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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15000/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il difensore dell'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale, deducendo: a) violazione di legge per asserita mancanza di procura speciale in relazione alla richiesta di patteggiamento, nonostante l'imputato fosse assistito da difensore d'ufficio; b) omessa valutazione della presunta incapacità di intendere e di volere dell'imputato, che sarebbe derivata dall'abuso di sostanze stupefacenti e dalle condizioni cliniche riscontrate al momento dell'accesso in ospedale. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche e comunque smentite dagli atti, evidenziando che l'imputato aveva personalmente richiesto il patteggiamento, era presente in udienza e non emergevano elementi idonei a dimostrare una incapacità di esprimere una consapevole adesione al rito; lo stato di assuntore di stupefacenti e la descrizione di uno "stato aresponsivo" al pronto soccorso non bastavano, anche perché la situazione non risultava persistere nell'interrogatorio di convalida, nel quale l'imputato aveva ammesso i fatti e si era scusato con gli operanti.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso che contro una sentenza di patteggiamento deduca in modo generico la mancanza di procura speciale o l'incapacità dell'imputato, senza confrontarsi con il dato processuale della sua personale richiesta del rito e con l'assenza di elementi atti a mettere in dubbio la consapevolezza dell'adesione.
  • La mera condizione di assuntore di sostanze stupefacenti, o un momentaneo stato di alterazione/emergenza clinica descritto al pronto soccorso, non è di per sé sufficiente a dimostrare l'incapacità di intendere e di volere o l'incapacità di prestare una valida adesione al patteggiamento, se dagli atti successivi risulta una condotta lucida e coerente dell'imputato.
  • La presenza personale dell'imputato in udienza e la sua adesione espressa alla richiesta di patteggiamento costituiscono elementi decisivi per escludere censure fondate sulla mancanza di una consapevole scelta del rito, salvo specifici e concreti elementi contrari risultanti dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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