Provvedimento AGCM C12476B n. 30466 del 24/01/2023
MARBLES/IRIDEOS - AGSM AIM OMESSA RISPOSTA A RFI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento non riguarda la valutazione sostanziale dell’operazione di concentrazione C12476 Marbles/Irideos, già definita con decisione finale di non avviare l’istruttoria, ma la condotta di AGSM AIM S.p.A. in relazione a una richiesta di informazioni dell’AGCM emessa ai fini di tale valutazione. L’Autorità accerta che la società non ha risposto entro il termine assegnato, nemmeno dopo il sollecito, e che la risposta è pervenuta solo successivamente all’avvio del procedimento sanzionatorio. Ritenuta la condotta omissiva di natura colposa e priva di giustificato motivo, l’AGCM irroga una sanzione pecuniaria di 30.000 euro ai sensi degli artt. 16-bis e 14, comma 5, l. 287/1990.
AGSM AIM S.p.A. – omessa risposta a richiesta di informazioni nell’ambito di C12476 Marbles/Irideos: sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 euro
AGSM AIM – omessa risposta a richiesta di informazioni in C12476 Marbles/Irideos
Il provvedimento riguarda non l’operazione di concentrazione in sé, ma la violazione degli obblighi informativi connessi alla sua valutazione. Nell’ambito del fascicolo C12476 – Marbles/Irideos, l’AGCM ha contestato ad AGSM AIM S.p.A. l’omessa risposta tempestiva a una richiesta di informazioni ex art. 16-bis l. 287/1990 e ha poi irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 euro.
La parte e il contesto societario
AGSM AIM S.p.A. è una società a controllo pubblico, partecipata dai Comuni di Verona e Vicenza, nata dalla fusione per incorporazione di AIM Vicenza in AGSM Verona con effetti dal 1° gennaio 2021. Il gruppo opera in più settori, principalmente energia elettrica, gas, teleriscaldamento, rifiuti e telecomunicazioni. Tra le controllate richiamate figura AGSM AIM Smart Solutions S.r.l., attiva in servizi ad alto contenuto tecnologico e nella business unit "Smart".
I fatti: richiesta di informazioni, sollecito e risposta tardiva
Nel corso della valutazione dell’operazione C12476 – Marbles/Irideos, l’Autorità ha inviato ad AGSM AIM, il 20 settembre 2022, una richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 16-bis l. 287/1990, con termine al 3 ottobre 2022 e avvertimento circa le possibili sanzioni di cui all’art. 14, comma 5. Poiché non risultava pervenuta alcuna risposta, l’AGCM ha inviato un sollecito il 4 ottobre 2022, fissando un nuovo termine all’8 ottobre 2022. Anche dopo il sollecito non è pervenuto alcun riscontro, neppure alla data di avvio del procedimento sanzionatorio (8 novembre 2022). La risposta è stata trasmessa soltanto il 16 novembre 2022, con giustificazione legata alla necessità di istruire la risposta presso le direzioni competenti e alla concomitanza di altre attività urgenti.
Le difese della società
AGSM AIM ha sostenuto di aver comunque risposto, seppure con tempi differiti, e ha affermato che la richiesta e il sollecito erano stati presi in carico e gestiti. Ha inoltre sostenuto che il termine assegnato non fosse perentorio e che le sanzioni fossero ipotizzabili solo in caso di mancata risposta assoluta o di informazioni non veritiere. La società ha chiesto l’archiviazione del procedimento.
Quadro normativo richiamato
L’AGCM richiama l’art. 16-bis l. 287/1990, introdotto dalla l. 118/2022 ed entrato in vigore il 27 agosto 2022, che attribuisce all’Autorità il potere di richiedere in qualunque momento informazioni e documenti utili ai fini dell’esercizio dei poteri in materia di concentrazioni, anche prima dell’eventuale apertura dell’istruttoria ex art. 16, comma 4. Il comma 2 dello stesso articolo prevede sanzioni se i destinatari rifiutano, omettono o forniscono informazioni/documenti non veritieri senza giustificato motivo, e rinvia all’art. 14, comma 5, per la misura della sanzione. Quest’ultimo consente una sanzione fino all’1% del fatturato mondiale in caso di risposta inesatta, incompleta, fuorviante o di mancata risposta entro il termine stabilito.
