Ordinanza n. 1883/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. della comunicazione n. -OMISSIS- dell’1.4.2026, trasmessa alla dott.ssa -OMISSIS- mediante l’apposito account riservato del sito web del Ministero della giustizia, con la quale le è stato reso noto l’esito della prova scritta dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2025 – e l’annessa valutazione, con voto 13/30, dell’elaborato di diritto civile (busta n. -OMISSIS-), con la consequenziale non ammissione alla prova orale; 2. del verbale del 16.2.2026, assunto dalla Sottocommissione I per gli esami di avvocato istituita presso la Corte d’Appello di Roma, nella parte in cui reca la correzione e la valutazione, con voto 13/30, dell’elaborato di diritto civile (busta n. -OMISSIS-) redatto dalla ricorrente per l’anzidetta prova scritta dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato – sessione 2025; 3. del provvedimento di esclusione dalla suddetta procedura, conseguente al mancato superamento della sopraddetta prova scritta, ove e in quanto adottato e mai reso noto, di estremi sconosciuti; 4. ove occorra e per quanto di ragione, degli altri atti istruttori e valutativi, nonché di altri verbali eventualmente assunti dalla suindicata Sottocommissione I per la specificazione dei criteri di valutazione della prova scritta già definiti, in via generale, con verbale n. 2 del 5.12.2025 della Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia, recepiti con verbale del 14.1.2026, nella parte d’interesse della ricorrente, ove e in quanto adottati e mai resi noti, di estremi sconosciuti; 5. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale; n o n c h è PER LA CONDANNA EX ART. 34, COMMA 1, LETT. C), C.P.A. del Ministero della Giustizia e, per esso, della Commissione e della Sottocommissione esaminatrice, istituita presso altra Corte d’Appello, che l’ecc.mo T.a.r. reputerà opportuno individuare, per quanto di rispettiva competenza, a procedere alla ripetizione della correzione e alla conseguente assegnazione del punteggio ai fini dell’ammissione alla prova orale, in ossequio alla lex specialis, e, comunque, a provvedere, entro il termine stabilito dall’ecc.mo T.a.r., all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica dedotta in giudizio, compresa l’ammissione con riserva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione con voto 13/30 dell'elaborato di diritto civile nell'esame di Stato per l'abilitazione forense e conseguente non ammissione alla prova orale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione dell'esito della prova scritta, il verbale di correzione della sottocommissione e gli ulteriori atti della procedura, chiedendone l'annullamento previa sospensione e la ripetizione della correzione, eventualmente con ammissione con riserva alla prova orale. I primi quattro motivi contestavano l'erroneità e l'irragionevolezza della valutazione dell'elaborato, anche mediante comparazione con gli elaborati di altri candidati, e deducevano vizi del giudizio tecnico della commissione. Con il quinto e il sesto motivo veniva contestata la disciplina applicabile e l'idoneità del voto numerico a motivare la valutazione, sostenendo, in particolare, l'applicabilità dell'art. 46 della legge n. 247/2012 o comunque la necessità di una motivazione discorsiva.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto che le censure relative al merito della correzione non evidenziassero, allo stato, manifeste arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o carenze motivazionali tali da consentire il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della commissione. Il parere pro veritate depositato dalla ricorrente è stato ritenuto irrilevante, non potendo il giudice sostituire la valutazione della commissione con quella di un esperto privato, salvo abnormità. È stata inoltre esclusa la rilevanza della comparazione con altri candidati, poiché gli elaborati sono valutati singolarmente secondo criteri prefissati e il giudizio dipende dalla completezza, profondità, capacità espositiva e logica interna del singolo elaborato. Quanto alla disciplina applicabile, il TAR ha affermato che, ratione temporis, l'esame indetto nel 2025 resta regolato dall'art. 49 della legge n. 247/2012, che differisce l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 46, con conseguente sufficienza del voto numerico quale motivazione, purché riferito a criteri chiari e predeterminati e non contraddetto da elementi oggettivi. Ha richiamato la giurisprudenza dell'Adunanza plenaria, della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, escludendo che il principio del voto numerico possa essere superato in via di fatto in ragione del minor numero dei candidati o delle diverse modalità della prova. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori, in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha rigettato la richiesta di sospensione.
art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato nella domanda per chiedere misure idonee, inclusa la ripetizione della correzione e l'ammissione con riserva.
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti
Per l'esame indetto nel 2025 mantiene applicabile la disciplina previgente, escludendo l'applicazione dell'art. 46 della stessa legge.
art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247
La sua applicazione è stata ritenuta differita dall'art. 49; non trova quindi applicazione alla procedura esaminata.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione del giudizio è soddisfatto, nella procedura esaminata, dall'attribuzione di un voto numerico riferito a criteri di valutazione predeterminati.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento sono richiamati a sostegno dell'idoneità del voto numerico, standardizzato e immediatamente percepibile, a esprimere il giudizio tecnico.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Le valutazioni delle commissioni negli esami di abilitazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, non sono sostituibili dal giudice amministrativo e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti, abnormità o motivazione carente.
- Un parere pro veritate redatto da un soggetto estraneo alla commissione non consente, di per sé, di sovrapporre al giudizio tecnico dell'organo esaminatore una diversa valutazione dell'elaborato; ciò è possibile soltanto in presenza di vizi macroscopici del giudizio amministrativo.
- La comparazione con la valutazione di altri candidati non dimostra di per sé disparità di trattamento, poiché gli elaborati devono essere valutati individualmente secondo criteri predeterminati e il giudizio considera unitariamente completezza, profondità, capacità espositiva, argomentazione e logica interna del singolo elaborato.
- Nelle procedure di abilitazione forense disciplinate ratione temporis dall'art. 49 della legge n. 247/2012, il voto numerico è sufficiente a motivare la valutazione della prova quando sia riferibile a criteri chiari e predeterminati, salvo la manifesta contraddizione tra elementi oggettivi, criteri e punteggio attribuito.
- Il principio della sufficienza motivazionale del voto numerico non può essere ritenuto superato in via di fatto sulla base del numero dei partecipanti o delle modalità contingenti della prova, trattandosi di un criterio fondato anche su ragioni sostanziali di sintesi, standardizzazione, imparzialità e buon andamento.
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