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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16228/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno 2012, con recupero di Iva e addizionali indicate ma non versate. Il contribuente aveva ottenuto la rateazione del debito, ma, non avendo pagato tempestivamente una rata, era decaduto dal beneficio; per questo l’Agenzia aveva emesso la cartella, qualificata dall’ufficio come atto meramente esattivo e non impositivo. Il contribuente aveva chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ma la domanda era stata respinta e il diniego confermato dai giudici tributari. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che la cartella ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 fosse comunque il primo atto con cui la pretesa fiscale era stata portata a sua conoscenza e avesse quindi natura di atto impositivo, suscettibile di condono.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il contribuente non contestava efficacemente l’affermazione della CTR secondo cui la cartella non era il primo atto di conoscenza della pretesa fiscale, avendo egli già chiesto e ottenuto la rateazione del debito. La Cassazione ha inoltre precisato che il principio di Cass. SU n. 18298/2021 sulla definibilità delle cartelle da controllo automatizzato vale solo quando la cartella sia il primo e unico atto comunicato al contribuente, ipotesi non ricorrente nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, oltre a ciò, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione e della conseguente iscrizione a ruolo; nel caso concreto la cartella emessa dopo la decadenza dalla rateazione è considerata atto meramente esattivo.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato unitamente all’art. 36-bis come norma del controllo automatizzato IVA.

  • art. 6 d.l. n. 119 del 2018

    La definizione agevolata è ritenuta applicabile solo alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi o, secondo il precedente delle Sezioni Unite citato, alle cartelle da controllo automatizzato quando esse siano il primo e unico atto di conoscenza della pretesa fiscale; non è applicabile a cartelle meramente esattive conseguenti alla decadenza dal beneficio della rateazione.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per affermare che la cartella, quando sia primo e unico atto, è impugnabile anche nel merito della pretesa; tale estensione non opera nel caso esaminato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto come violazione e falsa applicazione di legge.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    È richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie non è ammissibile quando l’atto impugnato abbia natura meramente esattiva e non costituisca il primo atto con cui la pretesa fiscale viene portata a conoscenza del contribuente.
  • La cartella di pagamento emessa a seguito della decadenza dal beneficio della rateazione di un debito già conosciuto e già oggetto di pagamento dilazionato non è assimilabile a un atto impositivo suscettibile di condono.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la mera riproposizione di un principio astratto, senza spiegare perché non sia corretta la motivazione del giudice di merito, rende il motivo inammissibile.
  • Il principio secondo cui la cartella da controllo automatizzato può essere definita agevolmente vale solo se essa sia il primo e unico atto comunicato al contribuente; se il contribuente conosceva già la pretesa tributaria, tale principio non si applica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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