Valutazione dell’Autorità sull’illecito
Secondo l’AGCM, sia la richiesta del 20 settembre 2022 sia il sollecito del 4 ottobre 2022 indicavano un termine congruo per rispondere e contenevano il richiamo alle conseguenze sanzionatorie. La società era dunque pienamente consapevole dell’obbligo di risposta. L’Autorità rileva che AGSM AIM non ha fornito alcun riscontro entro il termine iniziale né entro quello prorogato, e che la risposta tardiva non ha inciso sull’attività di valutazione dell’operazione, essendo intervenuta dopo la predisposizione dello schema di provvedimento. La condotta viene qualificata come omissiva e colposa, priva di giustificato motivo.
Determinazione della sanzione
Nel determinare l’importo, l’AGCM applica i criteri dell’art. 11 l. 689/1981, richiamato dall’art. 31 l. 287/1990: gravità della violazione, opere svolte per attenuarne le conseguenze, personalità dell’agente e condizioni economiche. La mancata risposta è considerata grave perché ostacola un potere istruttorio essenziale dell’Autorità, ma la gravità è attenuata dalla mera negligenza e dal fatto che la risposta, seppur tardiva, è stata infine inviata. Non emergono ulteriori elementi rilevanti nella condotta della società. Sulla base del fatturato 2021 di AGSM AIM (301,6 milioni di euro), la sanzione massima teorica sarebbe stata pari a 3.016.176 euro; l’Autorità ritiene proporzionata una sanzione di 30.000 euro.
Esito
L’AGCM accerta la violazione dell’art. 16-bis l. 287/1990 e dell’art. 14, comma 5, l. 287/1990 per omessa risposta nel termine alla richiesta di informazioni e irroga ad AGSM AIM S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 euro, da pagarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
Punti principali
Parte coinvolta e contesto societario
AGSM AIM S.p.A. è il soggetto destinatario del procedimento sanzionatorio. È una società nata dalla fusione per incorporazione di AIM Vicenza in AGSM Verona, controllata dai Comuni di Verona e Vicenza, e opera in più settori, tra cui energia elettrica, gas, teleriscaldamento, rifiuti e telecomunicazioni.
Richiesta di informazioni e mancata risposta
Nell’ambito della valutazione dell’operazione C12476 Marbles/Irideos, l’AGCM ha inviato il 20 settembre 2022 una richiesta di informazioni ad AGSM AIM, con termine al 3 ottobre 2022, seguita da un sollecito il 4 ottobre 2022 con nuovo termine all’8 ottobre 2022. La società non ha risposto nei termini, né prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio dell’8 novembre 2022; la risposta è stata trasmessa solo il 16 novembre 2022.
Valutazione giuridica dell’illecito
L’Autorità richiama l’art. 16-bis, commi 1 e 2, l. 287/1990, introdotto dalla l. 118/2022, che consente richieste di informazioni in materia di concentrazioni e prevede sanzioni in caso di rifiuto o omissione senza giustificato motivo, nonché l’art. 14, comma 5, l. 287/1990, che consente sanzioni fino all’1% del fatturato mondiale in caso di mancata risposta entro il termine stabilito. L’AGCM ritiene che il termine fosse congruo e che la società fosse stata adeguatamente informata del rischio sanzionatorio.
Determinazione della sanzione
Ai fini quantificatori, l’AGCM considera la gravità dell’omissione, la sua imputabilità a negligenza, l’assenza di effetti attenuanti derivanti dalla risposta tardiva e la situazione economica della società. Sulla base del fatturato 2021 di AGSM AIM, pari a 301,6 milioni di euro, la sanzione massima astrattamente irrogabile sarebbe stata pari a 3.016.176 euro; l’Autorità ritiene proporzionata una sanzione di 30.000 euro, pari a circa lo 0,01% del fatturato.
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