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Sentenza

Sentenza n. 810/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - dei provvedimenti dell’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Sede di Milano del 22 febbraio 2022, n. 490090637347, di reiezione delle domande di concessione dell’integrazione salariale (C.I.G.) presentate in data 4 novembre 2021 prot. n. INPS.4900.04/11/2021.1663560 (n. 1 apprendista) e INPS.4900.04/11/2021.1663553 (n. 10 lavoratori qualificati) per il periodo dal 18 ottobre 2021 al 26 dicembre 2021; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente; nonché per la declaratoria della concessione della richiesta integrazione salariale (C.I.G.) per il suddetto periodo, con ammissione al pagamento diretto delle spettanze rivenienti dal predetto accoglimento a carico dell’INPS.

Giustizia amministrativa202202831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'ammissione all'integrazione salariale straordinaria per un apprendista e dieci lavoratori qualificati, motivato dal mancato riscontro al soccorso istruttorio e dall'insufficiente prova della crisi di mercato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento dell'INPS che aveva respinto due domande di concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo dal 18 ottobre 2021 al 26 dicembre 2021, chiedendone l'annullamento e l'accertamento del diritto alla prestazione con pagamento diretto da parte dell'INPS. In primo luogo, ha dedotto di non avere tempestivamente ricevuto la richiesta di integrazione istruttoria, sostenendo che essa fosse stata trasmessa soltanto tramite il cassetto previdenziale e non anche mediante PEC. In secondo luogo, ha sostenuto la sussistenza delle condizioni previste per l'integrazione salariale, rappresentando una flessione temporanea dell'attività produttiva causata dalla crisi internazionale e dalla pandemia da Covid-19, dal calo delle commesse nel settore automobilistico e dall'insolvenza della clientela. Ha inoltre dedotto che il calo di circa un terzo delle immatricolazioni e il corrispondente calo del fatturato dimostrassero il nesso causale tra la crisi del settore e la propria riduzione delle commesse. L'INPS ha contestato entrambe le deduzioni, producendo la ricevuta di consegna della PEC relativa al soccorso istruttorio e sostenendo che la società non avesse provato l'eccezionalità, straordinarietà e non imputabilità della contrazione degli ordinativi.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato in fatto, poiché l'INPS ha prodotto la ricevuta di consegna della PEC con cui erano state richieste le integrazioni e la società non ne ha contestato la genuinità. Quanto al merito, il giudice ha rilevato che il sindacato sui dinieghi di ammissione alla cassa integrazione è limitato, in ragione dell'ampia discrezionalità tecnica dell'ente previdenziale nella valutazione della crisi aziendale, e può svolgersi solo in presenza di manifesta illogicità, incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti. Ha inoltre affermato che il richiedente deve dimostrare in modo specifico e concreto l'eccezionalità e la straordinarietà della flessione degli ordinativi, la sua non imputabilità e l'esistenza di fattori imprevedibili, di portata eccezionale e superiori al generale andamento critico dell'economia. Nel caso concreto, la documentazione prodotta consisteva in una relazione sintetica del legale rappresentante e in due ordinativi del settembre 2021, per un valore complessivo di circa 15.000 euro. Tali elementi non erano sufficienti a dimostrare che il calo delle commesse fosse riconducibile esclusivamente alla congiuntura pandemica anziché a ragioni strutturali. La valutazione dell'INPS non è stata quindi ritenuta illogica o manifestamente erronea. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148

    situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato

    La concessione dell'integrazione salariale richiede la riconducibilità della situazione aziendale a eventi transitori e non imputabili oppure a situazioni temporanee di mercato; il richiedente deve fornire una prova concreta della crisi e del relativo nesso causale.

  • art. 17 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148

    Prevede il ricorso gerarchico avverso il provvedimento relativo alla prestazione; nel caso concreto il ricorso gerarchico non è stato deciso nel termine di novanta giorni.

  • art. 87, comma 4-bis c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale applicata per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Il sindacato del giudice amministrativo sui dinieghi dell'ammissione alla cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, è limitato ai casi di manifesta illogicità, manifesta incongruenza, inattendibilità o travisamento dei fatti della valutazione tecnica compiuta dall'ente previdenziale.
  • Chi richiede l'integrazione salariale deve dimostrare in modo specifico e concreto l'eccezionalità e la straordinarietà della flessione degli ordinativi, la sua non imputabilità e la presenza di fattori imprevedibili, estranei all'ordinario andamento economico e di portata superiore alla generale crisi del mercato.
  • Affermazioni generiche sulla crisi del settore, il mero confronto quantitativo tra commesse o fatturati succedutisi nel tempo e una documentazione meramente dichiarativa non sono sufficienti, se non consentono di provare il nesso causale tra il fattore eccezionale invocato e la specifica contrazione dell'attività aziendale.
  • La produzione di una ricevuta di consegna PEC non contestata nella sua genuinità è sufficiente a dimostrare l'avvenuta comunicazione della richiesta di integrazione istruttoria, anche quando il destinatario sostenga di avere ricevuto la richiesta soltanto tramite il cassetto previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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