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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18621/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2007 fondato su accertamento sintetico redditometrico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con rideterminazione del reddito complessivo sulla base della disponibilità di indici di capacità contributiva quali un velivolo da turismo, premi assicurativi, sette autoveicoli e la residenza principale. In primo grado e in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 6, comma 5, e 12 L. n. 212/2000 per mancata attivazione del contraddittorio preventivo; 2) violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000 per mancata allegazione all'avviso e al PVC del documento ENAC sulle ore di volo del velivolo; 3) violazione degli artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600/1973 per avere l'Ufficio e la CTR attribuito al contribuente il 100% della proprietà della casa di abitazione, nonostante l'atto di acquisto indicasse la comproprietà al 50% con il coniuge. Il ricorso includeva anche una censura, in parte implicita, di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto applicabile il regime della doppia conforme, preclusivo del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in materia tributaria e ha osservato che, per l'anno 2007, si applicava la disciplina del redditometro anteriore alle modifiche del 2010, quindi senza la previsione di contraddittorio preventivo oggi prevista per gli accertamenti sintetici. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla mancata allegazione del documento ENAC, perché l'obbligo di allegazione ex art. 7 L. n. 212/2000 riguarda solo atti richiamati nell'avviso e non già conosciuti dal contribuente, mentre nel caso concreto i dati di volo erano stati accolti dall'Ufficio sulla base delle indicazioni fornite dal contribuente stesso. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile nella parte in cui sollecitava una rivalutazione del merito e comunque infondato nel merito, ribadendo che nell'accertamento sintetico il giudice può solo verificare la prova contraria documentale del contribuente circa la provenienza non reddituale delle somme, e che il solo atto di compravendita attestante la comproprietà al 50% della casa non bastava a superare la presunzione, anche perché la CTR aveva valorizzato il fatto che l'altro comproprietario non aveva redditi nel periodo considerato. Il contribuente è stato inoltre condannato alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    quarto comma e ss.; sesto comma; versione ante modifiche del 2010

    Nel periodo d'imposta 2007 l'accertamento sintetico poteva fondarsi su elementi certi indicativi di capacità contributiva e sulla presunzione legale relativa di maggior reddito; il contribuente conserva l'onere di provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito deriva da fonti non imponibili o non esiste, e la disciplina novellata dal 2010 non si applica retroattivamente.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio motivazionale dell'avviso di accertamento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile e infondata.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    La Corte ha escluso che da questa norma derivi, per il caso esaminato, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo idoneo a comportare l'invalidità dell'atto.

  • art. 12 L. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sul contraddittorio, ma non ritenuto fondativo di un vizio dell'accertamento nel caso concreto.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L'obbligo di allegare gli atti richiamati nell'avviso riguarda soltanto gli atti non già conosciuti integralmente e legalmente dal contribuente; nel caso concreto il documento ENAC non era necessario ai fini difensivi perché i dati di volo erano stati già accolti sulla base delle indicazioni del contribuente.

  • art. 22 d.l. n. 78/2010

    Le modifiche all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 relative all'accertamento sintetico operano solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi per periodi d'imposta successivi al 2009.

  • L. n. 122/2010

    Legge di conversione del d.l. n. 78/2010, richiamata per il regime intertemporale della novella sul redditometro.

  • d.m. 24 dicembre 2012

    Le disposizioni del decreto si applicano ai redditi e maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2009.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, preclude la deducibilità in cassazione del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non era deducibile per effetto della doppia conforme.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo in via sostanziale nella parte in cui si afferma che l'onere della prova contraria grava sul contribuente nell'accertamento sintetico.

  • d.P.R. n. 600/1973

    Cornice normativa generale dell'accertamento delle imposte sui redditi, in particolare per il metodo sintetico redditometrico.

Massime di principio

  • In materia di accertamento sintetico del reddito, per i periodi d'imposta anteriori alla novella del 2010 non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo specifiche previsioni normative.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento ex art. 7 dello Statuto del contribuente opera solo per documenti non già conosciuti, integralmente e legalmente, dal contribuente.
  • Nel redditometro la disponibilità di specifici beni o servizi costituisce presunzione legale relativa di capacità contributiva: una volta accertato il fatto indice, il giudice non può neutralizzarne il valore presuntivo, ma deve verificare l'efficacia della prova contraria del contribuente.
  • La prova contraria nel redditometro richiede documentazione idonea a dimostrare che le risorse impiegate derivano da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non imponibili, ovvero che il reddito presunto non esiste o è inferiore; non basta la mera allegazione della disponibilità di ulteriori somme.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni di fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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