Sentenza n. 8237/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 21 febbraio 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente con titolo estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 21 febbraio 2025 una domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto che, nonostante il decorso del termine previsto per la conclusione del procedimento, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole anche l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso. Il ricorso ha censurato il silenzio serbato dall’amministrazione e ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna a concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine senza pronuncia dell’amministrazione. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini specifici dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e comunicarlo all’interessato, mentre il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. In caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi. Poiché non risultavano richieste di integrazione né un provvedimento conclusivo, il TAR ha accertato l’illegittimità dell’inerzia e ha ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento espresso, integra l’inerzia illegittima dell’amministrazione.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il procedimento di riconoscimento della qualifica professionale deve concludersi con un provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale termine per le integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio consente di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’ordine di adottare un provvedimento espresso.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento sono sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
- L’assenza di una richiesta di integrazione non consente all’amministrazione di mantenere indefinitamente pendente il procedimento di riconoscimento: decorso il termine applicabile, l’inerzia configura silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio contro il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel concludere il procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, amministrazione e commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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