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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43264/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Dogali impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per la sua presunta partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 DPR 9/10/1990, n. 309) e per episodi di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990, capi 4 e 17). I motivi principali del ricorso erano: 1) richiesta di retrodatazione dei termini di custodia connessa a una precedente ordinanza del 25/05/2020 (art. 297 c.p.p.), 2) carenza di motivazione circa l'elemento psicologico dell'associazione e la reale affiliazione con i capi del sodalizio, 3) contestazione della valutazione probatoria in relazione a specifiche cessioni contestate (capo 17 e capo 4) e della qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990, 4) indeterminatezza dell'atto imputativo per talune contestazioni (art. 179 c.p.p.), 5) mancanza delle esigenze cautelari e travisamento della valutazione della personalità e dei precedenti (art. 274 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la legittimità dell'ordinanza di custodia cautelare. Sul punto della retrodatazione dei termini (art. 297 c.p.p.) i giudici hanno ritenuto che non fosse provato che il reato 'fine' fosse individuato già nel programma associativo al momento della costituzione o adesione al sodalizio e che l'informativa decisiva fosse stata indirizzata all'autorità giudiziaria competente precedente; pertanto non sussisteva il vincolo necessario per la retrodatazione. Quanto alla gravità indiziaria, la Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale e del riesame, valorizzando un compendio indiziario consistente (intercettazioni, utilizzo di utenze dedicate, supporto logistico, occulta della droga, ruolo stabile di gestione della piazza di spaccio in via Fabio Massimo a Maddaloni). Le censure sull'indeterminatezza dell'atto e sulla mancanza delle esigenze cautelari sono state respinte: l'atto nelle indagini preliminari è naturalmente fluido e gli elementi relativi alla personalità e al rischio di reiterazione sono stati correttamente considerati (anche rilevando pendenze penali e violazioni di prescrizioni precedenti). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e al versamento a favore della cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto provati, in termini indiziari, gli elementi organizzativi e la finalità comune del sodalizio, anche attraverso indici quali utenze dedicate e supporti logistici

  • art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che punisce detenzione e cessione di stupefacenti; i singoli episodi di cessione contestati (capi 4 e 17) sono stati ritenuti provati in concorso con altri soggetti sulla base delle intercettazioni e delle circostanze contestuali

  • art. 297 cod. proc. pen.

    Regola sulla connessione qualificata e sulla retrodatazione dei termini di custodia: la Corte conferma che la retrodatazione richiede la prova che il reato 'fine' fosse delineato già nel programma associativo al momento della costituzione o adesione al sodalizio; l'onere probatorio grava su chi invoca la retrodatazione

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Regola sui requisiti dell'atto di imputazione; la Corte osserva che in fase di indagini preliminari l'atto può avere una naturale fluidità e che l'assenza di precisione non comporta nullità se non arreca pregiudizio difensivo concreto

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disposizione sulle esigenze cautelari e sulla valutazione della personalità dell'indagato; la Corte conferma che pendenze penali e violazioni di prescrizioni possono rilevare come elementi di valutazione della personalità e del rischio di reiterazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla esposizione dei motivi nel ricorso (sintesi per la motivazione); richiamata in relazione ai limiti della trattazione del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare una somma alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • La richiesta di retrodatazione dei termini di custodia (art. 297 c.p.p.) richiede prova che il reato 'fine' fosse già delineato nel programma del sodalizio al momento della sua costituzione o adesione: l'onere è a carico di chi chiede la retrodatazione e la mera esistenza di indagini parallele non è sufficiente
  • In materia di misure cautelari, la Corte di Cassazione è limitata: può sindacare la motivazione solo per violazione di legge o per manifesta illogicità; non è il luogo per rivedere la ricostruzione dei fatti fatta dal giudice di merito
  • Elementi indiziari come intercettazioni, utilizzo di utenze 'dedicate', supporti logistici (es. congegni per occultare droga) e ruolo stabile nella gestione di una piazza di spaccio costituiscono indici forti di partecipazione associativa, anche se l'osservazione temporale delle condotte è limitata
  • La brevità del periodo di osservazione non esclude la partecipazione all'associazione se dagli elementi emerge un sistema collaudato e l'affectio societatis dell'indagato
  • In fase di indagini preliminari l'atto di imputazione può essere meno preciso: l'art. 179 c.p.p. non determina automaticamente nullità se la difesa non subisce un pregiudizio concreto
  • Ai fini della valutazione delle esigenze cautelari (art. 274), possono essere considerati anche carichi pendenti e violazioni di misure precedenti come elementi attinenti alla personalità e al rischio di reiterazione
  • Per contestare in Cassazione un provvedimento cautelare occorre formulare censure specifiche di diritto o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; deduzioni generiche o reiterazioni di questioni già discusse in sede di merito sono spesso inammissibili

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