Sentenza n. 752/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del provvedimento protocollo n. 2601 del 27.02.2019, con il quale “si comunica che il Comune di Cardito non ha più interesse al mantenimento del Vs impianto su suolo di proprietà comunale; pertanto non essendo più disponibile al rinnovo della concessione di che trattasi, Vi intima la rimozione delle strutture dal sito occupato e al ripristino dello stato dei luoghi in un congruo lasso temporale, che si avrà cura di comunicare”; - di ogni altro atto connesso, preordinato e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto comunale di mancato rinnovo del rapporto e intimazione alla rimozione dell'impianto di comunicazione elettronica e al ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare di una stazione radio base realizzata su un immobile comunale in forza di contratti qualificati come locazione, tacitamente rinnovabili, aveva chiesto il rinnovo del rapporto per ulteriori nove anni, invocando l'applicazione dell'art. 93 del d.lgs. n. 259/2003 e la riduzione del corrispettivo prevista dall'art. 63, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 446/1997. Il Comune, richiamando l'esistenza di posizioni economiche inconciliabili con la permanenza dell'impianto, aveva comunicato di non voler rinnovare la concessione e aveva intimato la rimozione delle strutture e il ripristino dei luoghi. La ricorrente ha impugnato tale atto per ottenerne l'annullamento, sostenendo implicitamente la natura pubblicistica del rapporto e la giurisdizione amministrativa, nonché richiamando orientamenti giurisprudenziali difformi sulla disciplina degli oneri relativi agli impianti di comunicazione elettronica. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la questione del difetto di giurisdizione e ha assegnato alle parti un termine per controdedurre.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come competente il giudice ordinario. Il rapporto è stato qualificato come locazione privatistica, e non come concessione amministrativa, perché l'immobile comunale rientra nel patrimonio disponibile dell'ente ed è stato concesso alla società dietro pagamento di un canone, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti e dalla destinazione dell'area all'esercizio di un pubblico servizio. Ne consegue che anche la controversia sul mancato rinnovo, sulla permanenza dell'impianto, sulla rimozione delle strutture e sui corrispettivi del rapporto appartiene alla giurisdizione ordinaria. Il TAR ha precisato che la società può riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia meramente processuale.
Norme richiamate
art. 93 d.lgs. 259/2003
Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, fatta salva l'applicazione della TOSAP o del COSAP.
La disposizione è stata invocata dalla società per ottenere la rideterminazione e la riduzione del corrispettivo; il TAR non ha esaminato nel merito tale pretesa, ritenendo la relativa controversia devoluta al giudice ordinario in quanto inerente a un rapporto locatizio privatistico.
art. 63, comma 2, lett. e), d.lgs. 446/1997
Previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali.
La norma, vigente al momento della richiesta, è stata richiamata dalla società per ottenere una riduzione del corrispettivo dell'occupazione; la questione applicativa non è stata decisa nel merito per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative a concessioni di beni pubblici presuppone che il rapporto riguardi beni demaniali o del patrimonio indisponibile; essa non si applica alle controversie relative alla concessione in godimento di beni del patrimonio disponibile secondo uno schema locatizio.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Dopo la declinatoria di giurisdizione, il giudizio può essere proseguito davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con conservazione degli effetti già prodotti dalla domanda proposta davanti al giudice amministrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.
Massime di principio
- La controversia relativa al godimento di un bene comunale appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quando il bene è demaniale o appartiene al patrimonio indisponibile ed è stato attribuito al privato mediante una concessione amministrativa.
- Quando un bene comunale appartenente al patrimonio disponibile è concesso a un privato dietro pagamento di un canone, il rapporto ha natura locatizia privatistica, indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti o dalla destinazione dell'immobile all'esercizio di un pubblico servizio.
- Le controversie concernenti il mancato rinnovo del rapporto, la permanenza delle strutture, la rimozione del bene installato e la determinazione dei canoni o degli altri corrispettivi derivanti da una locazione di bene pubblico disponibile spettano al giudice ordinario.
- La destinazione di un immobile comunale all'esercizio di un pubblico servizio non è sufficiente, da sola, a sottrarre il bene al regime del patrimonio disponibile né a fondare la giurisdizione amministrativa, se il rapporto concreto è strutturato come locazione di diritto privato.
- In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la parte può riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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