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Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 8512 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

C.B. ha chiesto la revocazione dell’ordinanza della Corte di cassazione del 2 luglio 2013, sostenendo che il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate non gli fosse stato validamente notificato. La notifica era stata effettuata a un indirizzo di Como diverso sia dal domicilio eletto in Capiago Intimiano sia dall’indirizzo di residenza. Il ricorrente ha dedotto che la Corte avesse erroneamente ritenuto esistente e valida la notifica, decidendo il precedente ricorso senza che egli si fosse costituito.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, ritenendo sussistente un errore di fatto revocatorio: una svista percettiva, immediatamente rilevabile dagli atti, sulla corretta individuazione del domicilio eletto e sull’esistenza della notifica. Ha quindi revocato la precedente ordinanza n. 16579/2013 e, decidendo nuovamente sul ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Entrate n. 12443/2011, lo ha dichiarato inammissibile per omessa prova del completamento della procedura notificatoria, che impediva anche la rinnovazione della notifica. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c. e disciplina della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è consentita per errori di fatto risultanti dagli atti del giudizio.

    È configurabile un errore revocatorio quando la Corte, occupandosi dell’ammissibilità o procedibilità del ricorso, percepisce erroneamente l’esistenza o l’inesistenza di un fatto processuale decisivo, come la corretta notificazione dell’impugnazione. Non rientra invece nella revocazione il semplice errore di valutazione giuridica su fatti correttamente percepiti.

  • Art. 291 c.p.c.

    Rinnovazione della notificazione nulla.

    La rinnovazione della notifica può essere disposta solo quando risulti provato il completamento, seppure viziato, della procedura notificatoria. Se manca la prova stessa del completamento della notifica, il ricorso è inammissibile e non è possibile ordinarne la rinnovazione.

  • Regole processuali sulla prova della notificazione nel giudizio di cassazione

    Nel giudizio di cassazione, ove l’intimato non si costituisca, è onere del ricorrente fornire la prova dell’esistenza della notifica del ricorso.

    Il ricorrente deve depositare la documentazione idonea a dimostrare la regolare notificazione, compreso l’avviso di ricevimento quando necessario. In mancanza, e salvo che la prova risulti dal fascicolo d’ufficio, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Un errore della Corte sulla percezione di un fatto processuale oggettivo e decisivo, come l’indirizzo corretto di notifica o l’effettiva esistenza della notificazione, può integrare errore di fatto revocatorio.
  • La revocazione non serve a contestare una semplice interpretazione giuridica sfavorevole: occorre una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, diversa da una valutazione discrezionale o argomentativa.
  • Chi propone un ricorso per cassazione deve conservare e depositare la prova completa della notificazione. Se il destinatario non si costituisce, l’onere probatorio resta a carico del ricorrente.
  • La notifica a un indirizzo diverso dal domicilio eletto può impedire la valida instaurazione del contraddittorio, anche quando gli altri elementi dell’indirizzo siano corretti.
  • Se non è provato il completamento della procedura notificatoria, il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.
  • Quando la decisione viene revocata per un errore di fatto e il ricorso originario è nuovamente esaminato, la Corte può dichiararlo inammissibile per il vizio processuale originariamente non rilevato.

Testo integrale

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