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Ordinanza

Ordinanza n. 1249/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per l'annullamento -previa tutela cautelare - del provvedimento di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato n. 9384 del 26/9/2025 - notificato in data 3/10/2025 -del Consolato Generale d'Italia in Casablanca nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202515026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Il diniego era fondato, secondo quanto emerge dall’ordinanza, sulla circostanza che il nulla osta nominativo al lavoro subordinato, emesso il 18 luglio 2023, aveva efficacia limitata a sei mesi dalla data di emissione. La ricorrente ha invece richiesto il visto soltanto il 25 luglio 2025, oltre il termine di efficacia del nulla osta; il competente Sportello unico per l’immigrazione lo aveva già archiviato il 18 luglio 2025. La ricorrente ha dunque domandato la sospensione cautelare degli effetti del diniego ai sensi dell’art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo prima facie insussistenti i presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a. Il Collegio ha valorizzato la tardiva richiesta del visto rispetto alla durata semestrale del nulla osta nominativo al lavoro: il nulla osta del 18 luglio 2023 era ormai privo di efficacia quando la ricorrente ha presentato la domanda di visto il 25 luglio 2025, ed era stato già archiviato dallo Sportello unico per l’immigrazione il 18 luglio 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    eventuale tutela cautelare

    La tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il Collegio li ha ritenuti prima facie insussistenti in ragione dell’inefficacia del nulla osta al lavoro al momento della richiesta del visto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la richiesta di sospensione di un diniego di visto per lavoro subordinato non presenta un favorevole fumus boni iuris quando il visto sia stato richiesto dopo la scadenza dell’efficacia temporale del nulla osta nominativo al lavoro.
  • Quando il nulla osta nominativo al lavoro subordinato ha efficacia limitata nel tempo, la richiesta del visto presentata oltre tale termine non può fondare, prima facie, una pretesa cautelare alla sospensione del diniego consolare, soprattutto se il nulla osta è stato nel frattempo archiviato dall’amministrazione competente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

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