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Sentenza

Sentenza del 25/03/2015 n. 2853 - Comm. Trib. Prov. Milano

ESTEROVESTIZIONE - PRESUPPOSTI - FISCALITÀ PRIVILEGIATA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione di esterovestizione non può essere accolta sulla base del solo trasferimento o insediamento della società in Francia, poiché manca il requisito della localizzazione in un Paese con trattamento fiscale più vantaggioso. Il testo non indica ulteriori dettagli sul procedimento, sulle parti o sul dispositivo formale della sentenza.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda l'esterovestizione, ossia la fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società allo scopo di sottrarsi al più gravoso regime fiscale nazionale. Secondo il testo, l'esterovestizione richiede sia un presupposto soggettivo, consistente nella volontà di eludere la fiscalità italiana, sia un presupposto oggettivo, consistente nella localizzazione in uno Stato con fiscalità più favorevole rispetto all'Italia. Poiché la società era stabilita in Francia, non ricorreva il presupposto oggettivo, non essendo la Francia considerata, con riferimento all'imposta sul reddito delle società, un Paese a fiscalità privilegiata rispetto all'Italia.

Massime di principio

  • Per configurare l'esterovestizione non è sufficiente che una società abbia sede formale all'estero: occorre dimostrare che la sede estera sia fittizia e che l'operazione sia finalizzata a sottrarsi alla fiscalità italiana.
  • Devono ricorrere congiuntamente un elemento soggettivo, cioè l'intento di ottenere un vantaggio fiscale indebito, e un elemento oggettivo, cioè la localizzazione in uno Stato con fiscalità effettivamente più favorevole rispetto all'Italia.
  • La presenza della società in uno Stato estero non comporta automaticamente esterovestizione. È necessario valutare il Paese di insediamento, l'effettivo livello di imposizione e la sostanza economica dell'organizzazione estera.
  • Quando lo Stato estero non presenta, per l'imposta sul reddito delle società, un regime fiscalmente più vantaggioso rispetto all'Italia, viene meno uno dei presupposti essenziali dell'esterovestizione, salvo la prova di ulteriori condotte elusive o fraudolente.

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