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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22191/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un dirigente con qualifica di direttore commerciale estero, del licenziamento per giusta causa intimatogli da una società operante nel settore del tabacco. Il giudizio di merito aveva respinto l'impugnazione del recesso, ma aveva riconosciuto al lavoratore il diritto alla retribuzione durante il periodo di sospensione cautelare; la corte d'appello, in parziale riforma, aveva inoltre accolto la domanda riconvenzionale della società poi fallita, condannando il dirigente a risarcire il danno patrimoniale per la perdita di tabacco, il danno da sanzioni tributarie e il danno non patrimoniale all'immagine e reputazione commerciale. In Cassazione il lavoratore ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. per asserita inversione dell'onere probatorio e utilizzo illegittimo di presunzioni/indizi per provare la giusta causa; 2) omesso esame di fatti decisivi e mancata considerazione di documenti e prova testimoniale, nonché del fatto che la materiale esecuzione delle condotte sarebbe stata di altri soggetti; 3) violazione dell'art. 1227 c.c. e del d.lgs. n. 231/2001, sostenendo che la condotta della società fosse rilevante nella materiale esecuzione dei fatti; 4) violazione degli artt. 2059, 2697 e 1226 c.c., contestando l'esistenza del danno all'immagine in re ipsa e la prova del nesso causale e della quantificazione equitativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva valorizzato legittimamente una prova presuntiva e atipica desunta da elementi emersi in sede penale (documentazione, tracciati dei mezzi, intercettazioni telefoniche, di corrispondenza e ambientali, accertamenti bancari). Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per la presenza di doppia conforme, essendo la decisione d'appello fondata sul medesimo impianto fattuale e logico del primo giudice. Ha giudicato infondato il terzo motivo, rilevando che la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. n. 231/2001 è estranea al tema del giudizio, cioè la legittimità del licenziamento dirigenziale. Ha infine respinto il quarto motivo, osservando che la sentenza impugnata non aveva affermato un danno in re ipsa, ma aveva motivato il danno all'immagine e alla reputazione commerciale sulla notorietà mediatica dell'attività illecita, e che la liquidazione equitativa era sorretta da motivazione adeguata e quindi insindacabile in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per escludere una pretesa inversione dell'onere della prova: la corte territoriale ha valutato correttamente gli elementi probatori senza spostare l'onere sul lavoratore.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili se il giudice ricostruisce il fatto ignoto dagli indizi secondo logica inferenziale.

  • art. 2729 c.c.

    La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo il vizio di sussunzione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Veicolo della censura per violazione di legge proposta con i motivi primo, terzo e quarto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è utilizzabile in presenza di doppia conforme; la censura è inammissibile quando appello e primo grado sono fondati sul medesimo iter logico-fattuale.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per l'effetto preclusivo della doppia conforme rispetto al vizio motivazionale.

  • art. 1227 c.c.

    La norma è evocata dal ricorrente ma ritenuta non pertinente al thema decidendum del giudizio di lavoro.

  • d.lgs. n. 231/2001

    La responsabilità amministrativa dell'ente è tema distinto e non incide sulla valutazione della giusta causa di licenziamento nel rapporto di lavoro.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il danno non patrimoniale; la Corte conferma che il danno all'immagine è stato ritenuto provato e motivato.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è insindacabile in cassazione se la motivazione spiega il percorso logico seguito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In tema di licenziamento per giusta causa, il datore può assolvere l'onere probatorio anche mediante un complesso di elementi indiziari e prove atipiche legittimamente valorizzate dal giudice, purché il ragionamento inferenziale sia esplicitato e non si traduca in un'inversione dell'onere della prova.
  • La censura in cassazione sulla prova presuntiva è ammissibile solo nei limiti del vizio di sussunzione: è sindacabile la qualificazione giuridica degli indizi, non la loro apprezzabilità in concreto sotto i profili di gravità, precisione e concordanza.
  • Quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sui medesimi fatti e con lo stesso iter logico, ricorre la doppia conforme e il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile.
  • Questioni attinenti alla responsabilità amministrativa dell'ente da reato non sono decisive nel giudizio sulla legittimità del licenziamento, se restano estranee al rapporto di lavoro dedotto in causa.
  • Il danno all'immagine o alla reputazione commerciale non è automaticamente in re ipsa: deve essere agganciato a circostanze concrete, come la notorietà della condotta lesiva, e la sua quantificazione equitativa è censurabile in cassazione solo se la motivazione è mancante o meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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