Ordinanza n. 127/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) dell'ordinanza del Settore Tecnico del Comune di Santa Marina di Salina, n. 2 del 22.01.2026, a firma del Responsabile ad interim del IV Settore, notificata in data 22.01.2026, con la quale è stata accertata l’inottemperanza all’ordinanza di rimozione n. 13 del 30.10.2008 e dichiarata l’acquisizione dell’opera edilizia costituita da un terrazzo a servizio dell’attività di ristorazione in cui risulta installata una tenda retrattile per la copertura, e dell’area di sedime ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4 del d.p.r. 380/01 e s.m.i. 2) della relazione di accertamento tecnico dell’U.T.C. prot. n. 10928 del 13.11.2025, richiamato nell’ordinanza n. 2/2026, sopra meglio descritta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di accertamento dell'inottemperanza a un'ordinanza di rimozione e di acquisizione dell'opera edilizia e dell'area di sedime
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari e gestore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza del Settore Tecnico del Comune con cui è stata accertata l'inottemperanza a una precedente ordinanza di rimozione del 2008 ed è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001, l'acquisizione dell'opera edilizia costituita da un terrazzo al servizio di un'attività di ristorazione, sul quale era installata una tenda retrattile, nonché dell'area di sedime. È stata altresì impugnata la relazione di accertamento tecnico richiamata nell'ordinanza. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza comunale n. 2 del 22 gennaio 2026 sino alla definizione del giudizio di merito. La misura è stata disposta in ragione del bilanciamento degli interessi contrapposti: il Collegio ha ritenuto che la sospensione non arrecasse un particolare pregiudizio all'Amministrazione, anche considerata la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Non risultano esplicitate una distinta valutazione del fumus boni iuris né le ragioni di fondatezza dei motivi di ricorso. Le spese della fase cautelare sono state dichiarate irripetibili, in ragione dell'opinabilità della questione controversa. La decisione di merito è stata fissata per la pubblica udienza del 10 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. 380/2001
costituita da un terrazzo a servizio dell’attività di ristorazione in cui risulta installata una tenda retrattile per la copertura
La norma è richiamata quale base giuridica dell'accertamento dell'inottemperanza all'ordinanza di rimozione e della conseguente acquisizione dell'opera edilizia e dell'area di sedime; l'ordinanza cautelare non ne precisa ulteriormente l'interpretazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l'esecuzione dell'atto arrechi al ricorrente un pregiudizio non giustificato rispetto al limitato pregiudizio per l'amministrazione derivante dalla sospensione fino alla rapida definizione del merito.
- La sollecita fissazione dell'udienza di merito può concorrere a rendere proporzionata la sospensione cautelare, limitandone temporalmente gli effetti.
- In presenza di una questione controversa ritenuta opinabile, le spese della fase cautelare possono essere dichiarate irripetibili e restare a carico della parte che le ha anticipate.
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