Sentenza n. 64/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza civile n. 510/2024, emessa dal Tribunale Ordinario di Ivrea, in funzione di Giudice del lavoro, pubblicata in data 17 settembre 2024 al R.G. n. 276/2024, passata in giudicato in data 22 ottobre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile n. 510/2024 del Tribunale Ordinario di Ivrea, passata in giudicato, con omesso pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza civile del Tribunale Ordinario di Ivrea, pronunciata in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato, che aveva liquidato somme in suo favore. La sentenza era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificata tramite PEC al Ministero soccombente. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L'Amministrazione non aveva adempiuto al giudicato; il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato validamente notificato e il termine dilatorio per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni era inutilmente decorso. Il Ministero è stato ordinato di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. La ricorrente deve comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di eventuale danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso costituisce presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva.
art. 475 c.p.c.
Rileva ai fini della produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all'originale.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, la sua validità produzione e notificazione e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non abbia contestato l'inadempimento.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico, anche con facoltà di delega, e, quando le funzioni commissariali siano connesse ai compiti istituzionali del dipendente, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza.
- L'inottemperanza dell'amministrazione a un giudicato può giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza in ordine a eventuali profili di danno erariale.
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