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Sentenza

Sentenza del 17/05/2019 n. 13359 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo al 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva ridotto i costi dedotti, aumentato i compensi dichiarati, ridotto le ritenute d'acconto riconosciute ai fini IRPEF e contestato costi non effettivi ai fini IRAP. Ha sostenuto, per l'IRPEF, di aver aderito al concordato preventivo biennale previsto dall'art. 33 del D.L. n. 269/2003, con conseguente limitazione dei poteri accertativi dell'Ufficio, poiché il maggior reddito accertabile non avrebbe superato la soglia prevista dalla legge. Per l'IRAP ha contestato l'esistenza dell'autonoma organizzazione della propria attività professionale. Ha inoltre sostenuto che le ritenute d'acconto potessero essere provate con mezzi diversi dalla certificazione del sostituto d'imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare l'adesione al concordato preventivo biennale, la permanenza o meno dei relativi benefici, il superamento della soglia del 50% del maggior reddito e, in caso di decadenza, il rispetto delle modalità accertative previste dalla legge. Ha accolto anche il secondo motivo limitatamente alla prova delle ritenute d'acconto, stabilendo che il contribuente può dimostrarle con mezzi equipollenti alla certificazione del sostituto, per evitare una doppia imposizione; le altre censure sono state assorbite. Ha rigettato il terzo motivo sull'IRAP, ritenendolo inammissibile perché prospettava una rivalutazione dei fatti e delle prove, non un effettivo errore di diritto. La sentenza è stata cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 33, convertito dalla L. 24 novembre 2003, n. 326

    "Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 8, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato."

    L'adesione al concordato preventivo biennale può limitare i poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Occorre verificare sia la permanenza dei benefici sia che il maggior reddito accertabile, determinato utilizzando i poteri consentiti, superi effettivamente la soglia del 50% del reddito dichiarato.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 22

    La prova delle ritenute d'acconto subite non è necessariamente vincolata alla certificazione del sostituto d'imposta: sono ammessi anche mezzi equipollenti idonei a dimostrare l'avvenuta ritenuta, per evitare un duplice prelievo fiscale.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina IRAP

    L'IRAP sui professionisti presuppone l'esistenza di un'autonoma organizzazione. L'adesione al concordato preventivo biennale non produce, di regola, effetti preclusivi sull'IRAP. Il professionista deve provare l'assenza di una struttura organizzativa autonoma; la valutazione dei beni strumentali e del lavoro altrui è principalmente una questione di fatto.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve distinguere tra violazione di legge e vizio motivazionale. Non è consentito utilizzare il giudizio di legittimità per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti già esaminati dai giudici di merito.

Massime di principio

  • Quando un contribuente invoca un regime premiale o concordatario che limita l'accertamento, il giudice deve verificare espressamente l'adesione, la validità e la permanenza dei benefici, la possibile decadenza e il rispetto delle soglie quantitative previste dalla legge.
  • La soglia del 50% va rapportata al maggior reddito accertabile determinato secondo i poteri concretamente utilizzabili dall'Ufficio; se la soglia non è superata, l'accertamento può essere precluso.
  • Le ritenute d'acconto possono essere provate anche mediante documentazione diversa dalla certificazione ufficiale, purché il materiale dimostri in modo attendibile l'effettiva applicazione della ritenuta.
  • I regimi che incidono sulle imposte sui redditi non si estendono automaticamente all'IRAP: per quest'ultima occorre verificare separatamente l'esistenza dell'autonoma organizzazione.
  • In Cassazione non è possibile contestare soltanto il modo in cui il giudice di merito ha valutato prove e circostanze: occorre indicare una specifica violazione di legge o un vizio motivazionale deducibile nei limiti previsti.

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