Sentenza n. 2786/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibere del Conservatorio che hanno sospeso e disposto l’avvio dell’annullamento della procedura concorsuale per un posto a tempo indeterminato di docente di violoncello, nonché delibera e decreti che hanno avviato e disposto l’annullamento di tutti gli atti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (conservatorio e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al concorso bandito nel giugno 2025 per un posto di docente di prima fascia nel settore AFAM007 Violoncello e, dopo le prove, era stata collocata seconda in graduatoria, prima degli idonei. Il Conservatorio aveva inizialmente bandito la selezione applicando il D.M. n. 180/2023; su sollecitazione del Ministero, che riteneva applicabile il nuovo regolamento di cui al D.P.R. n. 83/2024, il Conservatorio aveva sospeso la procedura e poi annullato gli atti concorsuali. Con il ricorso introduttivo la candidata ha dedotto: violazione delle preleggi, del D.M. n. 180/2023, del D.P.R. n. 83/2024 e degli artt. 21-octies e 21-nonies l. n. 241/1990, sostenendo che il nuovo regolamento si applicasse solo dall’anno accademico 2025/2026 e che mancassero motivazione e interesse pubblico per l’autotutela; contraddittorietà rispetto alle circolari ministeriali e lesione del legittimo affidamento e del buon andamento; difetto di motivazione ed eccesso di potere, contestando che il Ministero avesse un potere di ingerenza nelle procedure di reclutamento delle istituzioni AFAM. Con motivi aggiunti ha impugnato la delibera di annullamento degli atti preparatori e i decreti di avvio e conclusione dell’annullamento, riproponendo le censure e aggiungendo che il D.M. n. 128/2025, di rango inferiore, non potesse anticipare l’applicazione del D.P.R. n. 83/2024; che la selezione gravasse su facoltà assunzionali di anni precedenti; e che il rapporto di parentela tra la vincitrice e il direttore non potesse costituire ragione di interesse pubblico perché il divieto specifico del D.P.R. n. 83/2024 non sarebbe stato applicabile. Il Ministero aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per natura endoprocedimentale degli atti e difetto di legittimazione, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva; per i motivi aggiunti aveva contestato l’impugnabilità di alcuni atti endoprocedimentali e dedotto l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione della candidata: avendo partecipato e superato la procedura, era titolare di una posizione qualificata e differenziata. Ha però dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, perché le delibere impugnate si limitavano a sospendere la procedura e a impartire indicazioni agli organi interni, senza lesività esterna immediata; la lesione è derivata dai successivi atti di annullamento, impugnati con motivi aggiunti. I motivi aggiunti sono stati respinti nel merito. Il TAR ha interpretato l’art. 17, comma 8, D.P.R. n. 83/2024 in combinato disposto con l’art. 4, comma 4, dello stesso decreto e con l’art. 5 D.M. n. 128/2025: le nuove regole si applicavano già alle procedure per assunzioni destinate all’anno accademico 2025/2026, da bandire entro giugno e concludere entro ottobre 2025, anche se avviate nei mesi precedenti l’inizio dell’anno accademico. La procedura bandita nel giugno 2025 per il servizio dal 2025/2026 doveva quindi rispettare il D.P.R. n. 83/2024, e non il D.M. n. 180/2023; l’origine temporale delle facoltà assunzionali non modificava la disciplina organizzativa applicabile. Ha inoltre ritenuto adeguatamente esplicitate le ragioni di interesse pubblico dell’annullamento: ripristino della legalità e accesso alla selezione dei candidati in possesso dei requisiti più stringenti previsti dal nuovo regolamento. Anche il rapporto di parentela tra la vincitrice e il direttore è stato ritenuto elemento idoneo a corroborare l’interesse pubblico, in considerazione della par condicio, e comunque non decisivo a fronte della natura plurimotivata dell’annullamento. Le censure di contraddittorietà rispetto alle circolari sono state respinte: le circolari non possono derogare alle norme e, secondo il TAR, erano coerenti con l’applicazione delle nuove regole alle fasi prodromiche delle assunzioni 2025/2026. Escluso anche un affidamento tutelabile, poiché il bando conteneva una clausola che riservava al Conservatorio la possibilità di revoca o modifica per sopravvenuti provvedimenti ostativi o ragioni di interesse pubblico; inoltre la ricorrente non era risultata vincitrice. È stata infine respinta la censura sul ruolo del Ministero: l’annullamento era stato autonomamente disposto dal Conservatorio sulla base dell’illegittimità degli atti. Spese integralmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 17, comma 8, d.P.R. n. 83/2024
Il Collegio ritiene tale prospettazione infondata, atteso che il citato art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 va letto in combinato disposto, per un verso, con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, secondo cui “Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre” e, per altro verso, con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025.
