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Sentenza

Sentenza del 12/11/2015 n. 230 - Comm. Trib. Prov. Asti

Notifica - Accertamento - Cancellazione dal registro delle imprese e estinzione della società ante e post D.Lgs. 175/2014 - nullità della notifica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Gli avvisi di accertamento sono stati annullati perché notificati a una società già estinta. È stato escluso che il differimento quinquennale introdotto dal D.Lgs. n. 175/2014 potesse riattivare o mantenere in vita società cancellate anteriormente. La nullità della notificazione alla società ha comportato anche l’invalidità degli atti conseguenti emessi per trasparenza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Gli avvisi di accertamento erano stati notificati a una società già cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione aveva determinato l’estinzione della società e il conseguente venir meno della sua capacità e legittimazione processuale, sia attiva sia passiva. La nullità della notificazione degli atti principali si è riflessa anche sugli atti emessi nei confronti dei soci per trasparenza. Il D.Lgs. n. 175/2014, modificando gli effetti dell’art. 2495 c.c., ha previsto un differimento di cinque anni dell’estinzione, ma tale disciplina non è stata ritenuta retroattiva per le società già cancellate prima della sua entrata in vigore.

Norme richiamate

  • Art. 2495 c.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società.

    La cancellazione produce l’estinzione della società; secondo la disciplina applicabile anteriormente al D.Lgs. n. 175/2014, l’effetto era immediato.

  • D.Lgs. n. 175/2014

    Ha previsto che l’estinzione di cui all’art. 2495 c.c. producesse effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione, senza però applicarsi retroattivamente alle società già estinte.

  • Art. 11 delle preleggi

    La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

    Il principio di irretroattività impedisce di applicare il nuovo differimento quinquennale alle cancellazioni già avvenute prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2014.

  • Cassazione, sentenza n. 6743 del 2 aprile 2015

    Ha chiarito che il differimento quinquennale non riguarda le società già estinte per cancellazione dal registro delle imprese prima dell’entrata in vigore del decreto.

Massime di principio

  • Prima di notificare un atto a una società, occorre verificare la sua posizione nel registro delle imprese e la data di eventuale cancellazione.
  • Se la società era già estinta al momento della notifica, la notificazione effettuata nei suoi confronti è invalida e l’atto può essere annullato per difetto del destinatario.
  • La disciplina successiva che differisce gli effetti dell’estinzione non può essere applicata retroattivamente a società già cancellate e quindi già estinte.
  • L’invalidità dell’atto notificato alla società può propagarsi agli atti consequenziali emessi nei confronti dei soci secondo il regime della trasparenza fiscale.
  • La verifica della data di cancellazione è decisiva: per le cancellazioni anteriori alla riforma si applica, in linea generale, il regime dell’estinzione immediata.

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