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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6695/2020 del 10/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società contribuente ha impugnato l’ingiunzione di pagamento n. 5377/2009, emessa il 9 novembre 2009 e notificata il 30 marzo 2010, relativa alla TARSU per l’anno 2006. Contestava, tra l’altro, l’applicazione all’attività agrituristica di una tariffa riferita ad altre categorie, in particolare a quella alberghiera o di ristorazione, anziché della tariffa agricola. Il ricorso era stato dichiarato inammissibile in primo grado; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza depositata il 23 luglio 2014, aveva respinto l’appello, rilevando che l’ingiunzione non era il primo atto della pretesa, poiché nel 2006 era già stato notificato un avviso di liquidazione non impugnato e divenuto definitivo, e che la società di gestione non era tenuta all’iscrizione nell’albo speciale invocato. In Cassazione la società ha articolato quattordici motivi: i primi due contestavano la legittimazione e la procura conferita per la difesa della società di gestione; il terzo deduceva l’incidenza del dissesto del Comune e le competenze dell’organismo straordinario di liquidazione; il quarto censurava la nomina e la rappresentanza della società di gestione; il quinto contestava la legittimazione processuale del Comune e la sottoscrizione delle memorie; il sesto deduceva la scadenza della convenzione tra Comune e società di gestione; il settimo censurava la motivazione sulla mancata necessità d’iscrizione all’albo; l’ottavo e il nono contestavano la prova e la veridicità della notificazione dell’atto prodromico; il decimo lamentava l’incompletezza dell’ingiunzione e l’assenza di sanzioni; l’undicesimo denunciava la produzione di nuovi documenti in appello; il dodicesimo e il quattordicesimo riproponevano la contestazione della tariffa TARSU applicata all’agriturismo e dell’esistenza del credito; il tredicesimo invocava l’indebito arricchimento del Comune.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. I motivi primo e secondo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità: le questioni non risultavano trattate nella sentenza impugnata né la ricorrente aveva precisato di averle sollevate nei gradi di merito, e le censure non individuavano adeguatamente le norme asseritamente violate. Il terzo motivo, oltre a essere carente quanto alla specificità e alla deduzione della questione nei precedenti gradi, è stato ritenuto infondato: il dissesto dell’ente locale non determina la perdita della capacità processuale né la sostituzione degli organi istituzionali da parte dell’organismo straordinario nelle ordinarie azioni di cognizione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, anche perché la legge prevede che il verbale assembleare sia firmato dal presidente e dal segretario, non dai soci. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancata riproduzione dei documenti rilevanti; la censura relativa al dissesto è stata ritenuta infondata e la Corte ha ricordato che, in assenza di una diversa previsione statutaria o regolamentare, la rappresentanza processuale del Comune spetta al Sindaco. Il sesto motivo è stato rigettato perché la controversia riguardava un tributo richiesto nell’ambito di operatività della convenzione. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile: la doglianza motivazionale non era consentita nei termini prospettati secondo il testo vigente dell’art. 360 c.p.c. e, trattandosi di doppia conforme, la ricorrente non aveva indicato le eventuali differenze tra le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado. I motivi ottavo, nono e decimo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, senza adeguata specificazione della deduzione nei gradi di merito; la contestazione di falsità non era stata accompagnata da tempestivo disconoscimento della scrittura privata o da querela di falso. L’undicesimo motivo è stato rigettato: nel processo tributario è consentita in appello la produzione di documenti ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992. I motivi dodicesimo e quattordicesimo sono stati dichiarati inammissibili, poiché l’avviso di accertamento e liquidazione non era stato impugnato e la questione sull’asserita erroneità della tariffa non poteva essere riaperta impugnando l’ingiunzione. Il tredicesimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione di arricchimento senza causa non risultava trattata nella sentenza impugnata e la ricorrente non aveva indicato quando e in quale atto l’avesse dedotta nei gradi di merito. La società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.400, oltre rimborso forfetario e accessori di legge; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’eventuale versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.c.

    La parte non precisa quali sarebbero le norme violate, se non con un generico riferimento alla L. n. 241 del 1990, art. 21 ocities, e all’art. 75 c.p.c. e nel fare riferimento alle norme dello Statuto violate afferma (ma senza trascrivere il testo delle norme asseritamente violate) che il Direttore generale dovrebbe resistere in giudizio sovrapponendo così, nella esposizione del motivo, i due distinti piani della rappresentanza legale e della rappresenta in giudizio per effetto del mandato difensivo.

