Cassazione Civile, Ordinanza n. 11187/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratori)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di rapporti di lavoro a termine nel settore scolastico, instaurati mediante supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche. I lavoratori avevano chiesto, nei confronti del Ministero, la conversione dei contratti a termine illegittimi in rapporti a tempo indeterminato, il riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini della progressione stipendiale e il risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione dei contratti. La Corte d'appello aveva parzialmente accolto le domande, riconoscendo differenze retributive e danno, ritenendo applicabili la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e, per l'abuso, la clausola 5 e il principio di Cass. S.U. n. 5076/2016. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina eurounitaria e interna, sostenendo che la sopravvenuta stabilizzazione dei rapporti avrebbe già eliminato l'abuso e reso ingiustificato il risarcimento; ha inoltre contestato, per una singola posizione, la sussistenza dell'abuso in ragione del tipo di supplenze svolte; (2) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che la domanda avrebbe natura retributiva e quindi sarebbe soggetta a prescrizione quinquennale, non decennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, fondata l'eccezione dei controricorrenti circa il difetto di specificità e completezza del ricorso, poiché il Ministero non aveva indicato gli elementi fattuali indispensabili per valutare la rilevanza concreta delle censure, in particolare quanto alla pretesa stabilizzazione dei rapporti, alla categoria di personale coinvolta e ai periodi di riferimento. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la censura non era adeguatamente riferita alla decisione impugnata e che, per una delle posizioni specificamente richiamate, il risarcimento non era stato in realtà riconosciuto dalla sentenza d'appello, con conseguente difetto di interesse. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto anch'esso inammissibile per difetto di specificità, rilevando che in una controversia con più lavoratori le singole domande restano autonome e che il ricorrente avrebbe dovuto spiegare in che modo la questione prescrizionale fosse rilevante per ciascuna posizione, indicandone i periodi e gli elementi necessari. Il Ministero è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è stato invocato per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure erano inammissibili per difetto di specificità e di interesse concreto
art. 366 nn. 3 e 6 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere indicazioni complete e specifiche tali da consentire alla Corte di apprezzare la rilevanza e la fondatezza delle censure ex actis
art. 384 c.p.c.
la Corte richiama i poteri decisori del giudice di legittimità e il dovere di evitare rinvii inutili quando gli elementi di fatto siano già incontestati
art. 2947 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi prescrizionale, ma non decisivo nella motivazione della Corte
art. 2948 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte ha però dichiarato inammissibile la censura per difetto di specificità
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha affermato che il datore che invoca la stabilizzazione doveva allegarne e provarne i presupposti
art. 4 l. n. 124/1999
richiamato dal ricorrente quale disciplina dei contratti a termine nel settore scolastico
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dal ricorrente quale base della disciplina del lavoro flessibile nella PA
art. 4 della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
richiamata come parametro del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato
clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
richiamata come parametro per sanzionare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine
art. 4, comma 43, l. n. 183/2011
richiamato dal ricorrente per sostenere la tesi della prescrizione quinquennale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte afferma che non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento materiale del contributo unificato per il meccanismo della prenotazione a debito
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere specifico, completo e autosufficiente quanto agli elementi di fatto necessari a dimostrare la rilevanza concreta di ciascun motivo; la mera deduzione di un errore di diritto non basta se non è chiarito perché l'accoglimento produrrebbe un'utilità pratica per la parte.
- Quando la controversia coinvolge più rapporti distinti instaurati con più lavoratori, il ricorrente deve articolare le censure in modo riferito a ciascuna posizione, poiché la sentenza formalmente unitaria in realtà racchiude tante decisioni quante sono le cause riunite.
- La sopravvenuta stabilizzazione del rapporto, se invocata come misura idonea a rimuovere gli effetti dell'abuso del contratto a termine, deve essere allegata e provata dal datore di lavoro che la deduce, con indicazione puntuale dei dati fattuali rilevanti.
- In presenza di una censura sulla prescrizione, il ricorso deve indicare con precisione i periodi e i fatti rilevanti per ciascuna domanda, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di specificità e di interesse.
- La violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro e della disciplina sui contratti a termine nel pubblico impiego scolastico può rilevare solo se la questione è effettivamente pertinente alla decisione impugnata e se il motivo investe una statuizione concretamente contenuta nella sentenza gravata.
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