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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23272/2024 del 10/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che confermava la custodia in carcere. Il ricorrente, tramite difensore, deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che il provvedimento non avrebbe adeguatamente valutato le esigenze cautelari e che la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico si era dimostrata nella pratica idonea a garantire le esigenze cautelari (assenza di violazioni alle prescrizioni durante un precedente regime di arresti domiciliari per fatto analogo). Inoltre si censurava la mancata considerazione della concreta assenza di periculum libertatis.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il controllo di legittimità in tema di misure cautelari è limitato alla verifica di vizi specifici della motivazione (manifestità illogicità o violazione di norme) e non consente una rivalutazione dei fatti o delle prove. Il Collegio ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, incapace di confrontarsi con le argomentazioni del Tribunale che avevano motivato l'inadeguatezza degli arresti domiciliari (gravità e professionalità della condotta, ripetizione dei reati a distanza di poche settimane, uso di mezzi predisposti, concorso con soggetti non identificati e possibilità che le condotte predatorie siano organizzate anche dal domicilio). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Disposizioni per gli adempimenti di competenza della cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Regola il motivo di cassazione per vizio di motivazione; la Corte ricorda che tale rimedio consente la verifica solo di vizi specifici della motivazione (manifestità illogicità o violazione di legge) e non una rivalutazione del merito probatorio.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferito ai gravi indizi di colpevolezza: la Corte sottolinea che l'assenza di gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se si traduce in una violazione di norme o in manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Riguarda le esigenze cautelari; la Corte precisa che l'apprezzamento di tali esigenze è riservato al giudice di merito salvo vizi motivazionali rilevabili in sede di legittimità.

  • art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Norma che pone limiti all'applicazione degli arresti domiciliari in presenza di prognosi di condanna superiore a tre anni; la sentenza segnala che quella norma aveva inciso in una precedente decisione del giudice di Modena e che i giudici della cautela nel presente procedimento hanno valutato diversamente la prognosi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di pronunciare condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla multa in favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicato per fissare in euro 3.000 l'ammenda equitativa.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alla comunicazione della decisione; la sentenza dispone gli adempimenti di competenza della cancelleria in base a tale disposizione.

Massime di principio

  • In cassazione il vizio di motivazione è sindacabile solo se consiste in manifesta illogicità o in violazione di norme: non è consentita una rivalutazione dei fatti o delle prove già esaminati dal giudice di merito.
  • I motivi generici o che si limitano a riproporre argomentazioni già esaminate e rigettate dal giudice del gravame sono inammissibili.
  • Per contestare la misura cautelare con successo in Cassazione è necessario indicare specifici profili di illegittimità della motivazione (ad es. contraddizioni manifeste, assenza totale di argomentazioni su elementi decisivi, violazione di norme procedurali), non la sola preferenza per una diversa valutazione del rischio.
  • La prova di una precedente positiva osservanza degli arresti domiciliari può essere rilevante, ma non è automaticamente determinante: la valutazione del giudice di merito può ritenere prevalenti altri elementi (gravità, modalità professionali, recidiva, complicità non identificate, possibilità di organizzare reati anche dal domicilio).
  • Se si impugna una misura cautelare occorre confrontarsi specificamente e punto per punto con le ragioni del giudice di merito; accuse generiche sulla insufficienza della motivazione sono destinate all'inammissibilità.
  • Le censure in cassazione devono mostrare collegamenti logici tra quanto contestato e le argomentazioni del provvedimento impugnato: la mancata correlazione rende il ricorso inefficace.

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