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Sentenza

Sentenza del 26/04/2017 n. 10237 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente contestava la tempestività del nuovo avviso di liquidazione, sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di richiedere l'imposta. Il punto decisivo riguardava la data di passaggio in giudicato della precedente sentenza che aveva rideterminato l'imposta: secondo S.M.A., nel regime processuale tributario allora vigente, la comunicazione del dispositivo della sentenza, effettuata il 6 ottobre 1989, faceva decorrere il termine breve di 60 giorni per l'impugnazione. In assenza di impugnazione, la sentenza era quindi divenuta definitiva il 5 dicembre 1989 e il termine di decadenza per la nuova pretesa tributaria era già decorso quando l'avviso fu notificato il 18 settembre 1995.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata l'applicazione del termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. da parte del giudice d'appello. Ha stabilito che, nel vecchio rito tributario applicabile alla controversia, la comunicazione del dispositivo della sentenza faceva decorrere il termine breve di 60 giorni per l'impugnazione. Poiché il dispositivo era stato comunicato il 6 ottobre 1989, la sentenza presupposta era passata in giudicato il 5 dicembre 1989. Di conseguenza, l'avviso di liquidazione notificato il 18 settembre 1995 era tardivo, essendo già decorso il termine triennale di decadenza, tenuto conto anche della sospensione prevista dalla legge. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti; la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2

    L'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine previsto decorrente dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta.

    La pretesa relativa all'imposta di registro deve essere esercitata entro il termine di decadenza decorrente dalla notificazione o dalla definitività della decisione tributaria presupposta. Nel caso esaminato, la definitività è stata individuata attraverso il decorso del termine breve di impugnazione.

  • L. n. 413 del 1991, art. 57, comma 2

    Sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1993, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive.

    La sospensione biennale deve essere computata nel calcolo del termine di decadenza applicabile alla pretesa tributaria.

  • D.P.R. n. 636 del 1972, artt. 22, 38 e 40

    Il dispositivo della decisione è comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito; il termine per l'impugnazione è di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.

    Nel vecchio rito tributario, applicabile ratione temporis, la comunicazione del solo dispositivo da parte della segreteria faceva decorrere il termine breve di 60 giorni per l'impugnazione. L'inutile decorso di tale termine determinava il passaggio in giudicato della decisione.

  • Art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per l'impugnazione può operare solo quando la disciplina tributaria speciale non consenta di individuare la decorrenza del termine breve, ad esempio in caso di mancata comunicazione o notificazione. Non era applicabile nel caso concreto, perché la comunicazione del dispositivo era stata effettuata.

  • Artt. 2909 e 1306 c.c. e D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57

    Le disposizioni erano state invocate dalla ricorrente in relazione agli effetti del giudicato e all'efficacia della sentenza presupposta, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

Massime di principio

  • Quando una pretesa tributaria dipende da una precedente sentenza, è essenziale individuare con precisione la data in cui tale sentenza è divenuta definitiva, perché da essa può decorrere il termine di decadenza per l'azione dell'Amministrazione.
  • Nel regime processuale tributario previgente, la comunicazione del dispositivo della sentenza da parte della segreteria faceva decorrere il termine breve per impugnare; se non seguiva impugnazione, il giudicato si formava allo scadere dei 60 giorni.
  • Il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c. non si applica automaticamente nel processo tributario: opera in via integrativa soltanto quando manca una comunicazione o notificazione idonea a far decorrere il termine breve.
  • Per verificare la tempestività di un avviso occorre calcolare il termine previsto dalla specifica norma tributaria, includendo eventuali sospensioni legislative e considerando la disciplina vigente ratione temporis.
  • Se l'avviso viene notificato oltre il termine decadenziale, il contribuente può contestarne la validità per tardività della pretesa, anche se l'importo deriva da una sentenza precedente.

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