazione sono rimessi al regolamento attuativo.

Soggetto gestore

Per gli itinerari culturali europei e per i cammini di interesse regionale riconosciuti è previsto un soggetto gestore, individuato dalla direzione regionale competente in materia di turismo d’intesa con il Coordinamento della RCL. La scelta avviene sulla base di un progetto quinquennale, entro 90 giorni dalla proposta dell’ente proponente o capofila. Possono svolgere il ruolo enti locali, enti parco, CAI, fondazioni e associazioni riconosciute, incluse APS iscritte al RUNTS, nonché associazioni e consorzi di gestione tra tali soggetti. Il mandato dura 5 anni ed è rinnovabile. Il gestore cura promozione, valorizzazione, segnaletica, percorribilità in sicurezza, coordinamento con i comuni e con il CAI, rappresentanza del cammino e relazioni annuali alla Regione.

Strutture ricettive dedicate ai camminatori

Tra le strutture ricettive extralberghiere sono previste le “case del camminatore”, ubicate sui tracciati della rete o entro 1.000 metri, destinate a offrire alloggio e servizi ai camminatori, con eventuale somministrazione di alimenti e bevande. La disciplina regolamentare del settore extralberghiero doveva essere adeguata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Coordinamento della RCL

È istituito presso la direzione regionale competente in materia di turismo il Coordinamento della RCL, che supporta la direzione nelle funzioni integrate di promozione, coordinamento e gestione. Tra i compiti figurano la predisposizione delle proposte per catasto, documento di indirizzo e programma operativo, la valorizzazione turistica anche internazionale, la cooperazione pubblico-privato, la promozione di dati aperti e cartografia, l’approvazione dell’inserimento di nuovi cammini dopo verifica tecnica e l’individuazione del soggetto gestore. Il Coordinamento promuove inoltre interventi di recupero dei tracciati, manutenzione, segnaletica, punti informativi, aree attrezzate, strumenti digitali e formazione dei narratori di comunità.

Catasto della RCL

Il catasto, tenuto presso la direzione regionale turismo e pubblicato sul Bollettino ufficiale, individua, classifica e descrive il sistema dei percorsi della rete. La Giunta regionale lo adotta sulla base dell’elaborazione del Coordinamento, lo aggiorna annualmente e rende disponibili in formato aperto dati, informazioni, divieti e limitazioni. Il soggetto proponente deve documentare la proprietà dei percorsi richiesti in iscrizione.

Dichiarazione di interesse pubblico e percorsi su aree private

Tutti i percorsi inseriti nella RCL sono considerati di interesse pubblico. Per i tratti di proprietà privata, inclusi i beni sequestrati alla criminalità organizzata, la Regione promuove accordi d’uso con proprietari o titolari di altri diritti reali per definire transito e limitazioni. Gli accordi possono prevedere norme comportamentali aggiuntive, forme di supporto tecnico a eventuali iniziative imprenditoriali e consentono l’accesso al personale incaricato di manutenzione o assistenza. È previsto un termine di 30 giorni per osservazioni in caso di mancato accordo preventivo.

Finanziamenti regionali

Possono beneficiare dei finanziamenti regionali enti locali, enti gestori di aree protette regionali, università, soggetti gestori dei cammini, enti pubblici di ricerca e altri enti pubblici; associazioni, fondazioni e altre istituzioni private senza scopo di lucro; soggetti privati i cui beni siano di interesse per la legge e ricadano nelle aree interessate. Gli interventi sono finanziati tramite bandi. Una quota delle risorse è destinata a progetti europei di riqualificazione urbanistica, architettonica e identitaria delle vie consolari.

Programmazione regionale

La Giunta regionale approva ogni tre anni, insieme al piano turistico regionale, il documento di indirizzo per promozione e valorizzazione della RCL, elaborato dal Coordinamento. Il documento definisce linee programmatiche, risorse, priorità, raccordi interregionali e azioni per fruizione sostenibile, riequilibrio territoriale, coinvolgimento delle comunità locali e dei privati, integrazione con il trasporto pubblico, formazione professionale e narrazione di comunità. Per gli itinerari culturali europei indica inoltre interventi prioritari su sicurezza, manutenzione, recupero dei tracciati, ricettività e collaborazione pubblico-privato. Il documento dura tre anni e resta efficace fino al successivo; può essere aggiornato prima della scadenza.

Programma operativo annuale

Ogni anno, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, la Giunta approva il programma operativo annuale, su iniziativa del Coordinamento e previo parere della commissione consiliare competente. Il programma specifica obiettivi operativi, riparto delle risorse, fabbisogni finanziari, indirizzi attuativi e modalità di monitoraggio e controllo.

Regolamento attuativo

Il regolamento attuativo, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore, disciplina segnaletica, installazione e adeguamento, progettazione degli itinerari escursionistici e archeologici, requisiti di sicurezza, presentazione delle proposte di riconoscimento, requisiti del soggetto gestore, documentazione per il catasto, tenuta e pubblicità del catasto e criteri di erogazione dei contributi. Per la sentieristica nelle aree naturali protette l’applicazione è subordinata al recepimento da parte degli enti di gestione.

Cammini riconosciuti

La legge riconosce e inserisce nella RCL alcuni cammini di interesse regionale, tra cui il Cammino di San Benedetto, il Cammino di San Francesco, la Via Amerina e il Cammino dei Parchi. Il tracciato di ciascun cammino è adottato con deliberazione della Giunta regionale. La disciplina fa inoltre riferimento a successivi aggiornamenti dei tracciati approvati dalla Giunta.

Disposizioni transitorie, finanziarie ed efficacia

In prima applicazione, il documento di indirizzo doveva essere approvato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Gli oneri per il 2017 e 2018 erano coperti da fondi di parte corrente e in conto capitale stanziati nella missione cultura, con possibilità di utilizzo di risorse europee 2014-2020 e di altre istituzioni o enti. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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