La decorrenza dall’anno accademico 2025/2026 va coordinata con la disciplina che impone di bandire le procedure entro giugno dell’anno accademico precedente e di concluderle entro ottobre; di conseguenza, le nuove regole si applicano anche alle procedure bandite nel 2025 per assunzioni destinate all’anno accademico 2025/2026.
art. 4, comma 4, d.P.R. n. 83/2024
Il Collegio ritiene tale prospettazione infondata, atteso che il citato art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 va letto in combinato disposto, per un verso, con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, secondo cui “Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre” e, per altro verso, con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025.
La scansione temporale prevista dall’art. 4, comma 4, coordina l’applicazione delle nuove regole con l’anno accademico di riferimento: per le assunzioni destinate al 2025/2026, la procedura deve essere svolta entro ottobre 2025 secondo la nuova disciplina.
art. 5 d.m. n. 128/2025
Il Collegio ritiene tale prospettazione infondata, atteso che il citato art. 17, comma 8, del D.P.R. n. 83/2024 va letto in combinato disposto, per un verso, con l’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, secondo cui “Le procedure di reclutamento di cui agli articoli 6 e 8 sono bandite dalle istituzioni entro il mese di giugno dell’anno accademico precedente a quello di riferimento e si concludono entro il mese di ottobre” e, per altro verso, con l’art. 5 del D.M. n. 128/2025.
Il decreto ministeriale attuativo conferma il raccordo temporale: gli effetti della disciplina del D.P.R. n. 83/2024, compresa la programmazione del personale per il 2025/2026, operano anche nelle procedure avviate durante l’anno accademico 2024/2025.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
In conclusione la censura deve essere rigettata atteso che, rilevata la sussistenza di un vizio di legittimità dell’atto annullato, afferente alla circostanza di aver bandito un concorso sulla scorta di una normativa non più in vigore, sono state declinate le ragioni di interesse pubblico a supporto del provvedimento di annullamento in autotutela afferenti, in somma sintesi, alla necessità di consentire agli aventi diritto in possesso dei più stringenti requisiti di partecipazione alla selezione contemplati dal DPR n. 83/2024 (possesso di almeno tre anni accademici di insegnamento negli ultimi otto nelle istituzioni AFAM statali, o il valido inserimento nelle graduatorie nazionali) di partecipare alla procedura concorsuale oggetto di annullamento, senza concorrere con candidati privi di tali requisiti.
L’annullamento in autotutela è sorretto, nel caso concreto, dall’accertata illegittimità del bando e da ragioni di interesse pubblico esplicitate: ripristinare la legalità e consentire la partecipazione secondo i requisiti più stringenti della disciplina applicabile.
Massime di principio
- La regola che esclude l’impugnazione autonoma degli atti endoprocedimentali ammette eccezioni soltanto quando l’atto vincolato conformi nettamente la determinazione conclusiva oppure quando l’atto interlocutorio determini un arresto procedimentale; altrimenti, la lesione è imputabile al provvedimento conclusivo.
- La decorrenza di una nuova disciplina di reclutamento dall’anno accademico di riferimento va interpretata insieme alle disposizioni che anticipano il bando e la conclusione della procedura: le procedure per assunzioni destinate al nuovo anno accademico possono essere assoggettate alle nuove regole anche se avviate nell’anno accademico precedente.
- L’origine temporale delle risorse o facoltà assunzionali non determina, di per sé, la disciplina organizzativa applicabile alla procedura di reclutamento; rileva l’anno accademico cui è destinata l’assunzione.
- L’annullamento in autotutela di una procedura concorsuale può essere sorretto dall’esigenza di ripristinare la legalità e di assicurare l’accesso alla selezione secondo i requisiti stabiliti dalla disciplina vigente; elementi rilevanti per la par condicio possono concorrere a fondare l’interesse pubblico.
- Non è tutelabile l’affidamento del partecipante quando il bando abbia espressamente riservato all’amministrazione la possibilità di revocare o modificare la procedura per sopravvenuti provvedimenti ostativi o ragioni di interesse pubblico.
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