Sentenza n. 1900/2026 - Catania, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina n. 660/2026 del 06/03/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Giudice del Lavoro passata in giudicato, notificata al Ministero il 7 marzo 2025, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, con accredito complessivo di euro 3.000,00 oltre interessi legali. Il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorso, notificato il 2 febbraio 2026, è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione. In corso di causa il TAR ha disposto il deposito di documentazione idonea a comprovare la notificazione del titolo esecutivo agli organi centrali del Ministero e il passaggio in giudicato della sentenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni, poiché il ricorso era stato notificato oltre dieci mesi dopo la notificazione della sentenza, e ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato del titolo, necessario per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario. Nel merito, ha ordinato al Ministero di costituire in favore della ricorrente la Carta elettronica relativa agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, accreditandovi euro 3.000,00 oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per provvedere nei successivi 60 giorni in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Costituisce il fondamento normativo del diritto riconosciuto dal giudicato e posto in esecuzione mediante l’accredito della somma spettante sulla Carta elettronica.
art. 14 D.L. n. 669/1996
termine dilatorio di 120 giorni
Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere decorso dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine risultava ampiamente rispettato.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
dalla maturazione del diritto al soddisfo
È stato applicato quale fondamento degli interessi legali dovuti sull’importo riconosciuto dal giudicato.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, unitamente all’art. 93 c.p.c., per la regolazione e la distrazione delle spese processuali.
art. 93, comma 1, c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando la pronuncia riconosce una posizione giuridica nei confronti di una pubblica amministrazione e questa non vi adempie.
- Per l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario occorre comprovare il passaggio in giudicato del titolo; tale requisito non è invece necessario nello stesso modo per le sentenze del giudice amministrativo indicate nella decisione.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione deve essere verificato con riferimento alla data di notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione; se il ricorso è notificato oltre tale termine, la condizione temporale è soddisfatta.
- In presenza di inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine prefissato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere entro un ulteriore termine in caso di inutile scadenza del primo.
- Il giudice dell’ottemperanza può disporre l’esecuzione specifica del giudicato ordinando all’amministrazione non solo l’adozione dell’atto dovuto, ma anche l’accredito delle somme espressamente riconosciute dal titolo, comprensive degli interessi previsti dal giudicato.
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