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Sentenza

Sentenza n. 2086/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00456/2023, resa tra le parti, Ordinanza demolizione abusi edilizi

Giustizia amministrativa202401682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di manufatti edilizi abusivi realizzati su terreno agricolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione n. 29/d del 23 marzo 2006. Con il primo motivo ha dedotto erronea applicazione dei principi in materia di legittimo affidamento e difetto assoluto di motivazione, sostenendo che il decorso di oltre trent’anni dalla realizzazione di alcune opere imponesse al Comune una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico attuale alla demolizione, ulteriore rispetto al ripristino della legalità, nonché una ponderazione dell’affidamento maturato per effetto dell’inerzia amministrativa e della propria qualità di coltivatrice diretta. Con il secondo motivo ha censurato la qualificazione unitaria dei manufatti come nuove costruzioni soggette a permesso di costruire e sanzionabili con la demolizione, sostenendo che gli annessi agricoli, il balcone/portico e la tettoia fossero pertinenze della casa colonica, soggetti all’epoca a un titolo edilizio diverso e, in caso di abuso, a sanzione pecuniaria. Ha inoltre dedotto che alcuni manufatti fossero incorporati nell’edificio autorizzato nel 1975 e costituissero variazioni non essenziali, con applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione per il pregiudizio arrecato alle parti conformi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al secondo motivo, ha escluso la natura pertinenziale dei manufatti, rilevando la loro pluralità, consistenza e non modesta dimensione, nonché l’autonomia funzionale rispetto all’edificio principale. La pertinenza urbanistica è configurabile soltanto per opere di modesta entità, accessorie e coessenziali all’opera principale, tali da non consentire una diversa utilizzazione economica. È stata inoltre ritenuta corretta la valutazione complessiva e non atomistica dell’abuso: le opere devono essere considerate con riguardo all’immobile o al complesso immobiliare e al loro impatto unitario sul territorio, senza frazionare i singoli interventi per sottrarli alla sanzione demolitoria. Quanto al primo motivo, il Collegio ha ribadito che l’ordine di demolizione di opere realizzate senza titolo è un atto vincolato, che non richiede una specifica motivazione sull’interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità, neppure quando sia adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso. L’inerzia amministrativa non determina un legittimo affidamento tutelabile in capo a chi abbia realizzato opere senza titolo; la demolizione può essere ingiunta anche nei confronti dell’attuale proprietario non responsabile dell’abuso. Infine, la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 ha carattere eccezionale e può essere valutata nella fase esecutiva, su rigorosa dimostrazione del privato circa l’impossibilità oggettiva di demolire senza pregiudicare la parte conforme. Nulla è stato disposto sulle spese, vista la mancata costituzione del Comune appellato.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L’ordine di demolizione è una misura ripristinatoria rivolta al proprietario dell’immobile, anche se non personalmente responsabile della realizzazione dell’abuso.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria è eccezionale e derogatoria; la relativa impossibilità oggettiva deve essere dimostrata rigorosamente dal privato nella fase esecutiva e non deve essere valutata necessariamente dall’amministrazione prima dell’ordine di demolizione.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La questione del pregiudizio alle parti conformi rileva nell’ambito della fase esecutiva e dell’applicazione delle sanzioni previste per gli interventi eseguiti in parziale difformità.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dall’appellante in relazione alla disciplina della sanatoria edilizia, senza che la sentenza ne faccia applicazione decisiva.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    È richiamato dall’appellante in relazione alle sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformità dalla segnalazione certificata, senza che la sentenza ne faccia applicazione decisiva.

  • art. 7 d.l. 9/1982

    È richiamato dall’appellante quale disciplina del titolo edilizio che sarebbe stato necessario per alcuni manufatti, ma il giudice non ne accoglie la prospettazione.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di opere edilizie realizzate in assenza di titolo è un atto vincolato e non richiede una motivazione specifica sull’interesse pubblico attuale ulteriore rispetto all’esigenza di ripristinare la legalità violata, anche quando sia adottato molti anni dopo la realizzazione dell’abuso.
  • Il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non fanno sorgere un legittimo affidamento tutelabile in capo al privato che abbia realizzato un abuso edilizio; la demolizione può essere ordinata anche nei confronti dell’attuale proprietario non responsabile della realizzazione dell’opera.
  • La qualificazione di un’opera come pertinenza urbanistica richiede modesta entità, accessorietà e coessenzialità rispetto all’edificio principale; essa è esclusa quando il manufatto abbia dimensioni non modeste, autonoma funzione o autonoma utilizzabilità economica.
  • La verifica dell’abuso edilizio deve essere compiuta considerando unitariamente l’immobile o il complesso immobiliare e l’impatto complessivo delle opere sul territorio, senza frazionare i singoli interventi per sottrarli alla sanzione demolitoria.
  • La sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 costituisce una misura eccezionale e derogatoria, da dimostrare rigorosamente dal privato nella fase esecutiva mediante la prova dell’impossibilità oggettiva di demolire senza pregiudicare la parte conforme.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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