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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35500/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Perrone ha impugnato l'ordinanza del 04/03/2024 con cui la Corte d'appello di Lecce, in sede di esecuzione, aveva respinto la sua istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra: a) la condanna per associazione mafiosa (sentenza della Corte d'appello di Lecce 29/01/2020, irrevocabile 01/07/2021) per fatti commessi fino al maggio 2014 in provincia di Brindisi; e b) reati inerenti il traffico di stupefacenti (art. 73 e art. 74 d.P.R. n.309/90) commessi nel 2009-2010 in provincia di Lecce/Torchiarolo già considerati in continuazione tra loro con provvedimenti del 22/12/2017 e 23/02/2018. Il ricorrente deduceva illogicità della motivazione e travisamento della prova: sosteneva che la giurisprudenza consente il riconoscimento della continuazione in esecuzione quando esista una programmazione plurireato nell'ambito di un sodalizio mafioso e aveva rimarcato che l'associazione mafiosa avrebbe controllato anche il mercato degli stupefacenti; inoltre denunciava la mancata valutazione di una dichiarazione di collaboratore di giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato che la Corte d'appello di Lecce ha motivatamente escluso la sussistenza della continuazione tra l'associazione mafiosa e i reati di stupefacenti, basandosi su elementi fattuali considerati incompatibili con un progetto criminoso unitario: differenze ontologiche tra i due sodalizi (la "Sacra Corona Unita" vs. un'associazione dedita al traffico di stupefacenti), composizione dei gruppi non sovrapponibile (diversi vertici e partecipanti), diversa area territoriale di operatività (Brindisi vs. Lecce), e l'adesione del Perrone alla mafia risalente al 2013, tre anni dopo l'appartenenza all'organizzazione di spaccio. La Cassazione ha inoltre richiamato il principio per cui non è sufficiente affermare genericamente che un'associazione mafiosa controllava il mercato della droga; serve una specifica indagine sui programmi operativi, contiguità temporale, analogie nel modus operandi e nella compagine. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    Riguarda reati connessi a detenzione, traffico e cessione di stupefacenti; nel caso la Corte ha valutato tali reati come distinti per natura e contesto rispetto all'associazione mafiosa, non automaticamente unificabili in continuazione

  • d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    Dispone il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha richiamato che l'appartenenza a diversi sodalizi non comporta di per sé il riconoscimento della continuazione senza specifica analisi degli indici di unitarietà

  • Principio giurisprudenziale sulla continuazione (Cassazione, Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017)

    Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01

    Per il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, è necessaria un'analisi approfondita di indicatori quali omogeneità dei reati e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione antecedente; non basta la presenza di un solo indice

  • Giurisprudenza sulla valutazione degli indizi per la continuazione (Cass. Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023 e Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016)

    Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652-01; Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 268786-01

    La Corte ha richiamato l'esigenza di valutare congiuntamente vari indici (unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, identica natura dei reati, identico modus operandi, costante compartecipazione dei soggetti). Ha altresì confermato che la mera omogeneità apparente o la natura permanente del reato associativo non sono di per sé sufficienti

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione richiede un accertamento concreto e complessivo di indicatori multipli: omogeneità del bene giuridico, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi, identità o sovrapposizione dei partecipanti e prova che i reati successivi fossero programmati al momento del primo reato
  • La semplice appartenenza a un'associazione mafiosa non basta a collegare automaticamente reati commessi in un diverso contesto o tempo (es. reati di droga) alla stessa progettualità criminosa; occorre dimostrare la reale unitarietà del disegno criminoso
  • Differenze ontologiche tra sodalizi (diversa struttura, finalità, vertici, territorio) possono legittimamente portare all'esclusione della continuazione anche se sussistono somiglianze cronologiche o tipologiche fra i reati
  • In sede di Cassazione la revisione dei fatti è limitata: il giudice di legittimità verifica se vi sia stato travisamento incontestabile della prova o contraddittorietà processuale, ma non può riconsiderare liberamente il merito probatorio come fatto novo
  • Asserti generici relativi a dichiarazioni di collaboratori o ad affermazioni sulla pluralità di attività dell'associazione non sostituiscono la necessaria analisi probatoria specifica; le affermazioni rilevanti devono essere indicate e documentate

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