Parere n. 280/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Beta S.r.l. in persona del liquidatore dott. Stefano Cannata, e dei signori Gianna Liva, Nicola Nascinguerra, Francesco Lanzetta e Erika Lucchetta contro il Comune di Jesolo, per l’annullamento del provvedimento a firma del Dirigente Settore edilizia privata ed attività produttive prot. n. 2023/4004 di «diniego definitivo alla richiesta di permesso di costruire per variante in sanatoria a permesso di nuova costruzione fabbricato ad uso residenziale» comunicato via pec il 18 gennaio 2023; - dell’ordinanza n. 36 del 13 aprile 2023 con la quale il Dirigente del settore edilizia e attività produttive del Comune di Jesolo ha ordinato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 la demolizione di opere eseguite in difformità; - di ogni altro atto presupposto o conseguente, ivi compresa per quanto possa occorrere, la «comunicazione dei motivi ostativi» ex art 10 bis della l.n. 241/90 all’accettazione dell’istanza di sanatoria prot. n. 85887 del 15 novembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego definitivo di permesso di costruire in sanatoria e dell’ordinanza di demolizione di opere eseguite in difformità dal permesso di costruire.
Esito
La questione giuridica
La società Beta S.r.l., quale ditta lottizzante e proprietaria originaria dei terreni, insieme agli attuali proprietari delle unità immobiliari, ha proposto ricorso straordinario contro il diniego del Comune di Jesolo relativo a un’istanza di permesso di costruire in sanatoria e contro la successiva ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001. I ricorrenti hanno dedotto, con riferimento al diniego, la violazione dell’art. 92 della l.r. Veneto n. 61/1985, degli artt. 31, 32, 33, 34, 34-bis e 36 del d.P.R. 380/2001 e delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico attuativo “Borgo Sant’Antonio”, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e carenza dei presupposti. Quanto all’ordinanza di demolizione, sono stati dedotti l’illegittimità derivata e ulteriori vizi concernenti la violazione delle medesime disposizioni, il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria e l’insussistenza dei presupposti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso una relazione con conclusioni per il rigetto del ricorso. La Sezione ha rilevato, tuttavia, che non risulta provata la trasmissione della relazione ministeriale ai ricorrenti per consentire loro di presentare osservazioni e controdeduzioni.
Il parere
Il Consiglio di Stato non ha esaminato né definito le questioni di rito e di merito relative alla legittimità del diniego di sanatoria e dell’ordinanza di demolizione. Ha disposto un incombente istruttorio volto a garantire il contraddittorio: la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve essere trasmessa alla parte ricorrente, alla quale è assegnato il termine di 20 giorni per presentare eventuali controdeduzioni, da inviare sia alla Sezione sia al Ministero referente. Il Ministero potrà eventualmente integrare la relazione istruttoria già trasmessa. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza, da fissarsi dal Presidente.
Osservazioni
Contraddittorio sulla relazione ministeriale
Prima di procedere all’esame del ricorso, la relazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve essere trasmessa ai ricorrenti, affinché possano formulare osservazioni e controdeduzioni entro 20 giorni. Le controdeduzioni devono essere trasmesse sia alla Sezione sia al Ministero referente, che potrà valutare un’eventuale integrazione della relazione istruttoria.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso è trattato come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere è reso dalla Sezione consultiva, ma nel testo non sono richiamate specifiche disposizioni del decreto.
art. 10-bis l. 241/1990
È richiamato in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria, già inviata dal Comune ai ricorrenti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È indicato quale base normativa dell’ordinanza comunale di demolizione delle opere eseguite in difformità dal permesso di costruire.
artt. 31, 32, 33, 34, 34-bis e 36 d.P.R. 380/2001
Sono le disposizioni edilizie invocate dai ricorrenti a fondamento delle censure contro il diniego di sanatoria e l’ordinanza di demolizione; il loro merito non è stato esaminato dalla Sezione.
art. 92 l.r. Veneto 27 giugno 1985, n. 61
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina regionale edilizia applicabile; la Sezione non ha ancora valutato le censure fondate su tale disposizione.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la relazione istruttoria ministeriale deve essere portata a conoscenza dei ricorrenti quando ciò sia necessario per consentire loro di formulare osservazioni e controdeduzioni, in attuazione del principio del contraddittorio.
