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Sentenza

Sentenza n. 268/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato domestico, motivata dalla ritenuta insufficiente capacità reddituale del datore di lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento per violazione della disciplina prevista dal D.P.C.M. 27 settembre 2023 e dalla circolare interministeriale 27 ottobre 2023. Secondo il ricorrente, una volta superati i precedenti motivi ostativi relativi alla residenza del datore di lavoro e a una precedente domanda di emersione, l’unica ragione del diniego era divenuta l’insufficienza reddituale. L’Amministrazione avrebbe tuttavia omesso di considerare il reddito complessivo del ricorrente e quello del fratello, che, secondo la disciplina richiamata, può concorrere alla formazione del requisito reddituale anche se non convivente. Il ricorrente ha inoltre contestato il criterio di calcolo del reddito e ha prodotto documentazione relativa alla propria asseverazione reddituale e al reddito del fratello. L’Amministrazione ha sostenuto di avere valutato le osservazioni procedimentali e ha richiamato i pareri negativi della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui il reddito imponibile del fratello, anche sommato a quello del ricorrente, non avrebbe raggiunto la soglia minima. Il giudice ha esaminato la censura sotto il profilo del difetto di istruttoria, rilevando che non risultava indicato e documentato in modo puntuale l’ammontare complessivo dei redditi di entrambi i soggetti.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che la capacità reddituale costituiva, in definitiva, l’unico motivo ostativo, ma che l’Amministrazione non aveva svolto un’istruttoria completa ed esaustiva sui relativi presupposti. In particolare, le comunicazioni procedimentali e il provvedimento finale non indicavano in modo puntuale il reddito complessivo del ricorrente e quello del fratello, né chiarivano adeguatamente i dati posti a fondamento del giudizio negativo. Il mero rinvio al parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro non è stato ritenuto sufficiente, poiché tale parere riportava soltanto l’importo del reddito del fratello e risultava affetto dalla medesima carenza istruttoria. Il provvedimento impugnato è stato quindi annullato per difetto di istruttoria, con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione. Le spese di lite sono state compensate, con restituzione del contributo unificato al ricorrente.

Norme richiamate

  • D.P.C.M. 27 settembre 2023

    Disciplina richiamata per i requisiti relativi al nulla osta per lavoro subordinato domestico, incluso il requisito della capacità reddituale del datore di lavoro.

  • Circolare interministeriale 27 ottobre 2023

    il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi

    Secondo la prospettazione esaminata dal giudice, consente di considerare, per il lavoro domestico, anche il reddito dei parenti entro il secondo grado non conviventi nella verifica della capacità reddituale del datore di lavoro.

  • Art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base normativa per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • Art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il diniego o la revoca di un nulla osta per lavoro domestico si fonda sull’insufficienza della capacità reddituale del datore di lavoro, l’Amministrazione deve indicare e verificare puntualmente tutti i redditi rilevanti, compresi quelli dei familiari eventualmente computabili secondo la disciplina applicabile.
  • Il richiamo per relationem a un parere di un organo tecnico o consultivo non supplisce al difetto di istruttoria se il parere non espone in modo completo i dati reddituali considerati e il procedimento logico seguito per concludere che non è raggiunta la soglia minima.
  • La partecipazione procedimentale è effettiva soltanto se l’Amministrazione esamina in modo concreto la documentazione e le osservazioni prodotte dall’interessato; il provvedimento finale deve rendere verificabile il modo in cui tali elementi sono stati valutati.
  • L’annullamento di un provvedimento per difetto di istruttoria sulla capacità reddituale non determina automaticamente il rilascio del titolo, ma impone all’Amministrazione una nuova valutazione, salva la riedizione del potere nel rispetto degli accertamenti istruttori necessari.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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