Cassazione Penale, Ordinanza n. 27951/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il giudice di merito, con sentenza resa in udienza il 4 ottobre 2024, ha applicato al ricorrente un aumento di pena per continuazione rispetto a una precedente sentenza della Corte di appello di Brescia del 21 marzo 2022, ritenendolo colpevole dell'ulteriore condotta ascritta e determinando la pena complessiva in anni 4 e mesi 2 di reclusione ed euro 10.000 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha però rilevato che, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per erronea qualificazione del fatto è ammissibile solo quando la qualificazione sia, con immediata evidenza, palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non è invece consentito censurare errori valutativi o giuridici non evidenti dalla contestazione. Poiché nel caso concreto tale evenienza non ricorreva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza del G.U.P. di Firenze che aveva disposto un aumento di pena per continuazione rispetto a una precedente decisione della Corte di appello di Brescia. Ha ritenuto che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto non rientrasse nel perimetro del ricorso consentito dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non emergeva una qualificazione palesemente eccentrica rispetto alla contestazione. Applicando l'art. 616 c.p.p., ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo [...] l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione
Il controllo di legittimità sulla qualificazione giuridica del fatto, nelle sentenze rese ai sensi dell'applicazione della pena su richiesta, è ammesso solo quando l'errore sia macroscopico e immediatamente percepibile dal capo di imputazione; non consente censure su valutazioni non evidenti.
art. 444, comma 2, c.p.p.
la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso
La valutazione della correttezza della sentenza di patteggiamento va compiuta soltanto sui capi d'imputazione, sulla motivazione sintetica della decisione e sui motivi del ricorso.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue [...] la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
legge 23 giugno 2017 n. 103, art. 1, comma 50
introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103
Ha introdotto la previsione del comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. sul ricorso per cassazione avverso le sentenze di patteggiamento per erronea qualificazione del fatto.
Massime di principio
- Nel rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto quando l'errore risulti immediatamente e macroscopicamente percepibile rispetto al capo di imputazione.
- Non è consentito utilizzare il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per contestare valutazioni giuridiche o interpretative che non emergano con evidenza dalla contestazione originaria.
- La verifica di legittimità sulla correttezza della qualificazione del fatto nel patteggiamento deve fondarsi esclusivamente sul capo di imputazione, sulla motivazione sintetica della sentenza e sui motivi di ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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