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Ordinanza

Ordinanza n. 11551/2026 - Roma, Sezione 1

per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, con un provvedimento espresso, relativamente al silenzio/inadempimento/rigetto serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio

Giustizia amministrativa202512166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza dell’Amministrazione a una precedente sentenza che aveva ordinato la convocazione del richiedente per la procedura di rilascio del visto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza della Sezione, che aveva accolto il ricorso e ordinato all’Ambasciata d’Italia ad Islamabad di procedere alla sua convocazione entro venti giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Rilevata la perdurante inottemperanza, il ricorrente ha depositato un’istanza per la nomina di un Commissario ad acta. Nel corso del giudizio l’ufficio diplomatico ha depositato una nota dalla quale risultava che al ricorrente era stato fissato un appuntamento per il visto il 4 maggio 2026 alle ore 10:15.

La decisione

Il TAR ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza di nomina del Commissario ad acta, poiché dalla nota dell’Ambasciata risultava l’avvenuta fissazione dell’appuntamento richiesto dalla precedente sentenza. L’ordinanza non decide nuovamente sulla domanda originaria di rilascio del visto, né accerta il definitivo rilascio del visto; prende atto del sopravvenuto adempimento rilevante ai fini della specifica istanza commissariale. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Consente l’oscuramento delle generalità della parte interessata quando ciò sia necessario per tutelarne i diritti o la dignità.

  • art. 5 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 6, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

  • art. 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme all’art. 5, quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nelle more della decisione su un’istanza di nomina di un Commissario ad acta per l’inottemperanza a una sentenza, l’amministrazione dimostra di avere posto in essere l’attività ordinata dal giudice, viene meno la necessità di provvedere sull’istanza commissariale.
  • La fissazione dell’appuntamento presso l’ufficio diplomatico, in esecuzione di una sentenza che aveva ordinato la convocazione dell’interessato per l’attivazione della procedura di visto, è sufficiente a escludere la necessità della nomina del Commissario ad acta, senza implicare di per sé l’avvenuto rilascio del visto.
  • Il giudice amministrativo può disporre d’ufficio l’oscuramento delle generalità della parte quando ciò sia necessario a tutela dei suoi diritti o della sua dignità e nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPermesso di soggiorno
RamiProcesso amministrativoImmigrazione e cittadinanza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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