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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14081/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili hanno impugnato la sentenza di appello che le aveva dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione, sostenendo che la Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto sussistente la "revoca tacita" della costituzione di parte civile ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen. I ricorrenti hanno contestato l'identità tra il giudizio civile instaurato davanti al tribunale e l'azione civile esercitata con la costituzione di parte civile nel processo penale, sostenendo che petitum, causa petendi e soggetti non coincidevano e che quindi non poteva operare la revoca tacita.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato che la revoca tacita ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen. si è verificata perché la domanda civile successivamente proposta dinanzi al giudice civile era rivolta, tra gli altri, anche agli stessi imputati e aveva analogo contenuto risarcitorio (stesso fatto illecito e medesimo danno per la morte del congiunto). Perciò le parti civili sono state considerate escluse ex lege dal processo penale e prive di legittimazione a impugnare la sentenza per gli interessi civili ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen. Il ricorso non ha dettagliato elementi concreti che dimostrassero autonomia della domanda civile rispetto a quella penale. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 82, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte l'ha interpretato come disposizione che determina la revoca tacita della costituzione di parte civile se la stessa azione risarcitoria viene promossa anche davanti al giudice civile con coincidenza di domande e soggetti, escludendo la duplicazione dei giudizi e la legittimazione a proseguire l'azione civile nel processo penale.

  • art. 75, comma 3, cod. proc. pen.

    Riferito come norma che impone la sospensione del processo civile in attesa della pronuncia penale irrevocabile, quando si verifica identità fra i giudizi civile e penale.

  • art. 652, cod. proc. pen.

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula 'per non aver commesso il fatto' o equivalente ha efficacia anche nel giudizio civile instaurato nei confronti degli imputati; la Corte richiama tale efficacia come conseguenza della revoca tacita.

  • art. 576, cod. proc. pen.

    Applicata per affermare che l'esclusione ex lege della parte civile dal giudizio penale determina la carenza di legittimazione ad impugnare la sentenza del giudice di prime cure per i soli interessi civili.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Utilizzato per disporre l'obbligo a carico dei ricorrenti di versare la somma dovuta alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso ritenuta derivante da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 673 cod. pen. e art. 589 cod. pen.

    Articoli indicati come i reati per cui gli imputati erano accusati; la sentenza di primo grado aveva assolto gli imputati per tali reati 'per non aver commesso il fatto', e la vicenda processuale civile è stata valutata alla luce di quell'accadimento.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. proc. pen.; la Corte ritiene che non sussistessero elementi per escludere la colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La revoca tacita della costituzione di parte civile ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen. si verifica quando la stessa domanda risarcitoria viene promossa in sede civile contro gli stessi soggetti; non conta l'esistenza di altri convenuti se la domanda nei confronti degli imputati è coincidente nel contenuto.
  • Per evitare la revoca tacita è necessario dimostrare concretamente l'autonomia della domanda civile rispetto alla costituzione di parte civile nel processo penale (diversa causa petendi, diverso petitum o assenza di coincidenza sostanziale dei soggetti), e tale onere probatorio grava su chi sostiene la differenza.
  • La decisione errata del giudice civile di non sospendere il processo in attesa della pronuncia penale non elimina gli effetti ex lege previsti dall'art. 82, comma 2; il rimedio va cercato in sede civile (es. appello), ma ciò non ripristina la legittimazione nel processo penale.
  • La coincidenza della domanda civile e della posizione delle parti è valutata considerando causa petendi, petitum e soggetti: la presenza di altri obbligati nella causa civile non impedisce automaticamente la revoca tacita se resta un'azione identica nei confronti degli imputati penali.
  • Chi propone ricorso in materia di legittimazione deve indicare elementi specifici e circostanze concrete che mostrino l'autonomia della propria posizione; argomentazioni generiche circa la non identità dei giudizi sono insufficienti e possono comportare l'inammissibilità e sanzioni economiche.

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