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Sentenza

Sentenza n. 1030/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 1875/2025 del Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro - pubblicata il 17.04.2025 nel giudizio R.G. n. 1123/2024, notificata in data 18.04.2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202502570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva ordinato l'emissione della carta docente, l'accredito di euro 3.000,00 oltre interessi e il pagamento delle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere la carta docente e ad accreditarvi euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, oltre agli interessi, nonché a pagare le spese processuali liquidate in euro 1.030,00 oltre accessori. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione e ha chiesto l'esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, provvedendo al pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni decorrente dall'istanza della parte interessata. Il commissario svolge il munus in modo obbligatorio e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre applicato, sulla sorte capitale, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 552,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato, impartendo ordini all'amministrazione, nominando un commissario ad acta e disponendo, su richiesta, la penalità di mora.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione deve decorrere dalla notificazione del titolo; il suo inutile decorso costituisce presupposto per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola secondo cui il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di condanne pecuniarie non percepisce un compenso può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, quando il commissario appartiene all'amministrazione soccombente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Trova applicazione quale criterio per la condanna alle spese processuali nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'integrale adempimento entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attribuendogli un ulteriore termine per provvedere su istanza della parte interessata.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La regola dell'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'amministrazione soccombente, prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001 per i giudizi relativi alla legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne amministrative al pagamento di somme di denaro, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulla sorte capitale, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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