Provvedimento AGCM C12476C n. 30467 del 24/01/2023
MARBLES/IRIDEOS - STACK EMEA OMESSA RISPOSTA A RFI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento non riguarda la valutazione di merito della concentrazione C12476 Marbles/Irideos, ma la condotta di Stack EMEA – Italy S.r.l. che, destinataria di una richiesta di informazioni dell’AGCM nell’ambito di tale istruttoria, non ha risposto entro il termine assegnato. L’Autorità accerta l’omissione colposa, rileva che la risposta è intervenuta solo dopo la decisione finale sull’operazione e irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro ai sensi degli artt. 16-bis, comma 2, e 14, comma 5, L. 287/1990.
Stack EMEA – Italy S.r.l. (nell’ambito di C12476 Marbles/Irideos): omessa risposta a richiesta di informazioni ex art. 16-bis L. 287/1990; sanzione di 3.000 euro
Stack EMEA – Italy S.r.l. / C12476 Marbles-Irideos: omessa risposta a richiesta di informazioni e sanzione
Il provvedimento riguarda non la concentrazione in sé, ma l’omessa risposta di Stack EMEA – Italy S.r.l. a una richiesta di informazioni dell’AGCM formulata nell’ambito della valutazione dell’operazione C12476 Marbles/Irideos. L’Autorità applica gli artt. 16-bis, comma 2, e 14, comma 5, della legge n. 287/1990 e conclude per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro.
La parte e il contesto economico
Stack EMEA – Italy S.r.l., già denominata Supernap Italia S.p.A., fa parte del gruppo internazionale Stack Infrastructure, attivo in soluzioni di data center e connettività. Il provvedimento richiama i dati di bilancio per evidenziare una società in fase di investimento e sviluppo: nel 2021 il fatturato è stato pari a 29.406.763 euro, il margine operativo lordo a 12 milioni di euro, la perdita d’esercizio a 4,8 milioni di euro e il patrimonio netto a 19,1 milioni di euro. L’AGCM valorizza anche la crescita dei ricavi caratteristici e la conclusione di contratti pluriennali con controparti rilevanti.
I fatti: richiesta di informazioni e omissione
Nel quadro della concentrazione C12476 Marbles/Irideos, l’AGCM ha inviato a Stack EMEA Italy, il 20 settembre 2022, una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 16-bis L. 287/1990, con termine al 3 ottobre 2022; il 4 ottobre 2022 è seguito un sollecito con termine all’8 ottobre 2022. Entrambi gli atti risultano regolarmente recapitati alla PEC corrispondente al domicilio digitale della società. Nonostante ciò, alla scadenza dei termini e fino alla notifica dell’avvio del procedimento sanzionatorio (8 novembre 2022) non era pervenuto alcun riscontro. La risposta è stata trasmessa soltanto il 1° dicembre 2022, insieme a una memoria difensiva.
Le difese della società
Stack EMEA Italy ha spiegato che, a seguito della variazione della denominazione, aveva attivato due indirizzi PEC e che i presidi di controllo delle comunicazioni non erano uniformi; per l’indirizzo PEC del domicilio digitale non era stato previsto un adeguato presidio. La società ha dichiarato di voler cooperare con l’Autorità e ha chiesto l’archiviazione senza sanzione, oppure, in subordine, una forte mitigazione per assenza di intento ostativo, ravvedimento e tenuità del fatto.
La valutazione dell’Autorità
L’AGCM ricorda che l’art. 16-bis, introdotto dalla L. 118/2022, consente di richiedere informazioni utili in qualsiasi momento ai fini dei poteri in materia di concentrazioni, anche prima dell’eventuale apertura dell’istruttoria ex art. 16, comma 4, L. 287/1990. La richiesta era dunque legittima e funzionale a valutare se sussistessero i presupposti per l’apertura dell’istruttoria sulla concentrazione. L’Autorità osserva inoltre che il termine assegnato era congruo e che il mancato riscontro non è giustificato dall’organizzazione interna della posta certificata: la condotta è quindi qualificata come omissione colposa.
Quantificazione della sanzione
Nella determinazione della sanzione, l’AGCM applica i criteri dell’art. 11 L. 689/1981, richiamati dall’art. 31 L. 287/1990. Rilevano la gravità dell’omissione, il fatto che la risposta sia sopravvenuta solo dopo la decisione sull’operazione e la collaborazione successiva della società. Tenuto conto del fatturato 2021, la sanzione è fissata in 3.000 euro, a fronte di un massimo teorico di 294.068 euro pari all’1% del fatturato.
Esito
L’Autorità delibera che la mancata risposta nei termini costituisce violazione dell’art. 16-bis L. 287/1990 e dell’art. 14, comma 5, L. 287/1990 e irroga a Stack EMEA – Italy S.r.l. la sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, da versare entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
Punti principali
Contesto e parte interessata
Stack EMEA – Italy S.r.l., già Supernap Italia S.p.A., appartiene al gruppo internazionale Stack Infrastructure, attivo in soluzioni di data center e connettività. Il provvedimento ne descrive la situazione economico-finanziaria, evidenziando per il 2021 un fatturato di 29,4 milioni di euro e una fase di investimento con crescita dei ricavi e del margine operativo.
Richiesta di informazioni e mancata risposta
Nell’ambito della concentrazione C12476 Marbles/Irideos, l’AGCM ha inviato a Stack EMEA Italy una richiesta di informazioni il 20 settembre 2022, fissando il termine del 3 ottobre 2022, e poi un sollecito il 4 ottobre 2022, con nuovo termine all’8 ottobre 2022. La società non ha risposto entro tali termini, né al momento dell’avvio del procedimento sanzionatorio, rispondendo solo il 1° dicembre 2022 con memoria difensiva e allegando le informazioni richieste.
Valutazione giuridica della violazione
L’Autorità qualifica la condotta come violazione dell’art. 16-bis L. 287/1990, introdotto dalla L. 118/2022, che consente di richiedere informazioni utili in qualunque momento ai fini dell’esercizio dei poteri in materia di concentrazioni. Richiama inoltre l’art. 14, comma 5, L. 287/1990, che prevede sanzioni fino all’1% del fatturato per chi non fornisce le informazioni entro il termine stabilito. Le ragioni addotte dalla società, legate alla gestione interna della PEC, non sono ritenute giustificazione valida; la condotta è qualificata come omissiva e colposa.
Determinazione della sanzione
Ai fini della quantificazione, l’AGCM considera la gravità dell’omissione, l’assenza di effetti riparatori della risposta tardiva, la collaborazione successiva e le condizioni economiche della società. Tenuto conto del fatturato 2021 pari a 29.406.763 euro, la sanzione è determinata in 3.000 euro, pari a circa lo 0,01% del fatturato, ben al di sotto del massimo teorico di 294.068 euro (1%).
Esito del procedimento
L’Autorità delibera che l’omessa risposta entro il termine alla richiesta di informazioni costituisce violazione degli artt. 16-bis e 14, comma 5, L. 287/1990 e irroga a Stack EMEA – Italy S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 euro, da pagarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
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