Cassazione Penale, Sentenza n. 14351/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato per il primo motivo (omessa notifica alla imputata in qualità di domiciliataria). Tale vizio ha comportato l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri motivi che quindi non sono stati esaminati nel merito.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha articolato cinque motivi di ricorso: 1) nullità della sentenza per omessa notifica della citazione per il giudizio d'appello alla stessa imputata (la notifica era stata effettuata via PEC al difensore, ma senza indicare anche la qualità di domiciliatario ex art. 157 co. 8‑bis c.p.p.); 2) violazione di legge per la ritenuta sufficienza del dolo generico ai fini della bancarotta documentale; 3) vizi di motivazione circa la responsabilità per operazioni dolose e la mancata considerazione delle ragioni dell'affitto del ramo d'azienda tra SITAS e AVATAR; 4) violazione del divieto di reformatio in peius per un presunto aggravamento della posizione sanzionatoria connesso alla continuazione; 5) errata applicazione della legge penale per mancata specificazione dell'entità degli aumenti applicati per ciascun reato.
Norme richiamate
art. 157, comma 8‑bis c.p.p.
presente nel testo della sentenza impugnata quale norma che disciplina la notifica al domiciliatario
la notifica telematica al difensore è valida anche quale notifica al domiciliatario solo se il biglietto di cancelleria indica espressamente che il destinatario è informato in entrambe le qualità; in mancanza, l'omessa notifica alla parte determina nullità
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 8887 del 17/01/2019 (Sabbatini, Rv. 276528)
citata nella motivazione a supporto del principio sulla doppia veste del difensore/domiciliatario
precisa che l'invio PEC ad un difensore può considerarsi valido anche come notifica al domiciliatario solo se il biglietto di cancelleria chiarisce l'intenzione di notificare in entrambe le qualità
Principio del divieto di reformatio in peius
principio richiamato nella censura (non deciso dalla Corte di Cassazione, perché il ricorso è stato accolto per ragioni processuali): non è consentito peggiorare la posizione dell'imputato con decisione d'appello rispetto alla situazione precedente, salvo condizioni particolari
Massime di principio
- La mancata notifica della citazione per il giudizio d'appello direttamente all'imputato nella sua qualità di domiciliatario produce nullità della sentenza e può comportare annullamento e rinvio del processo.
- L'invio PEC al difensore è sufficiente anche quale notifica al domiciliatario solo se il 'biglietto di cancelleria' o la relata indicano esplicitamente che la comunicazione è diretta in entrambe le qualità (difensore e domiciliatario). In assenza di tale indicazione, la notifica è incompleta.
- Quando un motivo processuale (es. nullità di notifica) è ritenuto fondato, esso può assorbire gli altri motivi di merito, impedendo alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sulle questioni sostanziali sottese.
- In procedimenti fallimentari con più capi d'imputazione, questioni come prescrizione e dolo specifico vanno comunque valutate nel nuovo giudizio se la decisione viene annullata per vizi procedurali; le censure sostanziali potrebbero quindi essere riproposte in sede di rinvio.
- Difensori e parte devono verificare attentamente le modalità e le diciture delle notifiche telematiche: anomalie formali anche apparentemente minori possono determinare gravi conseguenze processuali (annullamento e nuovo dibattimento).
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