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Ordinanza

Ordinanza n. 446/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione dei giudicati formatisi su quattro sentenze del TAR Emilia-Romagna - Parma e domanda di risarcimento dei danni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze del TAR Emilia-Romagna - Parma nn. 293/2014, 338/2016, 129/2018 e 114/2019 e ha chiesto anche la condanna del Comune al risarcimento dei danni. Il giudizio non è stato esaminato nel merito: il difensore del Comune è deceduto, circostanza notoria e già attestata da una precedente ordinanza del Tribunale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato interrotto il processo ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., in ragione del decesso del difensore del Comune e del conseguente vulnus alla difesa tecnica. Ha disposto che l'ordinanza sia comunicata anche al Comune presso il domicilio reale, così da consentire all'Amministrazione di provvedere alla sostituzione del difensore. Il giudizio potrà proseguire con una nuova istanza di fissazione d'udienza della parte interessata dall'evento; in mancanza, dovrà essere riassunto dalla parte più diligente entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, mediante atto notificato a tutte le altre parti. Nessuna statuizione sulle domande di ottemperanza o risarcimento e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    Ritenuto che tale evento impone la dichiarazione di interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 301 cod. proc. civ.;

    Il decesso del difensore determina l'interruzione del processo.

  • art. 301 c.p.c.

    Ritenuto che tale evento impone la dichiarazione di interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 301 cod. proc. civ.;

    La disposizione è richiamata insieme all'art. 79, comma 2, c.p.a. quale fondamento dell'interruzione del processo conseguente al decesso del difensore.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    Considerato che i commi 2 e 3 dell’art. 80 cod. proc. amm. dispongono, rispettivamente, che «il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza» e che «se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione»;

    Il processo interrotto prosegue con una nuova istanza di fissazione d'udienza della parte colpita dall'evento; altrimenti deve essere riassunto dalla parte più diligente entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento, con atto notificato alle altre parti.

Massime di principio

  • Il decesso del difensore di una parte costituita comporta l'interruzione del processo; il provvedimento interruttivo deve essere comunicato anche alla parte presso il suo domicilio reale, affinché possa rimediare alla perdita della difesa tecnica.
  • Dopo l'interruzione, il processo prosegue se la parte interessata dall'evento presenta una nuova istanza di fissazione d'udienza; in mancanza, la parte più diligente deve riassumerlo, notificando l'atto a tutte le altre parti entro novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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