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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19258/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La lite trae origine da un'azione proposta da un professionista per far dichiarare la decadenza di due coeredi dal beneficio d'inventario, assumendo che, nella redazione dell'inventario, avessero omesso di indicare alcuni beni ereditari, in particolare un immobile e beni mobili presenti nella casa familiare. I convenuti resistettero; intervenne la madre, chiedendo l'accertamento della proprietà esclusiva dell'immobile e invocando anche l'usucapione. Il tribunale accolse la domanda del creditore e dichiarò inammissibile la domanda dell'intervenuta; la corte d'appello confermò la decadenza e rigettò nel merito la domanda della terza interveniente. In cassazione i ricorrenti dedussero: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e violazione dell'art. 169 c.p.c. per l'asserito mancato deposito del fascicolo di parte attrice in appello, con conseguente inutilizzabilità della documentazione ivi contenuta; 2) violazione dell'art. 494 c.c., sostenendo che l'onere di provare l'occultamento doloso dei beni e dunque la mala fede dell'erede gravasse su chi invoca la decadenza, dovendosi presumere la buona fede; 3) omessa/errata valutazione delle prove sulla domanda dell'intervenuta, con riferimento agli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c., e erronea declaratoria di inammissibilità delle prove orali. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché non ricorre omessa pronuncia quando la decisione impugnata comporti logicamente il rigetto del motivo; ha ritenuto inammissibile il secondo perché diretto a contestare un accertamento di fatto e la valutazione delle prove; ha ritenuto inammissibile anche il terzo, ribadendo che lo stato soggettivo di mala fede è giudizio di merito e che la motivazione della corte territoriale era adeguata e non scalfita dalle censure.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la declaratoria di decadenza degli eredi dal beneficio d'inventario, ritenendo corretta la valutazione di mala fede fondata sull'omessa indicazione nell'inventario di beni immobili già risultanti dai registri immobiliari e comunque conoscibili con l'ordinaria diligenza. È stata inoltre confermata la reiezione della domanda proposta dall'intervenuta. Non è stata pronunciata condanna alle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato; la Corte ha però dichiarato sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione complessiva adottata dal giudice comporta necessariamente il rigetto del motivo di gravame.

  • art. 169 c.p.c.

    La censura sul mancato deposito del fascicolo di parte è stata prospettata come vizio processuale, ma la Corte l'ha ritenuta non idonea a scalfire la ratio decidendi fondata su documentazione tempestivamente acquisita e su un autonomo accertamento di fatto.

  • art. 494 c.c.

    La Corte ha ribadito, in concreto, che la decadenza dal beneficio d'inventario presuppone un accertamento di fatto sulla mala fede o sull'occultamento dei beni, devoluto al giudice di merito, e non rivalutabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito da parte della Corte di cassazione.

  • art. 2700 c.c.

    Il richiamo alla fede privilegiata dell'atto pubblico è stato utilizzato per contestare la valutazione di documenti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente diretta contro l'accertamento di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Accertata la soccombenza dei ricorrenti, la Corte ha dichiarato i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Non integra omessa pronuncia il mancato esame espresso di un motivo di appello quando la decisione adottata sul merito lo respinge implicitamente e in modo inequivoco.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, soprattutto quando la doglianza investe l'apprezzamento della mala fede o di altri stati soggettivi.
  • La declaratoria di decadenza dal beneficio d'inventario può fondarsi sull'omessa indicazione di beni agevolmente conoscibili tramite normali verifiche documentali, come la consultazione dei registri immobiliari, se il giudice di merito accerta che l'erede li conosceva o avrebbe potuto conoscerli con l'ordinaria diligenza.
  • Il giudizio sulla buona o mala fede dell'erede nella formazione dell'inventario è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali di giudizio, non mediante una diversa lettura del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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