Sentenza del 09/08/2017 n. 19823 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione di tre cartelle di pagamento. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto invalide le notifiche perché effettuate presso la sede della società con consegna al portiere, senza indicare la persona fisica rappresentante dell'ente e senza attestare la preventiva ricerca del destinatario o di altre persone abilitate alla ricezione. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione sostenendo che le notifiche erano state eseguite alla società presso la sede legale mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, e che la consegna al portiere era legittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che le notifiche erano indirizzate alla società presso la sede legale e non alla persona fisica del rappresentante. Ha inoltre precisato che, per le notifiche eseguite mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, non si applicavano le formalità proprie della notificazione tramite ufficiale giudiziario. Anche qualora fosse stata applicabile la disciplina della notificazione ordinaria a mezzo posta, la consegna al portiere sarebbe stata ammissibile anche per le persone giuridiche. La Corte ha ritenuto irrilevante l'imprecisione del modello di avviso di ricevimento e ha osservato che, per le notifiche effettuate il 17 gennaio 2007, il 12 aprile 2007 e l'11 febbraio 2008, non era ancora previsto l'obbligo di una successiva raccomandata informativa. La sentenza della Ctr è stata cassata con rinvio ad altra composizione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 145 c.p.c.
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di riceverlo.
La notificazione diretta a una società deve essere valutata con riferimento all'ente e alla sua sede legale, non necessariamente alla persona fisica che lo rappresenta.
Art. 139 c.p.c.
La disposizione riguarda la notificazione alle persone fisiche e non era applicabile nel caso concreto, perché le cartelle risultavano indirizzate direttamente alla società presso la sede legale.
Art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973
Consente la notificazione della cartella di pagamento mediante invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi non è necessario applicare tutte le formalità proprie della notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario.
Art. 7, comma 3, legge n. 890 del 1982
In assenza del destinatario e delle altre persone indicate, la consegna del piego può essere effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona stabilmente incaricata della distribuzione della posta.
La consegna al portiere è ammissibile anche quando il destinatario è una persona giuridica, purché la notificazione sia indirizzata correttamente alla società presso la sede.
Art. 7, ultimo comma, legge n. 890 del 1982, come modificato dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2-quater
Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario, l'agente postale dà notizia dell'avvenuta notificazione mediante ulteriore lettera raccomandata.
L'obbligo della raccomandata informativa si applica soltanto alle notifiche eseguite dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione; non si applica retroattivamente alle notifiche anteriori.
Art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992
La tempestività dell'impugnazione decorre dalla valida notificazione dell'atto; nel caso esaminato, la Ctr dovrà rivalutare tale profilo alla luce della validità delle notifiche delle cartelle.
Massime di principio
- Quando una cartella è indirizzata correttamente a una società presso la sede legale, la notificazione non deve necessariamente indicare il nome della persona fisica che ne è rappresentante.
- La consegna del plico al portiere può essere valida anche per le persone giuridiche, se la notifica è effettuata presso la sede dell'ente e secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile.
- Occorre distinguere tra invio diretto della raccomandata da parte dell'agente della riscossione e notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario: le due procedure hanno formalità diverse.
- L'obbligo della raccomandata informativa successiva alla consegna al portiere opera solo per le notifiche effettuate a partire dal 28 febbraio 2008 e non per quelle anteriori.
- Un'imprecisione o una casella non perfettamente coerente nel modello di avviso di ricevimento non comporta automaticamente l'invalidità della notifica, se l'indirizzo, il destinatario e la sede risultano comunque chiaramente individuabili.
- La contestazione della validità della notifica deve essere verificata sulla base dell'avviso di ricevimento e della specifica modalità concretamente utilizzata, non soltanto sulla base delle formalità previste per procedure diverse.
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