- Qualora non risulti dimostrata la trasmissione della relazione ministeriale alla parte ricorrente, il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio e rinviare la trattazione, lasciando impregiudicate le questioni di rito e di merito.
- L’esigenza di assicurare il contraddittorio impedisce la definizione del ricorso straordinario prima che il ricorrente abbia avuto un termine effettivo per replicare alla relazione dell’amministrazione referente.
Ricorso straordinario su diniego di sanatoria e ordinanza di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società proprietaria originaria e dagli attuali proprietari di tre unità immobiliari contro il Comune di Jesolo. Sono impugnati il diniego definitivo di un permesso di costruire in sanatoria e la successiva ordinanza di demolizione di opere eseguite in difformità dal permesso di costruire.
Premesse e vicenda edilizia
La società ricorrente, quale ditta lottizzante, aveva promosso l’edificazione di un compendio inserito nel piano attuativo di iniziativa pubblico-privata “Borgo Sant’Antonio”, approvato dal Comune di Jesolo nel 2008 e relativo a una zona di nuova espansione residenziale. Nel 2018 era stato rilasciato un permesso di costruire per la realizzazione di un edificio residenziale nel lotto n. 5 del piano attuativo.
I lavori risultavano ultimati nel dicembre 2018. Le tre unità immobiliari erano state successivamente alienate e risultavano destinate alla residenza degli attuali proprietari, anch’essi ricorrenti. Nel novembre 2019 era stata presentata un’istanza di permesso di costruire in sanatoria. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990 e la presentazione di osservazioni da parte degli interessati, il Comune aveva adottato il diniego definitivo nel gennaio 2023. Nell’aprile dello stesso anno era stata emessa l’ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001.
Censure contro il diniego di sanatoria
I ricorrenti hanno contestato il diniego deducendo la violazione dell’art. 92 della l.r. Veneto n. 61/1985, degli artt. 31, 32, 33, 34, 34-bis e 36 del d.P.R. 380/2001 e delle norme tecniche di attuazione del piano urbanistico attuativo. Sono stati inoltre denunciati difetto di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e carenza dei presupposti di legge.
Le censure sono state articolate in più profili, riguardanti, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’individuazione e la qualificazione delle difformità edilizie, l’applicazione della disciplina della sanatoria e la conformità delle opere alle norme tecniche del piano attuativo.
Censure contro l’ordinanza di demolizione
Quanto all’ordinanza di demolizione, i ricorrenti hanno dedotto anzitutto l’illegittimità derivata dall’asserita illegittimità del diniego di sanatoria. Sono stati inoltre contestati la violazione dell’art. 92 della l.r. Veneto n. 61/1985 e degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 380/2001, il difetto di motivazione, la carenza di istruttoria e l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura demolitoria.
Esigenza di garantire il contraddittorio
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione trasmessa al Consiglio di Stato, aveva concluso per il rigetto del ricorso. La Sezione ha però rilevato che non risultava che la relazione ministeriale fosse stata trasmessa ai ricorrenti per consentire loro di presentare osservazioni e controdeduzioni.
La Sezione ha quindi ritenuto necessario disporre un incombente istruttorio, assegnando alla parte ricorrente 20 giorni per le eventuali controdeduzioni. Tali controdeduzioni dovranno essere trasmesse sia alla Sezione sia al Ministero referente, che potrà eventualmente integrare la relazione già depositata.
Conclusioni
Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione non ha assunto alcuna decisione sulle questioni di rito o sul merito delle censure relative al diniego di sanatoria e all’ordinanza di demolizione. La trattazione del ricorso è stata rinviata a una successiva adunanza, da fissarsi dal Presidente, dopo il completamento dell’incombente istruttorio e la piena instaurazione del contraddittorio.
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