Cassazione Penale, Sentenza n. 15838/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente censura la violazione dell'art. 601, n. 5, cod. proc. pen., in relazione all'art. 185 cod. proc. pen., deducendo che il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 6 maggio 2022 è stato notificato soltanto all'Avv. Antonio Pollio (difensore precedente e revocato), senza essere notificato all'Avv. Alessandro Scelli, difensore di fiducia nominato dall'imputato; pertanto si contestava l'omesso avviso al difensore di fiducia e la nullità conseguente
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura. Ha affermato che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia, tempestivamente nominato, integra nullità assoluta (ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 cod. proc. pen.) quando la presenza del difensore è obbligatoria; ha precisato che la notifica al difensore d'ufficio e la presenza in udienza di un sostituto ex art. 97, comma 4, non sanano la nullità. Per tali ragioni ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli
Norme richiamate
art. 601, n. 5, cod. proc. pen.
Articolazione del motivo di cassazione: la mancata notificazione al difensore di fiducia è un vizio rilevante ai fini dell'impugnazione in Cassazione; la Corte l'ha ritenuta fondata nel caso concreto
art. 185 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'art. 601; impiegato nel quadro delle norme procedurali richiamate per valutare la legittimità delle nullità dedotte
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la sostituzione in udienza di un difensore non presente; la Corte ha però chiarito che la presenza di un sostituto ex art. 97, c.4 non è idonea a sanare l'omessa notificazione al difensore di fiducia
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Fondamento normativo della nullità assoluta: l'omesso avviso al difensore di fiducia, quando la sua presenza è obbligatoria, integra una nullità insanabile
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Conferma che la nullità di cui agli artt. 178 e 179 è di quelle che comportano l'annullamento del provvedimento se sussistente
art. 6, comma terzo lett. c), Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)
Principio richiamato dalla Corte: il diritto dell'imputato ad avere un difensore di sua scelta è tutelato dalla CEDU e la nomina di un difensore d'ufficio, se contrasta con una nomina fiduciaria tempestiva, lede tale diritto
Giurisprudenza: Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015 (Maritan)
Precedente consolidato secondo cui l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia integra nullità assoluta; principio applicato nel caso di specie
Massime di principio
- Se l'imputato ha nominato tempestivamente un difensore di fiducia, il giudice deve notificare l'atto di citazione anche a quel difensore; l'omissione integra nullità assoluta quando la presenza del difensore è obbligatoria
- La notifica al solo difensore d'ufficio o la presenza in udienza di un sostituto ex art. 97, c.4 non sanano l'omessa notificazione al difensore di fiducia
- La notificazione dell'atto ad un difensore già revocato è inefficace e costituisce profilo di nullità che può determinare l'annullamento della decisione
- In presenza di tale nullità il rimedio pratico è l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio; la questione è rilevante e può essere dedotta in Cassazione ai sensi dell'art. 601 n.5
- Prassi consigliata: verificare sempre lo stato di nomina/revoca dei difensori prima di notificare e prima dell'udienza, e notificare espressamente agli eventuali difensori di fiducia nominati tempestivamente per evitare nullità
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