Sentenza n. 4068/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento -del verbale scrutinio n. 24 del 11 maggio 2023 della Commissione degli esami preliminari all'esame di Stato all'indirizzo Liceo Classico A.S. 2022/2023 della parte in cui il Consiglio di classe delibera la non ammissione dell'allieva all'esame di Stato - delle valutazioni negative scritte ed orali espresse nelle griglie di valutazione latino, greco, italiano 4° e 5° anno - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente anche non noto alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di scrutinio recante la non ammissione all’esame di Stato e valutazioni negative nelle discipline di latino, greco e italiano
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale di scrutinio n. 24 dell’11 maggio 2023, nella parte in cui il Consiglio di classe aveva deliberato la sua non ammissione all’esame di Stato per l’anno scolastico 2022/2023, nonché le valutazioni negative scritte e orali riportate nelle griglie di valutazione di latino, greco e italiano del quarto e quinto anno, chiedendo l’annullamento degli atti previa tutela cautelare. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che gli atti impugnati non gli erano imputabili. Nelle more del giudizio di merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo conseguito aliunde il diploma di maturità classica e frequentando l’università.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione del Ministero, rilevando che gli atti impugnati erano imputabili esclusivamente all’istituto scolastico resistente, unico legittimato passivo. Ha inoltre preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse, poiché ella aveva conseguito il diploma di maturità classica e ottenuto il bene della vita cui aspirava. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso improcedibile. Le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite, in considerazione della concorde volontà della ricorrente e dell’istituto scolastico e della pronuncia in rito nei confronti del Ministero.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza ulteriore interpretazione espressa.
Massime di principio
- Il ricorso di annullamento è improcedibile quando, nelle more del giudizio, il ricorrente consegue aliunde il bene della vita perseguito e dichiara di non avere più interesse alla decisione.
- La legittimazione passiva spetta al soggetto cui sono direttamente imputabili gli atti impugnati; l’amministrazione che non ha adottato tali atti non è legittimata passivamente.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina la definizione in rito del giudizio, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro gli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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