    La censura relativa alla rappresentanza processuale deve individuare in modo specifico le norme violate e distinguere la rappresentanza legale dell’ente dal conferimento del mandato difensivo; un richiamo generico all’art. 75 c.p.c. non soddisfa tale esigenza.

  • art. 2375 c.c.

    Il motivo è quindi inammissibile e comunque infondato.

    La Corte richiama l’art. 2375 c.c. per escludere che il verbale assembleare debba essere sottoscritto dai soci, poiché la disposizione prevede la sottoscrizione da parte del presidente e del segretario.

  • art. 50 T.U. leggi sull’ordinamento degli enti locali

    In ogni caso si osserva che il Sindaco, ove non sussista una specifica previsione statutaria (o regolamentare) di conferimento delega, qui non specificamente richiamata, conserva l’esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell’art. 50 T.U. leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 26 (Cass. 27579/2018).

    In mancanza di una specifica disposizione statutaria o regolamentare che attribuisca una delega, il potere di rappresentanza processuale del Comune spetta in via esclusiva al Sindaco.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La sentenza d’appello è stata resa in data 23.7.2014 e pertanto alla fattispecie si applica l’art. 360 c.p.c., n. 5, testo vigente, che non consente l’impugnazione per motivazione contraddittoria o illogica.

    Per le sentenze soggette al testo vigente della disposizione, il vizio di legittimità motivazionale non può essere fondato sulla mera contraddittorietà o illogicità della motivazione.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Inoltre la domanda della ricorrente è stata già respinta in primo grado e quindi si verte in un ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5. Di conseguenza, come da giurisprudenza costante di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 10897/2018Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014).

    In presenza di doppia conforme, chi deduce in Cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrare che sono diverse; in difetto, il motivo è inammissibile.

  • art. 58 d.lgs. n. 546/1992

    Questa Corte ha già più volte affermato, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, che nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento (Cass. 29568/2018; Cass. 29087/2018).

    Nel processo tributario l’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 consente alle parti di produrre documenti anche in appello.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    Questa Corte ha già più volte affermato, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, che nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento (Cass. 29568/2018; Cass. 29087/2018).

    La disciplina del processo tributario consente la produzione documentale in appello; pertanto la doglianza fondata sul divieto di nuove prove in appello non può essere accolta per i documenti.

  • art. 2041 c.c.

    Si tratta di una questione di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, e rispetto alla quale la parte ricorrente aveva l’onere di specificare l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito (Cass. 15430/2018), nonchè, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto.

    La questione di arricchimento senza causa non può essere proposta per la prima volta in Cassazione: la parte deve indicare che era stata dedotta nei gradi di merito e specificare l’atto processuale in cui ciò è avvenuto.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorrente per cassazione che deduce questioni non esaminate nella sentenza impugnata deve specificare se e in quale atto le abbia tempestivamente sollevate nel giudizio di merito; se la censura dipende da documenti, deve inoltre riprodurne o indicarne con precisione il contenuto, così da consentire alla Corte di verificarne la fondatezza senza riesaminare autonomamente i fascicoli.
  • La rappresentanza legale di un ente e il potere di conferirgli la difesa in giudizio sono profili distinti: le censure che li confondono o richiamano genericamente norme e disposizioni statutarie, senza identificarne il contenuto, sono inammissibili per difetto di specificità.
  • Il dissesto finanziario di un ente locale non comporta la perdita della capacità processuale dell’ente né la sostituzione dei suoi organi istituzionali con l’organismo straordinario di liquidazione nelle ordinarie azioni di cognizione; il divieto riguarda le azioni esecutive per i debiti ricompresi nella competenza dell’organismo, nei termini indicati dalla legge.
  • In mancanza di una specifica previsione statutaria o regolamentare di delega, la rappresentanza processuale del Comune spetta al Sindaco.
  • Nel processo tributario è consentita in appello la produzione di documenti ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992.
  • Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado, la censura motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base di entrambe le decisioni e dimostri che divergono; inoltre, il testo vigente della disposizione non consente di denunciare la mera contraddittorietà o illogicità della motivazione.
  • Se l’avviso di accertamento e liquidazione non è stato impugnato ed è divenuto definitivo, la legittimità della tariffa applicata non può essere contestata mediante l’impugnazione della successiva ingiunzione di pagamento.
  • La contestazione della falsità di documenti non è sufficiente se non è accompagnata, nei casi pertinenti, dal tempestivo disconoscimento della scrittura privata o dalla proposizione della querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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