Tribunale, Sentenza T-480/22
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 17 May 2023. — Panicongelados-Massas Congeladas, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark panidor – Earlier national word mark ANIDOR – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-480/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso contro la decisione dell'EUIPO che aveva accolto un'opposizione alla registrazione del marchio figurativo PANIDOR per prodotti da forno e pasticceria. Conferma che, rispetto al marchio anteriore ANIDOR, i prodotti sono identici e i segni presentano una somiglianza visiva media e fonetica elevata, mentre gli elementi figurativi del segno contestato sono solo decorativi. Anche un'eventuale differenza concettuale non basta a escludere il rischio di confusione.
Opposizione tra marchi UE: il Tribunale conferma la sussistenza del rischio di confusione tra il segno figurativo PANIDOR e il marchio anteriore ANIDOR per prodotti di panetteria e pasticceria, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell'EUIPO abbia correttamente applicato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel ritenere sussistente un rischio di confusione tra il marchio richiesto PANIDOR e il marchio anteriore ANIDOR, alla luce dell'identità dei prodotti, della somiglianza visiva e fonetica dei segni e dell'asserita irrilevanza o differenza concettuale.
Principio di diritto
Quando i prodotti sono identici e il marchio anteriore è interamente ricompreso nel segno richiesto, la presenza di elementi figurativi meramente decorativi e non originali nel marchio contestato non è sufficiente a neutralizzare le somiglianze visiva e fonetica; in tali circostanze, anche se una comparazione concettuale fosse possibile e risultasse neutra o diversa, il pubblico pertinente può comunque ritenere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate, sicché il rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sussiste.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione tra i marchi PANIDOR e ANIDOR per prodotti da forno
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto contro una decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell'Unione europea. Il contenzioso verte sulla valutazione del rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto PANIDOR e il marchio anteriore nazionale ANIDOR, per prodotti della classe 30.
Fatti e procedimento amministrativo
La società Panicongelados-Massas Congeladas, SA aveva depositato una domanda di registrazione di un marchio figurativo UE per prodotti quali pane, pasticceria, dolci, croissant, pains au chocolat e simili. Seder Establishment Limited aveva presentato opposizione, fondata, tra l'altro, su un marchio figurativo UE anteriore e su un marchio denominativo rumeno ANIDOR, coprenti prodotti identici o strettamente coincidenti.
L'Opposition Division aveva accolto l'opposizione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La commissione di ricorso, per ragioni di economia procedurale, aveva esaminato la causa soprattutto alla luce del marchio rumeno ANIDOR e aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo integrato il rischio di confusione.
Domande e motivi del ricorso
La ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione impugnata e l'ordine all'EUIPO di proseguire la registrazione del marchio. Il Tribunale ha però chiarito preliminarmente di non avere il potere di ingiungere all'EUIPO di compiere un determinato atto, sicché la seconda domanda è stata respinta per difetto di competenza.
Nel merito, la ricorrente deduceva un unico motivo: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. Contestava soprattutto la valutazione della somiglianza visiva e concettuale dei segni, sostenendo che gli elementi figurativi del marchio richiesto avessero rilievo distintivo e che il segno PANIDOR evocasse un concetto diverso da ANIDOR.
Normativa rilevante e criteri applicati
Il Tribunale richiama l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui un marchio non può essere registrato, su opposizione del titolare di un marchio anteriore, quando, per identità o somiglianza dei segni e dei prodotti, sussista un rischio di confusione nel territorio di protezione del marchio anteriore. Ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), sono marchi anteriori anche i marchi registrati in uno Stato membro con data di deposito anteriore rispetto alla domanda di marchio UE.
La decisione ribadisce i principi consolidati sul rischio di confusione: valutazione globale, interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti, rilevanza della percezione del consumatore medio e natura cumulativa delle condizioni di identità o somiglianza dei segni e dei prodotti.
Valutazione degli elementi figurativi del marchio richiesto
Il Tribunale conferma che gli elementi figurativi del marchio PANIDOR, in particolare la linea curva sotto la parola e la semplice impostazione grafica del segno, hanno carattere decorativo e debole distintività. Non presentano originalità sufficiente a essere percepiti dal pubblico come indicazione dell'origine commerciale dei prodotti.
Viene esclusa anche la tesi secondo cui la linea potrebbe evocare una spiga o un campo di grano: una simile associazione richiederebbe un'elaborazione che supera quanto ragionevolmente atteso dal consumatore medio in un contesto di acquisto.
Confronto visivo dei segni
Sul piano visivo, il Tribunale osserva che il marchio anteriore è costituito dal solo elemento verbale ANIDOR, mentre il segno richiesto contiene il gruppo di lettere PANIDOR. I due segni condividono sei delle sette lettere del termine del marchio richiesto, nello stesso ordine, con la sola aggiunta della lettera iniziale "p".
Questa coincidenza genera un'impressione visiva simile. Gli elementi figurativi del marchio richiesto non sono idonei a modificare in modo significativo tale impressione, proprio perché sono percepiti come meramente decorativi e quindi di importanza secondaria.
Confronto fonetico dei segni
Anche sul piano fonetico il Tribunale conferma la valutazione dell'EUIPO: i due segni coincidono nella pronuncia del gruppo di lettere ANIDOR e differiscono solo per il suono iniziale della parola PANIDOR. Poiché il marchio anteriore è integralmente contenuto nel segno richiesto, la somiglianza fonetica è elevata.
Il Tribunale considera irrilevante l'argomento secondo cui la diversa pronuncia della prima sillaba sarebbe particolarmente percepibile per il consumatore: la coincidenza del nucleo verbale è sufficiente a produrre una forte somiglianza sonora.
Confronto concettuale
Quanto alla comparazione concettuale, il Tribunale non prende posizione definitiva sulla possibilità o meno di attribuire un significato ai segni; rileva però che, anche supponendo una differenza concettuale, questa non sarebbe sufficiente a escludere il rischio di confusione. La conclusione deriva dall'insieme degli altri fattori: identità dei prodotti, somiglianza visiva media, somiglianza fonetica elevata e distintività media del marchio anteriore.
Valutazione globale del rischio di confusione
Applicando il criterio globale e il principio di interdipendenza, il Tribunale ritiene corretta la conclusione della commissione di ricorso: il pubblico pertinente, composto dal consumatore medio in Romania con attenzione media, potrebbe credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
L'eventuale assenza di somiglianza concettuale non elimina tale rischio, poiché le somiglianze visiva e fonetica, unite all'identità dei prodotti, sono sufficienti a sorreggere la decisione di opposizione.
Dispositivo e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto. Poiché il Tribunale ha deciso senza udienza orale e l'EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell'ipotesi di celebrazione dell'udienza, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
La presenza, nel marchio richiesto, di elementi figurativi decorativi e non originali non impedisce di ravvisare un rischio di confusione quando il marchio anteriore è integralmente ripreso nel segno e i prodotti sono identici; in tale ipotesi, la somiglianza visiva e fonetica può prevalere anche in mancanza di somiglianza concettuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 17 mag 2023Tribunale, Sentenza T-312/20
- Sentenza · 17 mag 2023Tribunale, Sentenza T-321/20
- Sentenza · 17 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-626/21
- Sentenza · 17 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-97/22
- Sentenza · 17 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-105/22
- Sentenza · 17 mag 2023Corte di giustizia, Sentenza C-176/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →