Sentenza n. 1063/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del bando per l'ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale triennio 2025/28 della Regione Emilia-Romagna nella parte in cui precluda l'esercizio di attività libero professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi; - ove occorra e per quanto di ragione, della comunicazione della Regione di convocazione dei vincitori per accettazione del posto e inizio del corso; - di ogni altro atto, comunicazione o dichiarazione con cui parte resistente ha imposto di astenersi dallo svolgimento della libera professione durante il corso di Medicina Generale, ivi inclusa la convocazione per l'avvio dei corsi; - ove occorra e per quanto di ragione, dei moduli di iscrizione o autodichiarazioni con cui parte resistente chieda a parte ricorrente di accettare o certificare l'assenza di cause di incompatibilità al momento dell'iscrizione, ove esistenti anche se non conosciuti; - ove occorra e per quanto di ragione, del Regolamento del Corso di Medicina Generale della Regione Emilia Romagna; - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 7/3/2006; - ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/9/2020, del Decreto del Ministero della Salute del 14/7/2021, del Decreto del Ministero della Salute dell'8/3/2023, del Decreto del Ministero della Salute 22 novembre 2024 e successivi decreti o proroghe di estremi ignoti per il triennio 2025/28; -ove occorra e per quanto di ragione, del Decreto del Ministero della Salute del 28/12/2023 e ss.mm.ii.; - ove occorra e per quanto di ragione, di eventuali circolari o pareri, mai comunicati a parte ricorrente, con cui il Ministero della Salute abbia ritenuto di imporre ai corsisti di Medicina Generale il divieto generalizzato di praticare libera professione; - ove esistente o nelle more pervenuto, di qualsiasi altro atto - anche non conosciuto - nella misura in cui dovesse stabilire l'incompatibilità tra la frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale e lo svolgimento di attività libero professionale; - di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati; Nonché per la questione di costituzionalità - in quanto occorra, dell'articolo 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368; Nonché per l'accertamento del diritto di parte ricorrente a frequentare il corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e a svolgere attività libero professionale compatibile con gli obblighi formativi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando regionale e atti connessi che vietavano in modo assoluto lo svolgimento di attività libero-professionale durante la frequenza del corso di formazione specifica in Medicina Generale
Esito
Favorevole al ricorrente (medico in formazione)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina Generale per il triennio 2025/2028, nella parte in cui precludeva lo svolgimento di attività libero-professionale compatibile in concreto con gli obblighi formativi, nonché gli atti di convocazione, i moduli di iscrizione, il regolamento regionale e gli eventuali atti ministeriali o amministrativi presupposti che imponessero un divieto generalizzato. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a frequentare il corso e a svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi, prospettando, ove necessario, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 24 del d.lgs. 368/1999. La censura si fondava sull’illegittimità del divieto assoluto, ritenuto contrario alla disciplina europea e nazionale, nonché ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché l’attività professionale avrebbe dovuto essere valutata in concreto in relazione alla compatibilità con la frequenza e gli obblighi formativi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Il Collegio ha condiviso il più recente orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la regola della formazione a tempo pieno non comporta un divieto assoluto e generalizzato di svolgere attività libero-professionale. L’art. 11 del d.m. 7 marzo 2006, pur vietando ai medici in formazione a tempo pieno l’esercizio di attività libero-professionali e di rapporti convenzionali o di consulenza, deve essere letto alla luce della disciplina successiva e delle numerose deroghe legislative che consentono, in determinate condizioni, attività professionali o convenzionali ai medici iscritti al corso. La finalità della normativa è garantire una formazione teorico-pratica adeguata e uniforme, mentre la frequenza a tempo pieno costituisce una modalità organizzativa preferenziale, non necessariamente incompatibile in assoluto con ogni attività lavorativa. Lo stesso d.m. 7 marzo 2006, disciplinando i corsi a tempo parziale, ammette lo svolgimento di altre attività lavorative quando compatibili con i periodi formativi e prevede una verifica concreta di tale compatibilità. Ne deriva che il divieto assoluto imposto dal bando regionale e la sanzione dell’espulsione per lo svolgimento di attività libero-professionale risultano eccessivi e contrari ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. L’amministrazione deve invece verificare in concreto che l’attività non comprometta gli obblighi formativi e adottare le necessarie misure organizzative. Le spese sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. 368/1999
La formazione specifica in Medicina Generale deve perseguire un livello adeguato e uniforme di preparazione teorico-pratica; la previsione della formazione a tempo pieno non è stata interpretata come fondamento di un divieto assoluto di ogni attività professionale compatibile.
art. 11 d.m. 7 marzo 2006
divieto, per i medici in formazione a tempo pieno, di esercitare «attività libero-professionali e ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, anche di carattere saltuario o temporaneo».
La disposizione sancisce la regola dell’impegno esclusivo, ma la sua portata non è assoluta e deve essere coordinata con la disciplina successiva, con le deroghe legislative e con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
art. 12, commi 1, 3 e 4, d.m. 7 marzo 2006
La disciplina dei corsi a tempo parziale dimostra che l’attività libero-professionale non è astrattamente incompatibile con il conseguimento di una formazione qualitativamente equivalente a quella a tempo pieno; la compatibilità può essere verificata in concreto rispetto agli obblighi formativi.
art. 19, comma 11, l. 448/2001
la possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante l’iscrizione ai corsi di specializzazione o di formazione specifica in medicina generale, di sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati e di essere iscritti negli elenchi della guardia medica, in caso di carente disponibilità.
La disposizione costituisce una deroga legislativa alla regola dell’esclusività e conferma che l’incompatibilità non opera in termini assoluti.
art. 9 d.l. 135/2018, convertito dalla l. 12/2019
i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, con assegnazione subordinata rispetto ai medici in possesso del diploma e agli altri aventi diritto.
La disposizione attenua la portata generale del divieto di incompatibilità consentendo, in presenza dei presupposti normativi, l’accesso a incarichi convenzionali durante il corso.
art. 12, comma 3, d.l. 35/2019, convertito dalla l. 60/2019
i laureati abilitati già risultati idonei al concorso e incaricati per almeno ventiquattro mesi possono accedere al corso tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio.
La disciplina emergenziale, pur temporanea, è indicata come ulteriore elemento legislativo incompatibile con una lettura assoluta del principio di esclusività.
art. 60 c.p.a.
Il ricorso è stato definito in camera di consiglio, previa comunicazione alle parti della possibile definizione con sentenza in forma semplificata.
Massime di principio
- La previsione della formazione a tempo pieno per il corso di formazione specifica in Medicina Generale non implica, di per sé, un divieto assoluto e generalizzato di svolgere qualsiasi attività libero-professionale.
- Un bando regionale non può vietare in modo assoluto l’attività libero-professionale ai medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale, né prevedere automaticamente l’espulsione per il suo svolgimento, quando l’attività sia concretamente compatibile con gli obblighi formativi.
- La compatibilità tra attività libero-professionale e formazione deve essere valutata in concreto, verificando che l’attività non comprometta la frequenza e il raggiungimento degli obiettivi formativi; spetta all’amministrazione adottare le misure organizzative necessarie a tale verifica.
- La regola dell’impegno esclusivo prevista dall’art. 11 del d.m. 7 marzo 2006 deve essere interpretata alla luce delle successive deroghe legislative e della disciplina dei corsi a tempo parziale, che ammette altre attività lavorative compatibili con i periodi di formazione.
- Un divieto generalizzato di attività professionale, non fondato sulla verifica concreta dell’incidenza dell’attività sugli obblighi formativi, è contrario ai principi di ragionevolezza e proporzionalità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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