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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19044/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controllo fiscale, l'Ufficio aveva notificato alla società due avvisi di accertamento: il primo, per il 2008, recuperava a tassazione un maggior reddito d'impresa e conseguenti maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni; il secondo, per il 2009, contestava una maggiore IVA e sanzioni per indebita detrazione dell'imposta su compensi ritenuti di competenza del 2008. I ricorsi della contribuente erano stati riuniti e accolti solo in parte in primo grado; la CTR aveva poi confermato la decisione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., lamentando motivazione omessa o meramente apparente perché la sentenza d'appello non spiegava le ragioni del rigetto delle critiche mosse dal consulente dell'Ufficio alla consulenza tecnica d'ufficio e si limitava a richiamare in modo acritico le risultanze peritali; con il secondo motivo, non esaminato perché assorbito, erano state verosimilmente formulate ulteriori censure avverso la decisione di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che la motivazione della sentenza di appello era meramente apparente: il giudice tributario si era limitato a richiamare astrattamente il concetto di inerenza e ad aderire acriticamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, senza indicare quali costi fossero effettivamente inerenti né spiegare perché dovessero essere respinti i motivi di appello e le specifiche critiche dell'Ufficio alla perizia. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione può determinare nullità della decisione se la motivazione è solo apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale norma sulla concisa esposizione dei motivi della decisione; la sua violazione è ravvisata quando la sentenza non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a sostegno del dovere di motivazione effettiva e non meramente assertiva.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per il principio costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Indicato come base del motivo di ricorso volto a denunciare errori di diritto e nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Menziato solo per la memoria depositata dalla controricorrente in vista dell'adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla per motivazione apparente quando si limita a formule astratte o a richiami generici alla consulenza tecnica, senza confrontarsi con le specifiche censure mosse dalle parti o dai consulenti di parte.
  • Il giudice di merito non può recepire acriticamente le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ma deve spiegare in modo concreto perché le ritenga condivisibili e perché superi le obiezioni formulate dall'Ufficio o dalla parte interessata.
  • Quando la motivazione di una sentenza è viziata in modo tale da assorbirne ogni effettiva giustificazione, la cassazione comporta rinvio al giudice di merito per nuovo esame della controversia e delle relative questioni istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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