Ordinanza n. 11587/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 11 giugno 2024 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno
Esito
La controversia
La ricorrente aveva agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda dell’11 giugno 2024 volta al riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Il ricorso era stato già accolto dalla Sezione con sentenza n. 2104 del 3 febbraio 2026, che aveva ordinato all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e aveva nominato un Commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia. Successivamente, con istanza depositata il 9 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare sia al ricorso sia alla domanda di riconoscimento del titolo estero, rappresentando l’intenzione di iscriversi ai percorsi formativi attivati dall’INDIRE, la cui iscrizione sarebbe subordinata alla rinuncia alla domanda di riconoscimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l’istanza presentata dopo la sentenza di accoglimento non potesse essere qualificata come una rinuncia al ricorso in senso processuale, poiché il giudizio era già stato definito, ma come rinuncia agli effetti favorevoli della sentenza. Tale rinuncia costituisce una facoltà rimessa alla libera scelta della parte vittoriosa e non richiede alcuna intermediazione o statuizione giudiziale. Di conseguenza, il Collegio ha dichiarato il non luogo a provvedere, non essendo necessaria l’adozione di una nuova decisione giurisdizionale sulla domanda originaria.
Massime di principio
- Quando la parte vittoriosa dichiara, dopo la definizione del giudizio, di rinunciare agli effetti favorevoli della sentenza, tale dichiarazione costituisce esercizio di una facoltà liberamente rimessa alla parte e non richiede una specifica intermediazione o ratifica giudiziale.
- La rinuncia agli effetti favorevoli di una sentenza già pronunciata non determina una nuova decisione sul merito della domanda originaria; il giudice deve dichiarare il non luogo a provvedere quando non residui una statuizione giurisdizionale da adottare.
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