Cassazione Penale, Sentenza n. 43264/2023 del 24/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Dogali impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per la sua presunta partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 9/10/1990, n. 309) e per episodi di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990, capi 4 e 17). I motivi principali del ricorso erano: 1) richiesta di retrodatazione dei termini di custodia connessa a una precedente ordinanza del 25/05/2020 (art. 297 c.p.p.), 2) carenza di motivazione circa l'elemento psicologico dell'associazione e la reale affiliazione con i capi del sodalizio, 3) contestazione della valutazione probatoria in relazione a specifiche cessioni contestate (capo 17 e capo 4) e della qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990, 4) indeterminatezza dell'atto imputativo per talune contestazioni (art. 179 c.p.p.), 5) mancanza delle esigenze cautelari e travisamento della valutazione della personalità e dei precedenti (art. 274 c.p.p.).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare. Sul punto della retrodatazione dei termini (art. 297 c.p.p.) i giudici hanno ritenuto che non fosse provato che il reato 'fine' fosse individuato già nel programma associativo al momento della costituzione o adesione al sodalizio e che l'informativa decisiva fosse stata indirizzata all'autorità giudiziaria competente precedente; pertanto non sussisteva il vincolo necessario per la retrodatazione. Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale e del riesame, valorizzando un compendio indiziario consistente (intercettazioni, utilizzo di utenze dedicate, supporto logistico, occulta della droga, ruolo stabile di gestione della piazza di spaccio in via Fabio Massimo a Maddaloni). Le censure sull'indeterminatezza dell'atto e sulla mancanza delle esigenze cautelari sono state respinte: l'atto nelle indagini preliminari è naturalmente fluido e gli elementi relativi alla personalità e al rischio di reiterazione sono stati correttamente considerati (anche rilevando pendenze penali e violazioni di prescrizioni precedenti). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e al versamento a favore della cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provati, in termini indiziari, gli elementi organizzativi e la finalità comune del sodalizio, anche attraverso indici quali utenze dedicate e supporti logistici
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che punisce detenzione e cessione di stupefacenti; i singoli episodi di cessione contestati (capi 4 e 17) sono stati ritenuti provati in concorso con altri soggetti sulla base delle intercettazioni e delle circostanze contestuali
art. 297 cod. proc. pen.
Regola sulla connessione qualificata e sulla retrodatazione dei termini di custodia: la Corte conferma che la retrodatazione richiede la prova che il reato 'fine' fosse delineato già nel programma associativo al momento della costituzione o adesione al sodalizio; l'onere probatorio grava su chi invoca la retrodatazione
art. 179 cod. proc. pen.
Regola sui requisiti dell'atto di imputazione; la Corte osserva che in fase di indagini preliminari l'atto può avere una naturale fluidità e che l'assenza di precisione non comporta nullità se non arreca pregiudizio difensivo concreto
art. 274 cod. proc. pen.
Disposizione sulle esigenze cautelari e sulla valutazione della personalità dell'indagato; la Corte conferma che pendenze penali e violazioni di prescrizioni possono rilevare come elementi di valutazione della personalità e del rischio di reiterazione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla esposizione dei motivi nel ricorso (sintesi per la motivazione); richiamata in relazione ai limiti della trattazione del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La richiesta di retrodatazione dei termini di custodia (art. 297 c.p.p.) richiede prova che il reato 'fine' fosse già delineato nel programma del sodalizio al momento della sua costituzione o adesione: l'onere è a carico di chi chiede la retrodatazione e la mera esistenza di indagini parallele non è sufficiente
- In materia di misure cautelari, la Corte di Cassazione è limitata: può sindacare la motivazione solo per violazione di legge o per manifesta illogicità; non è il luogo per rivedere la ricostruzione dei fatti fatta dal giudice di merito
- Elementi indiziari come intercettazioni, utilizzo di utenze 'dedicate', supporti logistici (es. congegni per occultare droga) e ruolo stabile nella gestione di una piazza di spaccio costituiscono indici forti di partecipazione associativa, anche se l'osservazione temporale delle condotte è limitata
- La brevità del periodo di osservazione non esclude la partecipazione all'associazione se dagli elementi emerge un sistema collaudato e l'affectio societatis dell'indagato
- In fase di indagini preliminari l'atto di imputazione può essere meno preciso: l'art. 179 c.p.p. non determina automaticamente nullità se la difesa non subisce un pregiudizio concreto
- Ai fini della valutazione delle esigenze cautelari (art. 274), possono essere considerati anche carichi pendenti e violazioni di misure precedenti come elementi attinenti alla personalità e al rischio di reiterazione
- Per contestare in Cassazione un provvedimento cautelare occorre formulare censure specifiche di diritto o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; deduzioni generiche o reiterazioni di questioni già discusse in sede di merito sono spesso inammissibili
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